Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_804/2012 {T 0/2} 
 
Sentenza del 26 ottobre 2012 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
T.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Easy Sana Assicurazione Malattia SA, Servizio giuridico, Rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 agosto 2012. 
 
Visto: 
il ricorso del 1° ottobre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 24 agosto 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
considerando: 
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana), 
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente, da anni residente in Ticino, ha già dato prova di capirne la lingua - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto dell'insorgente, 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 26 ottobre 2012 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti