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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.99/2002 /bom 
 
Sentenza del 27 gennaio 2003 
Corte di cassazione penale 
 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Schubarth e Karlen, 
cancelliere Ponti. 
 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Revoca della licenza di condurre, 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 7 novembre 2002 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino). 
 
Fatti: 
A. 
Il 26 marzo 2001, verso le 23.40, a Lucerna A.________ ripartiva dal marciapiede dove si era fermato con la propria vettura, abbatteva un cartello segnaletico e si allontanava dalla scena del sinistro. Ritornato sul posto pochi minuti dopo, scambiava alcune parole con il gerente del bar - di sua conoscenza - situato di fronte al luogo del sinistro e ripartiva infine senza attendere l'arrivo della polizia. 
B. 
Per tali fatti, l'8 agosto 2001, lo Amtsstatthalteramt di Lucerna condannava A.________ a un mese di detenzione (da scontare) e ad una multa di fr. 3'000.--, ritenendolo colpevole di sottrazione alla prova del sangue, inosservanza ai doveri in caso di infortunio, perdita di padronanza del veicolo e uso irrazionale del motore. La decisione, non impugnata dall'accusato, é cresciuta in giudicato. 
C. 
Preso atto delle risultanze del procedimento penale, l'11 luglio 2002 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino revocava a A.________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi. 
D. 
Il 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato respingeva il gravame presentato da A.________ contro la decisione della Sezione della circolazione, riconfermando così la risoluzione impugnata. Adito dall'interessato, il 7 novembre 2002 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM) ne respingeva l'impugnativa. 
E. 
A.________ insorge ora con tempestivo ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del TRAM, chiedendo un riesame del caso. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
F. 
Con scritto del 10 gennaio 2003, il ricorrente ha ribadito brevemente i motivi del suo ricorso. Non sono invece state chieste osservazioni al gravame. 
Diritto: 
 
1. 
Una decisione cantonale di ultima istanza di revoca della licenza di condurre può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale (art. 24 cpv. 2 e cpv. 6 LCStr. e art. 106 cpv. 1 OG). Nell'ambito di tale ricorso, può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a/b OG). L'accertamento dei fatti è tuttavia vincolante per il Tribunale federale se l'istanza inferiore è, come nella fattispecie, un'autorità giudiziaria e i fatti non risultano manifestamente inesatti o incompleti oppure sono stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
2. 
L'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può scostarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale qualora quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, salvo che sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie (DTF 123 II 63 consid. 2a; 119 Ib 158 consid. 3). Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, tale principio vale pure ove il giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario, qualora l'interessato sapeva che nei suoi confronti era in corso una procedura di revoca della licenza e ciononostante non ha fatto valere, se del caso esaurendo i rimedi giuridici disponibili, i diritti garantiti alla difesa nell'ambito del procedimento penale (DTF 121 II 214 consid. 3a). 
 
A questo proposito, giova osservare che l'interessato non ha impugnato il giudizio penale di prima istanza emesso dalle autorità lucernesi, malgrado la Sezione della circolazione lo avesse preventivamente informato, con scritto del 26 luglio 2001, dell'eventualità che, a dipendenza dell'esito del procedimento penale, sarebbe stata adottata nei suoi confronti anche la misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. 
3. 
Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr, la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento. Giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. g LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente si è intenzionalmente opposto o sottratto alla prova del sangue che gli era stata ordinata o che egli doveva presumere che lo fosse, o a un esame sanitario completivo oppure ne ha eluso lo scopo. Qualora la licenza di condurre sia revocata, la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). La durata della revoca a scopo d'ammonimento è stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione come conducente di veicoli a motore e della necessità professionale di condurre tali veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC). Nell'ambito della determinazione della durata della revoca, l'autorità amministrativa dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb). 
3.1 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato penalmente per elusione dalla prova del sangue, inosservanza dei doveri in caso di incidente e perdita di padronanza del veicolo. Ne consegue che, nella misura in cui, sotto il profilo amministrativo, l'autorità competente era tenuta a pronunciarsi sui medesimi fatti accertati dal giudice penale, essa non ha violato il diritto federale, considerando che il ricorrente ha contravvenuto a importanti norme della circolazione e si è sottratto alla prova del sangue ai sensi degli art. 91 cpv. 3 e 16 cpv. 3 lett. g LCStr. Le censure, peraltro stringate, invocate in merito alla presunta poca gravità delle infrazioni commesse e alle giustificazioni del suo allontanamento dal luogo del sinistro non giovano all'interessato, già per il motivo che egli ridiscute gli accertamenti di fatto ritenuti in sede penale. 
3.2 L'insorgente ha eseguito una manovra scorretta scendendo da un marciapiede ed ha urtato un cartello segnaletico, abbattendolo; indi si é allontanato dal luogo del sinistro senza aspettare l'arrivo della polizia. E' vero, egli è poi ritornato sui suoi passi, constatando i danni e discutendo brevemente con il gerente del bar situato nelle vicinanze; ciò non toglie che il ricorrente non era autorizzato a lasciare i luoghi del sinistro senza attendere l'arrivo degli agenti per la constatazione ufficiale. Come è prassi corrente in questi casi, egli sarebbe sicuramente stato sottoposto alla prova dell'alcol, circostanza che il ricorrente doveva presumere, pur se - a suo dire - quella sera non aveva consumato bevande alcoliche. 
 
Ora, trattandosi di una violazione dell'art. 16 cpv. 3 lett. g LCStr., la licenza di condurre del ricorrente andava obbligatoriamente revocata, a prescindere dalla pronuncia di un semplice ammonimento come da questi richiesto. Tenuto conto delle colpe dell'interessato, dei suoi antecedenti e ricordato l'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità amministrativa in tale ambito (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb), la durata del provvedimento (tre mesi) appare adeguata, rispettosa del principio della proporzionalità e conforme al diritto federale. 
3.3 Per quanto riguarda la valutazione del preteso bisogno del ricorrente di disporre della licenza di condurre, è sufficiente rinviare (art. 36a cpv. 3 OG) alle pertinenti considerazioni contenute nella sentenza impugnata (pag. 6, consid. 5). In questa sede basta rilevare che determinante nell'ambito di tale valutazione è la questione se l'interessato, date le sue esigenze professionali, risulterebbe maggiormente, e quindi iniquamente, toccato dalla revoca rispetto agli altri utenti (DTF 123 II 572 consid. 2c). Ciò non appare essere il caso. Gli inconvenienti pratici e finanziari, in particolare le difficoltà che il ricorrente incontrerebbe nel soddisfare i bisogni quotidiani della propria famiglia, sono parte integrante dello scopo afflittivo e dissuasivo della decisione litigiosa e non lo toccano più di quanto sia necessario a una corretta applicazione di questa misura. 
4. 
Discende da quanto precede, che nel pronunciare la revoca della licenza di condurre del ricorrente per la durata di tre mesi in applicazione degli art. 16 cpv. 2, 16 cpv. 3 lett. g e 17 cpv. 1 lett. a LCStr l'autorità cantonale non ha abusato del suo potere di apprezzamento; pertanto, il gravame va disatteso. Visto l'esito del ricorso, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG e 278 cpv. 1 PP). Il Tribunale federale dispensa la parte, la quale dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv. 1 OG). In concreto, anche qualora si volesse considerare il "post-scriptum" a pag. 2 in basso del ricorso come una richiesta di assistenza giudiziaria, la stessa va respinta, essendo il gravame manifestamente infondato nella misura della sua ammissibilità. Nel fissare la tassa di giustizia si terrà tuttavia conto della situazione finanziaria e personale del ricorrente (art.153a OG). 
 
Per questi motivi, visti gli art. 36a OG e 275bis PP, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata confermata. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
Losanna, 27 gennaio 2003 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere :