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«AZA 0» 
U 51/00 Ws 
 
IVa Camera 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Cassina, cancelliera 
 
 
Sentenza del 26 maggio 2000 
 
nella causa 
S.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. L.________, 
 
contro 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- S.________, nato nel 1953, dipendente delle PTT e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 3 agosto 1992 è caduto dal motorino procurandosi un trauma cranico con contusione cerebrale. L'infortunio è stato assunto dall'INSAI che ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative previste dalla legge. 
Alla chiusura del caso, mediante provvedimento 4 novembre 1998 l'Istituto assicuratore ha riconosciuto all'assicurato - il quale aveva nel frattempo ripreso la sua attività professionale nella misura del 100 % - un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 5 %. Tale atto è stato confermato con decisione su opposizione 4 gennaio 1999. 
 
B.- Postulando un'indennità per menomazione dell'integrità del 20 %, l'interessato, assistito dall'avv. L.________, è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico con pronunzia 4 gennaio 2000, ne ha disatteso il gravame. 
 
C.- Sempre tramite il suo legale, S.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale ribadisce la domanda di assegnazione di un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 20 %. 
Mentre l'INSAI, sulla scorta di un apprezzamento del suo medico di circondario, chiede la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, cui può essere rinviato, la Corte cantonale ha già debitamente esposto che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Pure esattamente ha ricordato quali siano i parametri applicabili per determinare la gravità delle menomazioni subite ed i criteri richiamabili per il calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF, art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF, allegato 3 all'OAINF), nonché i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto (DTF 124 V 210 consid. 4a, 29 consid. 4; RAMI 1998 no. U 296 pag. 235 consid. 2, no. U 320 pag. 602 consid. 3 e sentenze ivi citate). 
 
2.- Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nel rapporto 29 ottobre 1998 del dott. C.________, medico di circondario dell'INSAI, amministrazione e primi giudici hanno ritenuto in modo convincente che la menomazione dell'integrità fisica complessivamente subita dall'insorgente a seguito dell'infortunio occorsogli il 3 agosto 1992 doveva essere valutata nella misura del 5 %. 
Le considerazioni del Tribunale cantonale, cui questa Corte può integralmente rinviare, appaiono pertinenti ed esaurienti. Contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, esse si basano su un apprezzamento coscienzioso della documentazione medica agi atti, segnatamente sui rapporti 21 ottobre 1997 del dott. C.________ della Klinik X.________, 30 dicembre 1997 del dott. K.________ del Servizio Y.________ e 20 ottobre 1998 del neurologo dott. J.________. Dette certificazioni si sono espresse in modo assai approfondito sulle menomazioni riscontrate dal punto di vista neuro-psicologico, oftalmologico e neurologico, giungendo in sostanza alla conclusione che i postumi infortunistici di cui è ancora portatore S.________ - segnatamente una residuale minima diplopia ben compensata tranne all'estremo sguardo in alto e i residui dell'emisindrome sensomotoria a destra quali minima differenza di riflessi, possibile lieve alterazione di sensibilità dissociata nel senso di abortive parestesie - sono globalmente di modesta entità e senza ripercussioni pratiche per quanto riferito sia ai disbrighi personali sia all'attività professionale. Considerato questo complesso di disturbi, richiamati i parametri tabellari applicabili, a ragione INSAI e primi giudici hanno fissato un'indennità calcolata su una diminuzione dell'integrità del 5 %. 
 
3.- Con il ricorso di diritto amministrativo S.________ si limita in sostanza a ribadire le censure sollevate in prima sede, senza fornire il benché minimo argomento medico-scientifico o giuridico suscettibile di sovvertire le risultanze ammesse dalle precedenti istanze, le quali, come detto, si fondano su un'esauriente valutazione degli atti medici, inclusi quelli relativi all'aspetto neurologico, e sfuggono ad ogni critica. 
Inconferente s'appalesa in particolare il richiamo a disagi soggettivi di cui l'insorgente soffrirebbe a dipendenza dell'infortunio, quando si ricordi che l'importo dell'indennità per menomazione dell'integrità non dipende dalle circostanze concrete, ma esclusivamente da una valutazione medico-teorica del danno alla salute, prescindendo cioè da fattori individuali (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b e riferimenti). 
Né può essere seguito l'interessato laddove ribadisce di essere affetto da una leggera disfunzione cerebrale, tale allegazione essendo in manifesto contrasto con i reperti medici agli atti, in particolare con quelli dei dott.ri C.________ e J.________, i quali, evidenziate funzioni cognitive nelle norma, sono unanimi nell'escludere l'esistenza di un deficit funzionale o neuro-psicologico posttraumatico di rilievo. 
 
4.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 26 maggio 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
 
 
 
La Cancelliera: