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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_183/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 maggio 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
assicurazione complementare contro le malattie; indennità giornaliere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2014 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
A.________, muratore indipendente, ha stipulato un'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia e infortunio con la B.________ SA. Quest'ultima ha rifiutato di corrispondere, perché ha ritenuto prescritto il diritto di ricevere prestazioni, le indennità giornaliere chieste il 24 giugno 2013 dall'assicurato per i mesi di maggio e giugno 2013. 
 
2.   
Con sentenza 20 febbraio 2014 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione con cui A.________ ha chiesto la condanna della B.________ SA a versargli indennità giornaliere. La Corte cantonale ha ritenuto che l'incapacità lavorativa è sorta il 1° marzo 2010 ed è una conseguenza dell'infortunio occorso il 16 febbraio 2007, data in cui il contratto di assicurazione era sospeso a causa del mancato pagamento dei premi da parte dell'assicurato. Ha quindi considerato che, indipendentemente dall'intervenuta prescrizione delle prestazioni richieste, l'attore non ha diritto alle indennità giornaliere pretese anche per questa ragione. 
 
3.   
Con ricorso del 24 marzo 2014 A.________ postula l'annullamento della decisione cantonale e la concessione delle indennità giornaliere per malattia a partire del 7 maggio 2013. Sostiene di essere inabile al lavoro al 100 %, di aver pagato i premi dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, di essere al beneficio di una rendita AI e contesta che le sue pretese siano prescritte. 
 
4.   
Quando, come in concreto, una sentenza si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità, con entrambe (DTF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3). Infatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni dell'altra si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore. Nella fattispecie invano si cerca nel ricorso una qualsiasi critica diretta contro la motivazione alternativa della sentenza impugnata secondo cui, a prescindere dalla loro prescrizione, le indennità giornaliere non erano dovute perché riguardanti un'inabilità lavorativa scaturente da un sinistro occorso quando la copertura assicurativa era sospesa, atteso che la semplice frase che " l'inabilità non è la causa principale dell'infortunio " non può palesemente essere considerata una valida censura rivolta contro tale considerazione. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 maggio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti