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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 134/02 
 
Sentenza del 26 novembre 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
M.________, opponente, rappresentato dall'avv. Stefano Guggiari, Piazza Cioccaro 4, 6901 Lugano 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 22 marzo 2002) 
 
Fatti: 
A. 
M.________, nato nel 1953, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta Italo G.________ & Co di C.________ in qualità di capo muratore e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 31 maggio 1994, essendo colpito al ginocchio sinistro da un cassero metallico, è rimasto vittima di un infortunio. Il caso è stato assunto dall'INSAI, il quale, con decisione 15 marzo 1995 - confermata il successivo 14 agosto 1995 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato -, dopo avere regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative, ha disposto la sospensione del suo obbligo prestativo a partire dal 1° gennaio 1995 non ritenendo più essere dato il nesso causale tra i disturbi lamentati e l'infortunio. 
 
Adito dall'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con pronuncia 19 agosto 1996, ha accolto il gravame e rinviato gli atti all'INSAI affinché si esprimesse nuovamente sul diritto alle prestazioni. 
B. 
In data 7 aprile 1997, l'Istituto assicuratore, venuto a conoscenza del fatto che M.________ era stato in precedenza, più precisamente il 17 luglio 1995, sottoposto ad una artroscopia a carattere terapeutico - circostanza, questa, fin qui ignota all'ente assicuratore come pure al dott. B.________, perito giudiziario intervenuto per incarico della Corte cantonale -, ha presentato a quest'ultima un'istanza di revisione del giudizio 19 agosto 1996, ritenendo che le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, alla luce del nuovo fatto, erano manifestamente errate. 
 
Con pronuncia del 18 aprile 2000, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto l'istanza di revisione ed ha accertato che il nesso di causalità naturale fra l'infortunio del 31 maggio 1994 e i disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio sinistro si era estinto a decorrere dal 1° giugno 1995. 
 
Adito dall'assicurato con il patrocinio dell'avv. Stefano Guggiari, il Tribunale federale delle assicurazioni, mediante sentenza del 3 gennaio 2002, ha annullato il giudizio cantonale del 18 aprile 2000 e rinviato gli atti alla precedente istanza affinché, in sostanza, si determinasse sulla tempestività dell'istanza di revisione. 
 
Chiamati ad esprimersi su tale questione, i primi giudici, per pronuncia 22 marzo 2002, hanno dichiarato tardiva e pertanto irricevibile la domanda di revisione 7 aprile 1997 presentata dall'ente assicuratore, in quanto formulata oltre i termini stabiliti dalla procedura cantonale. 
 
C. 
Patrocinato dall'avv. Mattia Ferrari, l'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Facendo notare che la domanda di revisione in esame deve essere ritenuta tempestiva in virtù della sospensione dei termini determinata dalle ferie giudiziarie, non considerate dai primi giudici, chiede l'annullamento del giudizio 22 marzo 2002 nonché l'accoglimento dell'istanza di revisione 7 aprile 1997, con conseguente annullamento della pronuncia 19 agosto 1996 e conferma della decisione amministrativa. 
 
M.________, sempre rappresentato dall'avv. Stefano Guggiari, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è il tema di sapere se a ragione l'istanza precedente, in seguito alla sentenza di rinvio della Corte giudicante, ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione presentata dall'INSAI avverso il giudizio 19 agosto 1996 della Corte cantonale. 
2. 
Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
3. 
3.1 Giusta l'art. 108 cpv. 1 LAINF la procedura giudiziaria di primo grado in materia di assicurazione contro gli infortuni si determina secondo il diritto cantonale (cfr. RAMI 1997 no. U 287 pag. 341). I cantoni devono tuttavia osservare le condizioni poste dalle lett. a-i della medesima norma. La lett. i stabilisce che dev'essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza. 
3.2 L'art. 108 cpv. 1 lett. i LAINF menziona in maniera esaustiva, nel senso di una garanzia minima procedurale, i motivi di revisione delle sentenze cantonali riconosciuti dal diritto federale (cfr. DTF 111 V 53 consid. 4b con riferimento all'art. 85 cpv. 2 lett. h LAVS, di uguale tenore). Ai cantoni non è di principio vietato di prevedere ulteriori motivi di revisione (RAMI 1997 no. U 287 pag. 341 consid. 3b/aa). L'organizzazione della procedura di revisione è di esclusiva competenza dei cantoni (DTF 111 V 53 consid. 4b). 
 
Secondo giurisprudenza, il ricorso di diritto amministrativo che contesta l'applicazione, da parte del giudice di prima istanza, del diritto cantonale di procedura è ricevibile allorquando, dal profilo materiale, l'oggetto della lite posto a fondamento della procedura attiene al diritto federale delle assicurazioni sociali (RAMI 1997 no. U 269 pag. 43 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 3 agosto 2001 in re S., U 179/01, consid. 1). Tuttavia, il Tribunale federale delle assicurazioni non può esaminare liberamente l'applicazione del diritto cantonale di procedura. Da una parte è vincolato dall'accertamento dei fatti rilevati dall'istanza giudiziaria inferiore se questo non risulta manifestamente inesatto o incompleto oppure è avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, l'art. 104 lett. a OG limita il proprio potere di esame alla violazione del diritto federale - compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento - e alla violazione dei diritti e dei principi costituzionali (DTF 126 V 147 consid. 2b), segnatamente alla lesione del divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost. (art. 128 OG in relazione con gli art. 97 cpv. 1 OG e 5 PA; cfr. la giurisprudenza resa vigente il precedente testo costituzionale: DTF 111 V 54 consid. 4c, 110 V 395 consid. 2b; STFA 1967 pag. 211 consid. 1; RAMI 1997 no. U 287 pag. 342 consid. 3b/aa). 
 
Un provvedimento è arbitrario e viola quindi l'art. 9 Cost. qualora disattenda gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Infine un provvedimento deve essere annullato se è arbitrario nel suo risultato - ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili - oppure ove esso non è motivato (DTF 127 I 41 consid. 2a, 56 consid. 2b, 70 consid. 5a, 126 I 170 consid. 3a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b e riferimenti). Discende infatti dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. l'obbligo per il giudice di motivare le proprie decisioni affinché l'amministrato possa comprenderle ed esercitare i propri diritti di ricorso a ragion veduta. Il giudice deve, anche solo brevemente, perlomeno menzionare i motivi che lo hanno guidato e determinato nel proprio giudizio, di modo che l'interessato possa rendersi conto della sua portata ed impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF 121 I 57 consid. 2c e i riferimenti ivi citati). 
4. 
4.1 L'assicuratore ricorrente censura l'operato dei primi giudici - che hanno ritenuto tardiva l'istanza di revisione 7 aprile 1997 - per non avere tenuto conto delle ferie giudiziarie stabilite dal diritto cantonale. 
4.2 Già a diverse riprese questa Corte ha ribadito l'inapplicabilità dell'art. 22a PA - che sancisce la sospensione dei termini in ambito di procedura amministrativa federale - alle procedure di ricorso cantonali (DTF 126 V 121 consid. 2b e riferimenti; cfr. pure sentenza del 13 novembre 2001 in re S., U 264/00, consid. 2; Jürg Senn, Gerichtsferien im Sozialversicherungsrecht, in: PJA 1996 pag. 307). Per quanto esposto al consid. 3.1 e 3.2, la questione deve essere determinata secondo il diritto cantonale applicabile, essendo stato demandato ai cantoni di stabilire se intendono istituire per la procedura di cui all'art. 108 LAINF le ferie giudiziarie oppure no (SVR 1998 UV no. 10 pag. 26 consid. 2a; cfr. anche DTF 116 V 265; Senn, op. cit., ibidem). 
 
A norma dell'art. 15 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (LPTCA), la domanda di revisione con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, redatta su carta semplice, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lettere a) e b) dell'art. 14 (che ricalca quanto disposto dall'art. 108 cpv. 1 lett. i LAINF). Per parte sua, il Codice cantonale di procedura civile (CPC), al quale rinvia l'art. 23 LPTCA, sancisce all'art. 132 che la decorrenza dei termini previsti dalla legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto. Giusta l'art. 133 cpv. 1 lett. a CPC, le ferie giudiziarie sono stabilite 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il Natale. 
4.3 Per quanto precede, il diritto di procedura cantonale applicabile sembra disporre la sospensione dei termini - in generale, e non solo di quelli di ricorso - durante le ferie giudiziarie. 
 
Ora, eludendo - senza peraltro minimamente indicarne le ragioni e senza che sia dato a divedere se tale omissione sia da ricondurre ad una semplice svista oppure ad una interpretazione autonoma, da parte dell'autorità giudiziaria cantonale, della normativa applicabile - l'esame relativo alla sospensione dei termini a dipendenza delle ferie giudiziarie, la pronuncia impugnata, non tenendo conto di un aspetto essenziale - suscettibile, in concreto, di incidere sostanzialmente sulla valutazione della vertenza - per il giudizio sulla tempestività della domanda di revisione in lite, deve essere considerata arbitraria, perlomeno perché priva di (sufficiente) motivazione. 
 
In tali condizioni e per quanto suesposto (cfr. consid. 3.2.), il giudizio cantonale non soddisfa nemmeno i requisiti minimi dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost. ed è pertanto lesivo del diritto di essere sentito. 
 
Tenuto conto della natura formale del diritto di essere sentito e considerati il potere d'esame limitato di cui fruisce nella fattispecie - concernente una questione di diritto procedurale cantonale - questa Corte, nonché la volontà di garantire il doppio grado di giurisdizione, la pronunzia querelata deve essere annullata e la causa rinviata all'istanza cantonale perché ponga rimedio alla menzionata carenza di motivazione e statuisca di nuovo. 
5. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Avendo dato origine alla contestazione sul tema della tempestività della domanda di revisione, l'assicurato risulta senz'altro soccombente. Per contro, l'ente ricorrente non ha provocato, con il suo comportamento, delle spese inutili (art. 156 cpv. 6 OG). Ne consegue che le spese processuali, seguendo la soccombenza, sono da porre interamente a carico dell'assicurato opponente. 
 
Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure per l'INSAI (DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio querelato del 22 marzo 2002, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda conformemente ai considerandi e renda una nuova pronunzia. 
2. 
Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 500.-, sono poste a carico dell'opponente. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 26 novembre 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera Il Cancelliere: