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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_282/2010 
 
Sentenza del 26 luglio 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto 
di Blenio, 6716 Acquarossa, 
opponente. 
 
Oggetto 
aggiornamento di perizie, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 16 marzo 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Nell'ambito delle esecuzioni promosse da diversi creditori nei confronti di A.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha ordinato, quale autorità di vigilanza, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio di far allestire nuove perizie, rispettivamente di aggiornare quelle esistenti, prima di nuovamente pubblicare le aste dei fondi. Il 2 febbraio 2010 l'Ufficio ha incaricato l'architetto B.________ di procedere all'aggiornamento delle perizie esistenti su una serie di particelle di proprietà dell'escussa. 
 
2. 
Adita con un ricorso 1° marzo 2010 contro tale decisione, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha ritenuto che, qualora l'Ufficio intenda farsi assistere da un perito nelle operazioni di stima, la nomina di quest'ultimo rientra nel potere di apprezzamento dell'autorità di esecuzione forzata, la cui responsabilità potrebbe essere chiamata in causa ex art. 5 LEF. L'autorità di vigilanza ha inoltre rilevato che l'escussa, qualora dovesse dissentire dalle risultanze peritali, potrà chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di un altro perito, previo deposito delle spese (art. 9 cpv. 2 RFF). Essa ha pure dichiarato irricevibile, perché non vi era alcun pregresso provvedimento dell'Ufficio, la domanda ricorsuale tendente alla comunicazione "per ogni esecuzione per la quale è stata presentata la domanda di realizzazione, la data di emissione del precetto, l'importo del credito e la sua composizione, la data del pignoramento, la data della realizzazione e la somma anticipata per procedere alla realizzazione". A titolo abbondanziale, l'autorità inferiore ha indicato che nell'ambito delle varie esecuzioni sono stati notificati all'escussa i precetti esecutivi, i verbali di pignoramento e le richieste di realizzazione. 
 
3. 
Con ricorso del 15 aprile 2010 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la decisione dell'autorità di vigilanza e di ordinare all'Ufficio di esecuzione di offrirle la possibilità di scegliere fra tre periti e di comunicarle tutti i pagamenti effettuati ed in particolare a quanto ammontano gli interessi. Afferma che in una precedente esecuzione l'architetto B.________ avrebbe stimato in fr. 155'000.-- un fondo poi venduto - apparentemente al di fuori di una procedura esecutiva - a fr. 310'000.-- e che egli non potrebbe essere considerato un perito neutro. Sostiene poi di aver trovato accordi con diversi creditori ed elenca una serie di errori nella fattispecie riportata nella sentenza impugnata. 
 
Con decreto 3 maggio 2010 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso. 
 
4. 
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può unicamente censurare l'accertamento dei fatti se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Può inoltre unicamente prevalersi di fatti nuovi se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 LTF). 
 
4.1 Nella fattispecie, non è ravvisabile né la ricorrente spiega per quale motivo sarebbero rilevanti ai fini del presente giudizio gli asseriti errori riscontrati all'inizio della sentenza impugnata e attinenti al numero di fondi per i quali nel marzo 2009 è stato pubblicato l'avviso di incanto. 
 
4.2 Non configurano nemmeno una censura ai sensi delle predette norme le argomentazioni ricorsuali concernenti le osservazioni 9 marzo 2010 dell'Ufficio, che avrebbero secondo la ricorrente provocato un'interpretazione della legge che si rivela unicamente "prima facie" corretta. 
 
4.3 Pure inammissibile si appalesa la critica concernente il perito scelto dall'Ufficio, atteso che essa si fonda su fatti non accertati dall'autorità di vigilanza (presunto errore commesso nella stima di un altro fondo e la sua mancata "neutralità") e che non sono nemmeno stati fatti valere nel ricorso cantonale. 
 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 26 luglio 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti