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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_652/2020  
 
 
Sentenza del 26 novembre 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinati dagli avv.ti Paolo Tamagni e Anna Giamboni, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio, 
via G. Motta 7, 6648 Minusio. 
 
Oggetto 
curatela di rappresentanza a favore di una minore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 giugno 2020 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2020.59). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione 25 novembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha istituito a favore della minore C.________ una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 CC e ha nominato quale curatrice l'avv. Gabrielle Maddalena, con il compito, in particolare, di rappresentare l'interessata nelle operazioni riguardanti la donazione a suo favore, da parte della madre D.________, del fondo n. 1514 RFD di X.________. 
 
B.   
A.________ e B.________, zii della minore interessata, hanno impugnato tale decisione con reclamo 8 giugno 2020, affermando di aver appreso solo in data 7 maggio 2020 dell'esistenza della decisione. Con sentenza 15 giugno 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il rimedio inammissibile, poiché tardivo. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 14 agosto 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché decida nel merito del reclamo. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Il rimedio è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) ed è stato inoltrato dalle parti soccombenti nella sede cantonale, le quali hanno un interesse degno di protezione a sapere se l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito del loro reclamo (art. 76 cpv. 1 LTF; v. sentenza 5A_165/2019 del 16 agosto 2019 consid. 1.1). Alla luce delle menzionate esigenze, il ricorso in materia civile risulta in linea di principio ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il termine di reclamo contro una decisione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata (art. 450b cpv. 1 CC; v. anche art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).  
 
2.2. L'autorità inferiore ha osservato che la decisione dell'autorità di protezione deve essere comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (v. art. 450 cpv. 2 n. 1 CC). Il fatto che altre persone, non parti alla procedura, siano legittimate al reclamo (v. art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC), non conferisce loro il diritto a una comunicazione individuale della decisione. Nel loro caso, per ragioni di sicurezza del diritto, il termine di impugnazione non comincia a decorrere dal momento in cui vengono a conoscenza della decisione, bensì dal momento in cui è avvenuta la notifica alle parti al procedimento (v. art. 450b cpv. 1 CC); in caso di notifica a più parti, dall'ultima notifica avvenuta. Il termine di ricorso per le persone menzionate all'art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC può quindi scadere prima ancora che esse vengano a conoscenza dell'esistenza stessa di una decisione. Esse hanno tuttavia la facoltà di rivolgersi all'autorità di protezione per chiederne l'annullamento o la modifica.  
Secondo l'autorità inferiore, pertanto, il reclamo introdotto in data 8 giugno 2020 da A.________ e B.________ avverso la decisione 25 novembre 2019 dell'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio (trasmessa, con invio postale del 28 novembre 2019, alla madre della minorenne e alla curatrice) appare palesemente tardivo, e non occorre accertare se essi siano legittimati al reclamo. 
 
2.3. I ricorrenti contestano la tardività del reclamo. Affermano di non comprendere " come mai l'autorità inferiore sostiene che per ragioni di sicurezza del diritto il termine di reclamo per i qui ricorrenti dovesse ritenersi scaduto, mentre poi la decisione può comunque essere annullata dall'autorità che l'ha emessa allorquando è già esecutiva ". A loro dire, " il ragionamento dell'autorità inferiore è illogico siccome contrario a quello stesso principio della sicurezza del diritto che asserisce di perseguire poiché in realtà contribuisce senza pertinente motivo a protrarre una situazione di incertezza".  
I ricorrenti lamentano la violazione del divieto dell'arbitrio. Adito con un ricorso in materia civile (e non applicandosi in concreto la limitazione dell'art. 98 LTF), il Tribunale federale può tuttavia esaminare con cognizione libera l'asserita violazione di una disposizione di diritto federale (v. DTF 146 III 169 consid. 4.2; 134 III 379 consid. 1.2; sentenze 5A_135/2019 del 24 aprile 2019 consid. 5.2: 5A_348/2017 del 14 settembre 2017 consid. 2.1). 
 
2.4. La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, il quale ha già avuto modo di stabilire che, in applicazione dell'art. 450b cpv. 1 CC (diversamente da quanto valeva sotto il vecchio art. 420 CC), le persone legittimate al reclamo alle quali la decisione dell'autorità di protezione non deve essere comunicata devono introdurre tale rimedio nel termine che si applica alle persone alle quali la decisione va invece comunicata (quando una comunicazione deve essere fatta a più persone, il termine decorre a partire dal momento in cui l'ultima l'ha ricevuta). Se i trenta giorni a partire da tale comunicazione sono trascorsi, il diritto di introdurre reclamo è quindi perso anche per le persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata (v. sentenza 5A_165/2019 del 16 agosto 2019 consid. 4.2).  
Secondo il legislatore tale soluzione va "a tutto vantaggio della chiarezza" e comunque, dopo la scadenza del termine, le persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata " possono sempre chiedere che sia annullata o modificata la misura" (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 6472 ad art. 450b CC). Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, questa soluzione non è illogica: nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti le decisioni crescono infatti in giudicato formale, ma non materiale; pertanto se, dopo la scadenza dei trenta giorni a decorrere dalla (ultima) comunicazione, la decisione dell'autorità di protezione non può più essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria di reclamo, rimane però possibile chiedere all'autorità di protezione di annullare o modificare la misura (v. RUTH E. REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6a ed. 2018, n. 23 ad art. 450b CC; PATRICK FASSBIND, in ZGB Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 3a ed. 2016, n. 1 e 2 ad art. 450b CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, pag. 505 n. 1129a). 
Di conseguenza, dichiarando il reclamo dei qui ricorrenti inammissibile per tardività, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale. 
 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato e va respinto. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, a C.________ (per il tramite della madre D.________) e alla curatrice avv. Gabrielle Maddalena. 
 
 
Losanna, 26 novembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini