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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_674/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 ottobre 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino 
Ufficio delle misure attive, 
piazza Governo, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 settembre 2016. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 7 ottobre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato l'8 settembre 2016, 
 
 
considerando:  
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione, 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 LTF), 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), 
che il ricorrente non si confronta con le diffuse considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulle prove al fascicolo, ha ripercorso puntualmente tutte le attività svolte dal ricorrente, 
che peraltro la Corte cantonale ha ricordato come lo svolgimento per il ricorrente di un tirocinio quale disegnatore corrisponda a una scelta fatta a soddisfare un desiderio personale, ma non possa rientrare fra la reintegrazione di assicurati, il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 25 ottobre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi