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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.586/2001 /viz 
 
Sentenza del 26 giugno 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi e Scartazzini, supplente, 
cancelliere Gadoni. 
 
Casinò Kursaal Locarno SA, largo Zorzi, 6601 Locarno, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________ e llcc., tutti patrocinati dall'avv. dott. Diego Scacchi, via della Pace 1B, casella postale 1246, 6601 Locarno, 
Comune di Locarno, 6600 Locarno, 
rappresentato dal Municipio, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
autorizzazione d'uso accresciuto 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 
16 luglio 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino) 
 
Considerato: 
che il 30 marzo 2000 la Casinò Kursaal SA di Locarno ha chiesto al Municipio di Locarno il permesso di costruire un edificio di tre piani al posto della veranda che funge da atrio d'ingresso alla casa da gioco di cui è proprietaria e che sorge sulla particella n. 197 di Locarno; 
che il progettato edificio occuperebbe una superficie di circa 400 m2 della particella n. 199 di Locarno, di proprietà del Comune, e servirebbe a dotare l'attuale stabilimento degli spazi necessari per permettere alla Casinò Kursaal SA di "conseguire la concessione federale per case da gioco del tipo A", secondo l'art. 8 della legge sulle case da gioco (LCG, RS 935.52); 
che la costruzione, del costo di circa fr. 6'000'000.--, sarebbe provvisoria e verrebbe smantellata al momento della realizzazione di una nuova sede della casa da gioco, prevista sul terreno dell'ex aerodromo di Ascona; 
che, con messaggio del 7 luglio 2000, il Municipio di Locarno ha chiesto al Consiglio comunale di autorizzare l'occupazione, a titolo oneroso, di circa 400 m2 della particella n. 199 per una durata massima di otto anni al fine di permettere il provvisorio ampliamento del casinò, ritenuto che, conclusa l'occupazione, il terreno sarebbe stato ripristinato al suo stato iniziale; 
che, con decisione del 28 agosto 2000, il Consiglio comunale ha aderito alla richiesta municipale e autorizzato la Casinò Kursaal SA a occupare circa 400 m2 del fondo n. 199 per al massimo otto anni; 
che alcuni consiglieri comunali hanno impugnato questa risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che ne ha respinto il ricorso con decisione del 21 marzo 2001; 
che il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, adito dai medesimi consiglieri comunali, ha tuttavia annullato, con sentenza del 16 luglio 2001, la decisione governativa e quella del Consiglio comunale che autorizzava l'occupazione temporanea della particella; 
che la Casinò Kursaal SA impugna con un ricorso di diritto pubblico del 10 settembre 2001 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo; 
che il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nella sua sentenza, il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, il Municipio di Locarno chiede l'accoglimento del gravame, mentre le controparti ne postulano la reiezione; 
che con decisione del 24 ottobre 2001, non impugnabile (art. 16 LCG), il Consiglio federale ha preso la decisione di principio di rilasciare una concessione B per l'apertura di una casa da gioco a Muralto (cfr. FF 2001 5543), respingendo quindi la richiesta di insediare un gran casinò a Locarno; 
che, con decreto del 12 marzo 2002, il giudice delegato della I Corte di diritto pubblico, rilevato che in tali circostanze il gravame poteva essere diventato privo d'interesse giuridico per la ricorrente, l'ha invitata a esprimersi sull'ulteriore sussistenza di un suo interesse al mantenimento del ricorso; 
che la ricorrente ha comunicato che la procedura di attribuzione definitiva delle concessioni da parte della Commissione federale delle case da gioco non era conclusa e che aveva quindi ancora un interesse a mantenere il ricorso; 
che, invitati a esprimersi su tale presa di posizione, le controparti hanno comunicato di ritenere escluso il rilascio di una concessione alla ricorrente e che la causa doveva essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'interesse; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 56 consid. 1, 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a); 
che giusta l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale; 
che, secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG, il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii), quest'esigenza assicurando che il Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a); 
che un simile interesse deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche quando il Tribunale federale vi statuisca (DTF 120 Ia 165 consid. 1a); 
che in effetti, venendo meno questo requisito, il Tribunale federale, dopo aver sentito le parti, deve stralciare la causa dai ruoli (art. 40 OG in relazione con l'art. 72 PC; DTF 123 II 285 consid. 4, 120 Ia 165 consid. 1a, 118 Ia 488 consid. 1a); 
che, come visto, dopo l'inoltro del presente gravame, con decisione del 24 ottobre 2001, il Consiglio federale ha respinto la richiesta di concessione per insediare una casa da gioco a Locarno; 
che la ricorrente, nella sua presa di posizione del 7 maggio 2002, si limita a rilevare come la Commissione federale delle case da gioco non abbia ancora attribuito definitivamente la concessione; 
che, certo, compete alla Commissione federale delle case da gioco rilasciare l'autorizzazione a iniziare l'esercizio (cfr. art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco [RS 935.521] in relazione con l'art. 4 cpv. 3 lett. d del regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco [RS 935.524]); 
che tale circostanza non è tuttavia decisiva ritenuto che la decisione del Consiglio federale sul rilascio della concessione, la quale presuppone valutazioni minuziose e l'adempimento di condizioni severe, è definitiva, non essendo infatti dato un rimedio giuridico contro la stessa (cfr. art. 12 segg. e 16 LCG; cfr. il Messaggio del Consiglio federale concernente la LCG, del 26 febbraio 1997, pubblicato in FF 1997 III 129 segg., in particolare pag. 163); 
che d'altra parte, nelle sue osservazioni, la ricorrente non insiste più sull'ipotizzata istanza di riesame dinanzi al Consiglio federale del diniego della concessione, accennata dalla stessa nell'ambito di una richiesta di proroga del termine per presentare le citate osservazioni; 
che, nelle citate condizioni, la circostanza invocata dalla ricorrente secondo cui la procedura della concessione non è definitivamente conclusa, non è quindi sufficiente per riconoscerle un interesse giuridico all'annullamento del giudizio impugnato e che ciò comporta pertanto lo stralcio dai ruoli della presente causa; 
che, secondo l'art. 40 OG in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite; 
che per decidere sulle spese occorre innanzitutto fondarsi sul presumibile esito della causa (DTF 118 Ia 488 consid. 4a); 
che, qualora il presumibile esito della vertenza non sia determinabile, occorre far capo ai criteri procedurali generali: le spese e le ripetibili vanno poste a carico della parte che ha provocato il procedimento divenuto in seguito privo d'oggetto o nella quale sono subentrati i motivi che hanno reso senza interesse il processo (DTF 118 Ia 488 consid. 4a); 
che in concreto risulta quindi fondato porre le spese e le ripetibili a carico della ricorrente, ritenuto che le particolarità della fattispecie giustificano però di prelevare una tassa di giustizia ridotta; 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è divenuto privo d'interesse giuridico e la causa 1P.586/2001 è stralciata dai ruoli. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle controparti private un'indennità complessiva di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore delle controparti, al Municipio di Locarno, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 26 giugno 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: