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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.162/2003 /viz 
 
Sentenza del 26 novembre 2003 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Betschart, Müller, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.A.________, 
B.A.________, 
ricorrenti, 
contro 
 
Municipio di Robasacco, 6599 Robasacco, 
patrocinato dall'avv. Franco Ramelli, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
chiusura provvisoria al traffico di una strada (decadenza dell'oggetto della lite), 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
del 4 marzo 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 20 aprile 2001 il municipio di Robasacco ha informato i proprietari confinanti che a partire dal 2 maggio seguente la strada comunale in zona San Leonardo sarebbe stata chiusa al traffico veicolare per circa due mesi a causa dell'esecuzione di lavori di sottostruttura. Il 25 aprile 2001, la chiusura è stata posticipata al 7 maggio successivo. Contro tale provvedimento, B.A.________ e suo marito A.A.________, proprietari di uno stabile in fase di ristrutturazione accessibile mediante la strada interessata dall'intervento, sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato del Canton Ticino. 
 
Il 25 settembre 2001, preso atto che i lavori si erano conclusi e che la circolazione era stata ripristinata, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato l'impugnativa dai ruoli, considerando che fosse venuto meno l'oggetto della lite. Impugnata dagli interessati, questa decisione è stata confermata dal Governo ticinese il 5 febbraio 2002 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 4 marzo 2003. 
B. 
Il 14 aprile 2003, A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiedono che siano annullate le decisioni del Municipio di Robasacco relative alla chiusura della strada e che sia stabilita l'arbitrarietà della procedura adottata dalla stessa autorità. Postulano inoltre che spese e ripetibili, anche di prima istanza, siano poste a carico del Comune. In sostanza, censurano l'assenza di pubblicazione e di approvazione preventiva del divieto di circolazione da parte delle autorità cantonali e la violazione del principio di proporzionalità. 
 
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino hanno rinunciato a presentare osservazioni. Il Municipio di Robasacco chiede che il gravame sia dichiarato irricevibile oppure sia respinto. L'Ufficio federale delle strade, infine, ha formulato alcune considerazioni in merito alle esigenze di pubblicazione della segnaletica stradale. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 129 I 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata), segnatamente sulla questione di sapere se esso, a prescindere da come sia stato intitolato, vada trattato quale ricorso di diritto amministrativo oppure quale ricorso di diritto pubblico (DTF 122 I 351 consid. 1a; 122 II 186 consid. 1; 121 I 173 consid. 3a). 
1.1 Oggetto dell'impugnativa è la sentenza con cui il Tribunale amministrativo ticinese ha tutelato la decisione di stralcio adottata dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, e confermata dal Governo stesso, per sopravvenuta mancanza dell'oggetto della lite e quindi per difetto di interesse pratico ed attuale all'esame del gravame. La controversia riguarda pertanto una questione puramente formale, regolamentata esclusivamente dal diritto procedurale cantonale (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 43, n. 1 seg.). Secondo la prassi, qualora la decisione impugnata dichiari un ricorso inammissibile in base al diritto cantonale di procedura, il rimedio esperibile è il ricorso di diritto amministrativo, se l'autorità cantonale, ove fosse entrata nel merito del gravame, avrebbe dovuto applicare il diritto materiale federale (DTF 127 II 264 consid. 1a; 123 I 275 consid. 2c e rinvii). In concreto, occorre pertanto esaminare se, nel merito, sarebbe dato ricorso di diritto amministrativo. 
1.2 Mentre le cosiddette limitazioni funzionali del traffico sono disciplinate dalla legislazione federale e sono pertanto impugnabili, dinanzi al Tribunale federale, mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 3 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale, del 19 dicembre 1958 [LCStr; RS 741.01]), il diritto di interdire la circolazione completamente o limitarla temporaneamente sulle strade che non sono aperte al grande traffico emana dalla sovranità cantonale sulle strade (art. 3 cpv. 1 LCStr; art. 46 delle legge cantonale ticinese sulle strade del 23 marzo 1983). In quest'ambito, i Cantoni godono di ampia libertà di decisione e sono vincolati solamente al rispetto dei diritti costituzionali; tali misure possono quindi essere impugnate al Tribunale federale unicamente mediante ricorso di diritto pubblico (art. 3 cpv. 3 ultima proposizione LCStr; sentenza 2P.458/1995 del 13 maggio 1997, pubblicata in: ZBl 99/1998 pag. 379, consid. 1a; sentenza 2P.236/1995 del 23 aprile 1996, pubblicata in: RDAT I-1997 n. 61 consid. 1a; sentenza 2P.109/1994 del 14 ottobre 1994, pubblicata in: ZBl 96/1995 pag. 508, consid. 2a). Nella fattispecie, non v'è dubbio che l'avversato provvedimento adottato dal Municipio di Robasacco costituisce un divieto totale di circolazione temporalmente limitato, ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LCStr, contro cui sarebbe esperibile unicamente un ricorso di diritto pubblico. Riguardo al mezzo d'impugnazione, è irrilevante che, come usuale, anche nel caso specifico, la regolamentazione adottata dall'autorità comunale abbia richiesto la posa di un'adeguata segnaletica, disciplinata dal diritto pubblico federale. Neppure l'art. 106 cpv. 2 dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21), giusta il quale contro le decisioni cantonali in materia di segnaletica può essere inoltrato ricorso a norma delle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria federale, è suscettibile di sovvertire il regime previsto dall'art. 3 cpv. 3 LCStr, prescrivendo, in casi come quello in esame, la via del ricorso di diritto amministrativo. 
1.3 In virtù di quanto precede, malgrado gli insorgenti abbiano denominato il loro allegato quale ricorso di diritto amministrativo, l'impugnativa va in realtà trattata quale ricorso di diritto pubblico, dal momento che, nel merito, la vertenza potrebbe venir sottoposta al Tribunale federale unicamente mediante tale rimedio. 
1.4 Quando, come in concreto, il potere cognitivo dell'ultima istanza cantonale è almeno pari a quello di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 61 e 62 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPAmm), solo la decisione di ultima istanza, ad esclusione di quelle delle autorità precedenti, può formare oggetto di ricorso (DTF 128 I 46 consid. 2c; 126 II 377 consid. 8b; 125 I 492 consid. 1a). Ne consegue pertanto che le richieste di annullamento delle decisioni del Municipio di Robasacco, formulate nel gravame, sono inammissibili. Inoltre, tranne in casi straordinari, che qui non sono dati, il ricorso di diritto pubblico ha funzione meramente cassatoria. Anche laddove domandano più o altro che il semplice annullamento del giudizio impugnato le conclusioni ricorsuali sono quindi irricevibili (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1; 129 I 173 consid. 1.5; 127 II 1 consid. 2c). 
2. 
2.1 In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dai ricorrenti e solo se le stesse sono sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda i ricorrenti nei loro diritti costituzionali (DTF 129 I 185 consid. 1.6; 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c). È anche alla luce di questi principi che dev'essere esaminata la ricevibilità dell'impugnativa. 
2.2 Nella specie, il tema del gravame è costituito esclusivamente dalla questione di sapere se è a giusto titolo che le istanze cantonali hanno confermato la decisione di stralcio della causa dai ruoli. Non è, per contro, la verifica della legittimità della chiusura al traffico della strada, sulla quale le istanze inferiori non si sono peraltro pronunciate, se non a titolo abbondanziale oppure per determinare la ripartizione degli oneri processuali. Ora, le argomentazioni addotte nella memoria di ricorso esulano in massima parte dall'oggetto dell'impugnativa, in quanto si rapportano, pressoché integralmente, alla contestazione della misura di limitazione della circolazione come tale. Unicamente laddove menzionano che sussisterebbero "interessi concreti che giustificano una decisione" e "un notevole interesse al chiarimento giuridico" in ragione di future situazioni analoghe (cfr. punto 10 del ricorso), gli insorgenti si riferiscono realmente al tema del contendere. Senza dubbio, questi sommari accenni non permettono tuttavia di ritenere adempiuti i severi requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. In effetti i ricorrenti non indicano i disposti costituzionali che sarebbero stati violati e tantomeno spiegano in maniera compiuta e precisa in quale misura il giudizio impugnato disattenderebbe tali garanzie. In particolare, essi neppure affermano che il diritto procedurale cantonale sarebbe stato applicato in modo arbitrario, ossia manifestamente insostenibile. A tale proposito, essi avrebbero dovuto addurre, in maniera adeguatamente circostanziata, che la situazione di interdizione temporanea di circolazione sulla strada da cui il loro fondo è disservito sarebbe suscettibile con una certa verosimiglianza di ripresentarsi. In effetti, solamente a tali condizioni si sarebbe potuto prescindere dalla sussistenza di un interesse concreto e attuale all'esame delle censure addotte (DTF 128 II 34 consid. 1b; 128 I 136 consid. 1.3; 127 III 429 consid. 1b; 127 I 164 consid. 1a). Limitandosi ad allegare che una pronuncia riguardo al merito della fattispecie potrebbe servire da guida in caso di nuovi cantieri stradali, quotidianamente aperti, gli insorgenti fanno per contro valere un interesse puramente astratto, insufficiente per pretendere un esame sostanziale della vertenza (DTF 126 II 300 consid. 2c; 125 II 633 consid. 1b; 122 II 97 consid. 3). Nelle domande di giudizio essi chiedono pure che gli oneri processuali in sede cantonale vengano posti a carico del Comune. In proposito le argomentazioni del ricorso sono tuttavia totalmente silenti. Di conseguenza, anche da questo profilo l'impugnativa si rivela insufficientemente motivata. 
2.3 In ogni caso, la motivazione del gravame risulterebbe carente anche se valutata secondo i criteri meno rigidi prescritti per il ricorso di diritto amministrativo, a norma dell'art. 108 cpv. 2 OG. In effetti, nel caso di tale rimedio è sufficiente, ma comunque necessario, che dall'allegato ricorsuale emerga perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata. La motivazione non deve essere ineccepibile: essa deve però perlomeno riferirsi all'oggetto del litigio, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 125 II 230 consid. 1c; 123 V 335 consid. 1b; 123 II 359 consid. 6b/bb; 118 Ib 134 consid. 2). In concreto, come già esposto, la motivazione del gravame non si rapporta all'effettivo tema della controversia, dal momento che i ricorrenti contestano il merito della vertenza, quando invece il Tribunale amministrativo, così come le istanze inferiori, ha fondato il proprio giudizio su motivi formali. Di conseguenza, anche da questo profilo il ricorso sarebbe comunque irricevibile. 
3. 
3.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa, trattata come ricorso di diritto pubblico, risulta pertanto inammissibile. 
3.2 Le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 153, 153a e 156 cpv. 1 e 7 OG). Al Comune di Robasacco, di piccola entità, privo di un servizio giuridico proprio e che si è fatto assistere da un avvocato, va riconosciuta un'indennità per ripetibili, commisurata in funzione del dispendio occasionato dall'impugnativa (art. 159 cpv. 1 e 2 OG; DTF 125 I 182 consid. 7 e riferimenti). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta, in solido, a carico dei ricorrenti, i quali, con analogo vincolo, rifonderanno al Comune di Robasacco un'indennità di fr. 800.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore del Municipio di Robasacco, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale delle strade. 
Losanna, 26 novembre 2003 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: