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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_949/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 ottobre 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio (riesame), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Titolare dal febbraio 1987 di un permesso di domicilio ottenuto nell'ambito del ricongiungimento familiare con i propri genitori A.________, cittadino turco, si è sposato nel settembre 2001 con una connazionale, con la quale ha avuto tre figlie; la consorte e le ragazze sono al beneficio rispettivamente di permessi di dimora e di domicilio. La coppia è legalmente separata dal 15 maggio 2013. Le fanciulle son state affidate alla madre e il padre è stato condannato a versare loro un contributo alimentare. Il suo diritto di visita è stato inoltre temporaneamente sospeso e gli è stato fatto divieto di contattarle personalmente o tramite terzi, in modo diretto o indiretto nonché di avvicinarle nel raggio di 100 metri. 
Dopo avere interessato a più riprese le autorità amministrative (nel 2001 e nel 2005) e giudiziarie penali (nel 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006 e 2008) A.________ è stato nuovamente condannato l'8 ottobre 2013 ad una pena detentiva di 14 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, nonché al versamento di indennità (fr. 5'000.-- e fr. 2'500.--) per torto morale alla moglie e a ciascuna delle figlie per lesioni semplici qualificate e vie di fatto ripetute, danneggiamento di lieve entità, ripetuta ingiuria (verso la moglie), ripetuta minaccia (alla consorte e al fratello) nonché infrazione e contravvenzione alla LStup (RS 812.121). Gli sono inoltre state imposte precise norme di condotta ed è stato affidato all'assistenza riabilitativa. 
 
B.   
Sulla base dei citati fatti la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato, il 18 dicembre 2013, il permesso di domicilio di A.________ per motivi di ordine pubblico. Detta decisione è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 17 marzo 2015, cresciuta in giudicato. 
 
C.   
Il 21 maggio 2015 la Sezione della popolazione non è entrata nel merito della domanda di riesame sottopostale il 12 maggio precedente da A.________. L'autorità ha considerato che il rapporto del 22 gennaio 2015 dell'Ufficio di patronato trasmessogli dall'interessato, che dava atto di un suo comportamento positivo nelle relazioni con la moglie e le figlie, non riferiva di fatti nuovi e di importanza tale da giustificare un riesame. 
Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato l'8 luglio 2015 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 16 settembre 2015. La Corte cantonale, rammentate le condizioni alle quali, in virtù dell'art. 29 Cost., si poteva procedere a un riesame, ha a sua volta giudicato che gli argomenti addotti non permettevano di entrare nel merito dell'istanza presentata il 12 maggio 2015 e ha dichiarato il gravame manifestamente infondato. 
 
D.   
Il 21 ottobre 2015 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e gli atti rinviati alla Sezione della popolazione affinché esamini nel merito la propria domanda di riesame. Domanda inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo e di essere esentato dal dovere versare un anticipo a copertura delle spese processuali. 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 1).  
 
1.2. Oggetto di disamina è l'inammissibilità della domanda di riesame della decisione con la quale è stata pronunciata la revoca del permesso di domicilio di cui il ricorrente era titolare. Ora, un riesame non può portare alla restituzione del permesso di domicilio revocato, ma tutt'al più, tenuto conto delle nuove circostanze, alla concessione di un (nuovo) permesso di dimora. Nel caso concreto, anche se non può riottenere il permesso di domicilio di cui beneficiava, il ricorrente potrebbe invece, se i legami intrattenuti con le figlie (titolari di permessi di domicilio) adempiono le esigenze dell'art. 8 CEDU (vedasi DTF 135 I 143 consid. 1.3 pag. 145), avere diritto al rilascio di un permesso di dimora: l'impugnativa è, quindi, di principio ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 83 lett. c n. 2 LTF a contrario).  
 
 
2.   
Per prassi costante, quando l'autorità alla quale è stata sottoposta una domanda di riesame rifiuta di entrare nel merito della stessa, un ricorso può unicamente riferirsi alla fondatezza di detto rifiuto (DTF 113 Ia 146 consid. 3c pag. 153 seg.). Altrimenti detto incombe al ricorrente dimostrare concretamente in che l'autorità precedente avrebbe negato a torto la sussistenza dei requisiti di riesame. Ora, in relazione al giudizio d'inammissibilità della decisione di riesame, il ricorrente non accenna minimamente alla violazione dell'art. 29 Cost., limitandosi a ribadire quanto già sollevato dinanzi alle autorità cantonali, ossia che dal contenuto del rapporto dell'Ufficio di patronato emerge che le circostanze si sono modificate in maniera significativa dall'emanazione del provvedimento di revoca: sennonché una simile argomentazione non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorso, in quanto concerne il riesame della revoca del permesso di domicilio, sfugge pertanto ad un esame di merito. 
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
3.  
 
3.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
3.2. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 26 ottobre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud