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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.289/2005 /biz 
 
Sentenza del 26 settembre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________SA, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Curzio Toffoli, 
 
contro 
 
Consorzio raggruppamento terreni di Caneggio, 
6837 Caneggio, 
opponente, patrocinato dall'avv. Mario Verga, 
corso San Gottardo 72, casella postale 1063, 
6830 Chiasso, 
Commissione di ricorso di II istanza per il raggruppamento terreni nel Comune di Caneggio, 
c/o avv. Flavia Marone, presidente, via Dogana 8, 
6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
raggruppamento terreni nel Comune di Caneggio, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 15 marzo 2005 dalla Commissione di ricorso di II istanza per il raggruppamento terreni nel Comune di Caneggio. 
 
Fatti: 
A. 
La A.________SA è proprietaria della particella xxx RT di Caneggio, sita in località Lungur, a sud-est del nucleo del villaggio, e costituita da un prato confinante a valle con una strada di servizio parzialmente asfaltata. Nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni la superficie del fondo, di complessivi 1'699 m2 nel vecchio stato, è stata ridotta a 1'373 m2 con il progetto di nuovo riparto con un conguaglio in denaro a favore della proprietaria pari a fr. 19'659,50. 
B. 
La proprietaria ha impugnato il progetto dinanzi alla Commissione di ricorso di I istanza contestando la diminuzione della superficie stabilita con il nuovo riparto e chiedendo subordinatamente il riconoscimento di una piena indennità. Con decisione del 30 giugno 2003 la Commissione di ricorso di I istanza, pur considerando non rispettato il principio della compensazione reale, ha sostanzialmente ritenuto impraticabile una diversa soluzione ed ha quindi respinto il gravame. 
C. 
Contro la decisione della prima istanza, la proprietaria si è aggravata dinanzi alla Commissione di ricorso di II istanza, ribadendo le proprie contestazioni. Quest'ultima, con decisione del 15 marzo 2005, ha parzialmente accolto il ricorso, attribuendo alla partita della ricorrente anche l'adiacente particella yyy, di 260 m2, e ordinando contestualmente l'iscrizione di un diritto di passo veicolare pubblico a carico della stessa. 
D. 
La A.________SA impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa decisione, chiedendo di annullarla. Fa valere l'applicazione arbitraria del diritto cantonale e la violazione della garanzia della proprietà. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
E. 
La Commissione di ricorso di II istanza e il Consorzio raggruppamento terreni di Caneggio postulano entrambi la reiezione del gravame. 
Con decreto presidenziale del 2 giugno 2005 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo. 
 
Diritto: 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è rivolto contro una decisione cantonale di ultima istanza in materia di raggruppamento dei terreni (art. 37 cpv. 5 della legge ticinese sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 23 novembre 1970; LRPT) ed è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini: esso è quindi di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 87 OG. La legittimazione della ricorrente, colpita nei suoi interessi giuridicamente protetti quale proprietaria del fondo coinvolto nella procedura di raggruppamento, è data (art. 88 OG). 
2. 
2.1 La ricorrente fa valere un'applicazione arbitraria dell'art. 19 LRPT, sostenendo che la costituzione di un diritto di passo veicolare pubblico a carico del fondo yyy attribuito alla sua partita violerebbe il principio della compensazione reale, segnatamente ove si consideri che nel vecchio stato la particella originaria era libera da servitù. Secondo la ricorrente, la mancata compensazione di questa restrizione sarebbe lesiva della garanzia della proprietà. 
2.2 Secondo l'art. 19 cpv. 1 LRPT, i proprietari hanno diritto all'equivalente in natura del loro terreno prima del raggruppamento, un'indennità pecuniaria potendo essere corrisposta solo a conguaglio di piccole differenze di valore o di scorpori di limitata estensione. Il principio della compensazione reale sancito da questa disposizione, e derivante dalla garanzia della proprietà, esige in sostanza che, dopo la procedura di raggruppamento, i proprietari di fondi inseriti nel comprensorio ricevono terreni quantitativamente e qualitativamente equivalenti ai fondi ceduti (DTF 122 I 120 consid. 5 e rinvii). Tale principio pone esigenze severe alle autorità incaricate di effettuare il nuovo riparto, le quali devono valutare attentamente gli interessi dei singoli proprietari e procedere alla nuova attribuzione sulla base di un'analisi obiettiva della loro situazione prima delle opere di raggruppamento. Chiamato ad esprimersi su questioni di nuovo riparto nell'ambito di una procedura di raggruppamento terreni, il Tribunale federale tiene comunque conto del vasto potere di apprezzamento di cui beneficiano le autorità cantonali nell'applicazione dei principi fondamentali, intervenendo quindi con riserbo e solo ove constati che sia stato trascurato di considerare elementi essenziali di giudizio o di esaurire tutte le possibilità tecniche a disposizione, oppure sia stato violato il principio del divieto dell'arbitrio o quello della parità di trattamento (DTF 119 Ia 21 consid. 1b e c e rinvii). In quest'ambito, il Tribunale federale paragona la situazione anteriore al raggruppamento con quella scaturita dalla decisione dell'ultima istanza cantonale, ma non deve esaminare i cambiamenti intermedi. 
2.3 Prima del raggruppamento dei terreni la partita della ricorrente comprendeva la part. zzz del vecchio stato, di complessivi 1'699 m2, per un valore di fr. 119'350.--. Dopo lo scorporo dal fondo di 326 m2 e in seguito all'attribuzione a questa partita della particella yyy RT di 260 m2, essa comprende una superficie complessiva di 1'633 m2, per un valore totale di fr. 113'800.--. Con l'assegnazione della particella yyy alla partita della ricorrente, la Commissione di ricorso di II istanza ha tuttavia contestualmente gravato la stessa con un diritto di passo veicolare pubblico, che non risulta però essere stato considerato nel contesto della compensazione. L'istituzione della servitù costituisce infatti un maggiore aggravio rispetto alla situazione precedente, ove la proprietà della ricorrente non era soggetta a una simile limitazione (cfr. sentenza 1P.559/2000 del 1° febbraio 2001, consid. 3b, pubblicata in RDAT II-2001, n. 43, pag. 173 segg.). Dell'aggravio derivante da tale onere, segnatamente sotto il profilo del valore dei terreni, non è però stato tenuto conto nel nuovo stato di riparto, sicché, omettendo di prevedere un'equa compensazione per la restrizione connessa alla costituzione della servitù, la Commissione di ricorso di II istanza ha applicato in modo arbitrario l'art. 19 cpv. 1 LRPT ed ha violato la garanzia della proprietà. 
3. Secondo l'art. 20 cpv. 3 LRPT il progettista e la Commissione di ricorso di prima e seconda istanza possono istituire o sopprimere servitù per le esigenze del nuovo riparto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che tale disposizione consente, nel quadro delle operazioni di raggruppamento dei terreni, di costituire a favore, rispettivamente a carico, di fondi del nuovo riparto servitù di passo necessario analoghe a quelle previste dall'art. 694 CC. Questa circostanza è in particolare data quando un simile diritto di passo sia indispensabile all'urbanizzazione delle particelle interessate (cfr. sentenza 1P.559/2000 citata, consid. 2b; sentenza 1P.60/2004, del 28 gennaio 2005, consid. 2.3). La Commissione di ricorso di II istanza si è limitata ad addurre genericamente nel giudizio impugnato che la costituzione del diritto di passo servirebbe a garantire l'accesso ai fondi adiacenti. Essa non si è tuttavia confrontata con la specifica situazione dei fondi interessati, motivando puntualmente le ragioni per cui la costituzione di un simile diritto sarebbe giustificata dalle esigenze del nuovo riparto, segnatamente sotto il profilo dell'urbanizzazione del comparto. In mancanza di precisi accertamenti al proposito, la questione non può quindi essere ulteriormente esaminata da questa Corte. L'autorità cantonale dovrà pertanto nuovamente valutare la necessità della servitù in relazione al nuovo riparto e, dandosene il caso, prevedere per la proprietaria un'equa compensazione tenendo conto della diminuzione di valore del fondo corrispondente all'aggravio. 
4. 
Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati alla Commissione di ricorso di II istanza per l'emanazione di un nuovo giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente (art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderà alla ricorrente, patrocinata da un avvocato iscritto nel registro cantonale, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'opponente, che rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Commissione di ricorso di II istanza per il raggruppamento terreni nel Comune di Caneggio. 
Losanna, 26 settembre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: