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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_318/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 agosto 2013  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Schneider, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Rosangela Locatelli, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Olivier Corda, 
2.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
opponenti. 
 
Oggetto 
Lesioni colpose, arbitrio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 12 ottobre 2012 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto B.________ autore colpevole di lesioni colpose, per avere il 17 aprile 2010, a X.________, spinto A.________ con entrambe le mani facendola cadere da un muretto, provocandole per negligenza le lesioni attestate da un certificato medico. L'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 300.--. 
 
B.  
Adita dall'imputato, con sentenza del 20 febbraio 2013 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) lo ha prosciolto dall'imputazione di lesioni colpose. La Corte cantonale ha ritenuto che la caduta dell'accusatrice privata non era attribuibile all'agire dell'imputato, il quale era soltanto entrato in contatto con lei toccandole un braccio, ma senza spingerla. A titolo abbondanziale la CARP ha rilevato che, qualora si dovesse considerare il contatto concausa della caduta, l'imputato avrebbe comunque dovuto essere assolto per legittima difesa, essendo intervenuto allo scopo di fare desistere la vicina dall'estirpare le sue piante o per eccesso semmai scusabile per eccitazione o sbigottimento. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in via principale di confermare la condanna per il reato di lesioni colpose. In via subordinata, chiede di annullare il giudizio della CARP e di rinviarle la causa per una nuova decisione. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto dei fatti e la violazione dei diritti costituzionali. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata proscioglie l'imputato dall'accusa di lesioni colpose e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Poiché è dato il rimedio ordinario del ricorso in materia penale, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile. 
Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF può essere ammessa, giacché la ricorrente è accusatrice privata che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza e la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove la ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii).  
 
2.2. Il gravame disattende le citate esigenze di motivazione. La ricorrente si limita infatti a ribadire la sua versione dei fatti, criticando genericamente la sentenza impugnata. Non si confronta puntualmente con gli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, spiegando conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF per quali ragioni la CARP avrebbe manifestamente disatteso la rilevanza di un mezzo probatorio o avrebbe omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea ad influire sulla decisione presa. Né la ricorrente sostanzia i motivi per cui, sulla base del complesso degli elementi raccolti, la precedente istanza avrebbe fatto delle deduzioni insostenibili.  
 
2.3. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere fondato la propria decisione solo sulle dichiarazioni rese dall'imputato al dibattimento d'appello, che contrasterebbero con quelle rilasciate dinanzi alla polizia e al giudice di primo grado. Si limita tuttavia a riportare stralci di verbali, senza spiegare in cosa consisterebbero le pretese contraddizioni. Disattende inoltre che la CARP non si è fondata unicamente sulla versione dell'imputato, ma ha eseguito, sulla base all'insieme degli elementi disponibili, una valutazione approfondita delle dichiarazioni di entrambe le parti, esponendo le ragioni per cui quelle dell'imputato risultavano maggiormente attendibili. La ricorrente non si confronta puntualmente con questa valutazione complessiva, spiegando con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF dove risiederebbe l'arbitrio.  
 
2.4. La ricorrente sostiene che la precedente istanza non avrebbe preso in considerazione il fatto che l'imputato ha percorso oltre trenta metri con un sasso in mano, usando questo oggetto per incutere timore, come risulterebbe peraltro dalle dichiarazioni della moglie dell'imputato medesimo. Ora, che l'imputato tenesse un sasso nella mano non è di per sé contestato. Al riguardo, la Corte cantonale ha però accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nessuno ha preteso di avere visto l'imputato tentare di colpirla alla testa con il sasso. La ricorrente non dimostra l'arbitrarietà di questo accertamento, che è quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Né dimostra che la deposizione della moglie dell'imputato sarebbe rilevante per l'esito del giudizio (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF), in particolare ove si consideri che quest'ultima non ha assistito alla scena della caduta. Parimenti, laddove lamenta la mancata presa in considerazione da parte della Corte cantonale di riprese delle telecamere di sorveglianza della proprietà A.________, la ricorrente non fa valere con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che la CARP, rifiutandosi di assumere la prova, avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, né spiega le ragioni per cui il contenuto delle riprese sarebbe determinante per l'esito del procedimento.  
 
2.5. Anche laddove sostiene che le sue dichiarazioni e quelle del teste C.________ sarebbero lineari e prive di contraddizioni, la ricorrente si limita a richiamare stralci di verbali, sollevando dubbi generici sull'affidabilità della loro traduzione. Ribadisce inoltre la dichiarazione del teste C.________, che avrebbe visto l'imputato spingere la vittima con entrambe le mani, ma non si confronta con l'esauriente valutazione eseguita dalla Corte cantonale e non spiega le ragioni per cui, sulla base di tale valutazione, sarebbe manifestamente insostenibile ritene-re maggiormente credibile la versione dell'imputato. Richiamando poi la deposizione del teste D.________, la ricorrente si limita a sollevare perplessità riguardo al fatto che questo testimone è stato chiamato a deporre soltanto nell'ambito del dibattimento di appello ed accenna alla visuale ridotta di cui beneficiava dalla sua posizione. Rileva inoltre che questo testimone ha affermato di non avere notato nulla nelle mani dell'imputato né di averlo visto oltrepassare il limite del proprio fondo, ciò che contrasterebbe con le dichiarazioni dell'imputato stesso. Nuovamente, con queste rimostranze, la ricorrente non si confronta con la valutazione complessiva operata dalla precedente istanza, spiegando perché sarebbe giunta a una conclusione manifestamente insostenibile ritenendo più credibile la versione dell'imputato. Il fatto che il teste D.________ dalla sua posizione non abbia rimarcato la presenza del sasso nelle mani dell'imputato o una maggiore vicinanza di quest'ultimo al muretto, non permette di per sé di ravvisare contraddizioni manifeste e ritenere del tutto inaffidabile la deposizione.  
 
2.6. A titolo abbondanziale, la Corte cantonale ha infine ritenuto che quand'anche si volesse considerare il contatto dell'imputato con la vittima, a un braccio ma senza spinta, quale concausa della caduta, lo stesso dovrebbe comunque essere assolto, siccome avrebbe agito per legittima difesa esimente (art. 15 CP) o tutt'al più discolpante (art. 16 CP).  
Al riguardo, la ricorrente non fa valere conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF una violazione delle citate disposizioni federali. Adducendo che l'intervento dell'imputato non sarebbe stato proporzionato alle circostanze e costituirebbe un eccesso di legittima difesa, la ricorrente si fonda su fatti diversi da quelli accertati, dando per acquisito che al sopraggiungere dell'imputato essa aveva terminato di estirpare le piante e stava per scendere dal muretto. In realtà, la CARP ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che in quel frangente la ricorrente era ancora intenta a strappare le piante ed a gettarle sul fondo contiguo rivolta verso la proprietà dell'imputato. Disattende inoltre che anche chi eccede i limiti della legittima difesa può, in determinate condizioni, agire in modo non colpevole (cfr. art. 16 cpv. 2 CP). 
 
3.  
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 agosto 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
Il Cancelliere: Gadoni