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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_722/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 settembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
nomina amministratore di un'eredità, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 luglio 2017 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 27 luglio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per mancato pagamento dell'anticipo spese, l'appello introdotto da A.________ contro la decisione 4 febbraio 2016 con cui il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha nominato l'avv. B.________ in qualità di amministratrice dell'eredità fu F.________ (successione di cui risultano eredi legittimi, oltre all'appellante, C.________, D.________ e E.________) ai sensi dell'art. 554 CC
che con ricorso datato 12 settembre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento; 
che la ricorrente ha pure chiesto la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher; 
che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché il rimedio sia scritto in francese (come era diritto della ricorrente, v. art. 42 cpv. 1 LTF); 
che l'istanza di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, non è motivata (la ricorrente non può infatti limitarsi a rinviare all'argomentazione contenuta in una sua domanda di revisione datata 30 agosto 2017; v. DTF 140 III 115 consid. 2) e risulta quindi manifestamente inammissibile; 
che in queste condizioni tale istanza di ricusa può essere evasa senza far capo alla procedura prevista dall'art. 37 LTF (v. DTF 114 Ia 278 consid. 1); 
che l'istanza di ricusa della Giudice federale Escher risulta invece priva d'oggetto poiché non è chiamata a statuire sulla presente causa; 
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione; 
che secondo l'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine; 
che nel caso concreto il giudizio impugnato è stato notificato al recapito in Svizzera dalla ricorrente in data 31 luglio 2017; 
che la sentenza 27 luglio 2017 costituisce una decisione in materia di misure provvisionali ai sensi dell'art. 98 LTF (v. sentenza 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 2.1), per cui - contrariamente a quanto ritiene la ricorrente - il termine entro cui impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie estive dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (v. art. 46 cpv. 2 LTF); 
che il termine per adire il Tribunale federale, iniziato a decorrere il 1° agosto 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF), è quindi scaduto mercoledì 30 agosto 2017; 
che la ricorrente ha consegnato il suo gravame alla posta tedesca il 14 settembre 2017 e la posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio il 15 settembre 2017; 
che in data 15 settembre 2017 la ricorrente ha anche trasmesso il ricorso (mediante fax, e quindi comunque in modo non valido) all'Ambasciata svizzera in Germania (a Berlino) e al Consolato generale svizzero a Stoccarda; 
che in entrambi i casi il rimedio risulta pertanto tardivo; 
che inoltre l'impugnativa, la quale si limita ad inammissibilmente rinviare al contenuto di un precedente ricorso datato 2 luglio 2017, non contiene una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. DTF 140 III 115 consid. 2); 
che pertanto il gravame, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 settembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini