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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 142/02 
 
Sentenza del 27 gennaio 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Segretariato di Stato dell'economia, Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, ricorrente, 
 
contro 
 
R.________, opponente, rappresentata dal Sindacato svizzero dei servizi pubblici SSP/VPOD, Sezione Ticino, 6903 Lugano, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio dell'8 maggio 2002) 
 
Fatti: 
A. 
R.________, nata nel 1976, in possesso del diploma di maestra di scuola dell'infanzia, si è iscritta all'assicurazione disoccupazione dal 28 agosto 2000. A partire dal successivo mese di novembre ha svolto alcune supplenze. 
 
In data 28 maggio 2001 la Cassa disoccupazione Comedia/VPOD di Bellinzona (in seguito Cassa) ha fissato in fr. 1'660.- il guadagno assicurato di R.________, stabilito essere 15 i giorni controllati durante il mese di aprile 2001, rispettivamente quantificato in fr. 1'266.30 il guadagno intermedio da essa conseguito. 
B. 
Contro il citato conteggio è insorta l'assicurata con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone il riesame, ritenuto che il salario riconosciuto ai supplenti secondo il relativo regolamento non sarebbe comprensivo di un'indennità di vacanza pari al 44.4%. 
 
Con giudizio dell'8 maggio 2002 la Corte cantonale ha accolto il gravame, annullato il conteggio impugnato e rinviato gli atti alla Cassa affinché tenesse conto, per fissare l'indennità di vacanza, di una percentuale del 13.69%, in quanto essa non comprendeva 16 settimane - e quindi anche le vacanze estive - bensì solo 5 settimane. 
C. 
Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di annullare il giudizio impugnato. Delle motivazioni si dirà, se necessario, in seguito. 
 
Chiamati a pronunciarsi sul ricorso, il Sindacato svizzero dei servizi pubblici SSP/VPOD ha, per l'assicurata, proposto di respingerlo, mentre la Cassa ha ribadito di aver applicato le direttive del seco. 
 
Diritto: 
1. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LADI. Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Oggetto del contendere è la perdita di lavoro computabile di R.________ nel mese di aprile 2001, stabilita in 15 giorni dalla Cassa, e in particolare, in via preliminare, l'importo delle indennità per vacanze percepite dall'assicurata in qualità di insegnante supplente. 
3. 
3.1 Per l'art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno 2 giorni lavorativi interi consecutivi. 
 
Secondo il capoverso 4 della medesima norma, l'indennità di vacanze che l'assicurato ha ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali. 
 
Alla luce di questa disposizione, in vigore dal 1° gennaio 1992, la decorrenza del diritto alle indennità di disoccupazione non viene più differita. Con riferimento soprattutto alla categoria dei docenti, che dispongono di un numero di settimane di vacanza superiore rispetto a quello minimo previsto dall'art. 329a cpv. 1 CO, il legislatore ha concesso all'Esecutivo federale la possibilità di introdurre eccezioni (FF 1989 III 339). 
3.2 In proposito l'art. 9 cpv. 1 OADI prevede che se l'assicurato ha riscosso un'indennità di vacanze, costituente almeno il 20% del salario sottoposto all'AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza dev'essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui: 
a) -:- 
a) nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e 
b) la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze. 
Per il capoverso 2 viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l'assicurato ha diritto a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere. 
 
A mente della dottrina, la disposizione non è rilevante per gli insegnanti con impiego fisso, in quanto essi ricevono il salario pieno anche durante le vacanze, ma lo è per i docenti assunti provvisoriamente (come ad esempio i supplenti). In tale ipotesi solo l'impiego effettivo viene considerato quale rapporto di lavoro e ne determina la durata (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. III, pag. 1179 nota 23). 
3.3 Secondo l'art. 23 cpv. 1 prima frase LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. 
 
Per l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro. L'art. 7 lett. o OAVS precisa che le indennità di vacanza fanno parte del salario determinante (cfr. pure DTF 123 V 73 consid. 5a). 
 
A proposito del computo, nel guadagno assicurato, delle indennità di vacanza, versate percentualmente con il salario, questa Corte ha decretato che, sebbene costituiscano salario determinante ai sensi della LAVS, non ne fanno parte. Una prassi differente favorirebbe infatti, senza motivo alcuno, l'assicurato che percepisce queste indennità rispetto a colui che fa valere effettivamente il proprio diritto alle vacanze. Tuttavia è necessario stabilire quanti giorni di vacanza vengono indennizzati nell'ambito di tali compensazioni finanziarie rispetto al periodo di contribuzione che occorre prendere in considerazione. Ne consegue che l'indennità per vacanze assegnata sotto forma di supplemento di salario dev'essere ritenuta nel calcolo del guadagno assicurato per i mesi in cui il diritto alle vacanze è stato effettivamente esercitato (DTF 125 V 42). 
3.4 Per l'art. 23 cpv. 4 LADI, nella versione vigente sino al 30 giugno 2003, applicabile in concreto, se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l'assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, i pagamenti compensativi sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione. 
 
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LADI, poi, è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. Entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni l'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno per i giorni durante i quali ottiene un guadagno intermedio (capoverso 2 prima frase, nel frattempo abrogato mediante modifica del 22 marzo 2002, entrata in vigore il 1° luglio 2003). 
 
Infine, secondo l'art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio non è preso in considerazione. Per la prima frase del capoverso 4 dell'art. 24 LADI, il diritto di cui al capoverso 2 è dato al massimo durante i primi 12 mesi di una tale occupazione. 
 
Le indennità di vacanza ottenute nell'ambito di un guadagno intermedio vengono aggiunte a quest'ultimo, con le medesime modalità applicate per fissare il guadagno assicurato, quando l'assicurato fa valere concretamente il proprio diritto alle vacanze (DLA 2000 no. 7 pag. 35 consid. 2; sentenza del 16 marzo 2000 in re L. consid. 4, C 256/99). 
4. 
In casu il seco censura il fatto che, a titolo di indennità di vacanza, la Corte cantonale abbia fissato una percentuale del 13.69%, pari a 5 settimane di vacanza, invece del 44.4%, corrispondente alle usuali 16 settimane a cui hanno diritto i docenti nel Cantone Ticino. A suo dire, in assenza di indicazioni specifiche circa l'ammontare delle indennità di vacanza nel Regolamento sulle supplenze dei docenti del 13 febbraio 1996, si deve ritenere che esse comprendono anche le vacanze estive. Una diversa soluzione rappresenterebbe una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento in quanto discriminerebbe, senza motivo alcuno, i docenti incaricati, a cui vengono pagate anche le vacanze estive. 
5. 
5.1 In concreto non è contestato ed emerge pure dall'art. 44 cpv. 1 della Legge ticinese sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (RU 2.5.4.1), combinato con gli art. 3 e 22 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (RU 2.5.4.4) e con l'art. 15 della Legge della scuola (in cui sono previste 36.5 settimane scolastiche; RU 5.1.1.1), che i docenti nominati e incaricati dispongono di circa 16 settimane di vacanza pagate (in casi eccezionali di 12 settimane; si veda in proposito l'art. 44 cpv. 2 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti). 
5.2 Per quanto concerne i docenti supplenti, l'art. 47 cpv. 3 del Regolamento dei dipendenti dello Stato rinvia al Regolamento sulle supplenze dei docenti. La versione in vigore dal 1° agosto 1996 e applicabile nel caso concreto è stata promulgata dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticino a titolo di misura di risparmio. In tale occasione sono state modificate le modalità di retribuzione (art. 5 cpv. 1). In particolare è stato introdotto un compenso fisso settimanale relativo a 3 distinte categorie (scuole dell'infanzia, rispettivamente elementari, medie, speciali e, infine, postobbligatorie), non più stabilito, secondo le affermazioni del capo dell'Ufficio stipendi, come in precedenza, in base allo "stipendio annuo al minimo (esclusa la 13ma) previsto per la categoria del docente supplito diviso per le ore settimanali previsti per il genere di scuola e materia d'insegnamento e diviso (per) la durata dell'anno scolastico" (si veda in proposito l'art. 7 del vecchio Regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado del 3 febbraio 1981, modificato il 21 febbraio 1990). Sempre secondo il responsabile dell'Ufficio stipendi, in pratica il nuovo regolamento è stato introdotto allo scopo di semplificare le tariffe orarie che da oltre 50 sono passate a 3. 
 
L'art. 5 cpv. 2 del Regolamento sulle supplenze dei docenti stabilisce inoltre che la retribuzione succitata comprende anche le indennità per vacanze, senza tuttavia specificare alcunché a proposito della quota parte del salario versata a questo scopo, rispettivamente circa il numero di settimane di vacanza retribuite dalle stesse. 
In proposito il capo dell'Ufficio stipendi ha precisato che, in base al vecchio regolamento, la retribuzione oraria del supplente comprendeva anche le vacanze estive, mentre ciò non dovrebbe valere secondo il nuovo regolamento, malgrado il tenore dell'art. 5 cpv. 2. 
 
Infine, l'art. 6 del Regolamento rinvia, per quanto non specificato, alle norme del CO. La disposizione di cui all'art. 329a CO non è tuttavia rilevante nella fattispecie in quanto prevede il diritto ad almeno 4 settimane annue, che in concreto è garantito. 
6. 
Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 5 cpv. 2 del Regolamento sulle supplenze dei docenti, in particolare il concetto di indennità di vacanza, quale concetto giuridico indeterminato, dev'essere interpretato, in via pregiudiziale, in quanto non chiaro, alfine di stabilire se le indennità erogate ai docenti supplenti nel Cantone Ticino comprendano 5 oppure 16 settimane di vacanza e, meglio, anche le vacanze estive. 
6.1 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale sia chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 129 II 118 consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129 V 103 consid. 3.2, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 e riferimenti). 
6.2 Sulla base dei suddetti principi, l'interpretazione proposta dal capo dell'Ufficio stipendi, ripresa dal Tribunale di prime cure, non può essere condivisa da questa Corte, poiché non conforme alla portata ed al senso della norma. 
 
Dagli atti emerge in particolare che in un primo scritto trasmesso all'attenzione della Cassa il responsabile dell'Ufficio stipendi si è limitato ad ipotizzare l'interpretazione secondo cui le indennità di vacanza menzionate nel regolamento non comprenderebbero le vacanze estive, mentre in una seconda lettera egli ha affermato il fatto con certezza, precisando addirittura quali settimane di vacanza sarebbero incluse e quali no, senza tuttavia apportare prova alcuna in tal senso, tramite lavori preparatori o materiali. 
 
Considerata tuttavia la situazione dei docenti nominati e incaricati, evidenziata al considerando precedente, i quali dispongono del salario per 12 mesi l'anno e quindi anche durante i mesi estivi, rispettivamente il fatto che il regolamento abrogato assegnava ai supplenti indennità di vacanze comprendenti anche quelle estive - come detto, il salario era infatti fissato in base a quello dei docenti nominati -, se il Dipartimento dell'istruzione e della cultura avesse effettivamente voluto assegnare, tramite la revisione del regolamento, unicamente indennità per vacanze ridotte e, meglio, non comprensive delle vacanze estive, lo avrebbe senz'altro specificato nel nuovo regolamento, invece di limitarsi ad indicare genericamente che le indennità per vacanze erano comprese nella remunerazione. In effetti, alla luce della situazione dei docenti nominati e incaricati, della situazione preesistente e della formulazione del nuovo regolamento, un qualsiasi terzo in buona fede poteva e doveva unicamente dedurre che, da quel punto di vista, nulla era cambiato in seguito alla revisione del regolamento e che le indennità di vacanza comprendevano anche le vacanze estive. 
 
Neppure il motivo secondo cui il regolamento è stato modificato ai fini di un risparmio giustifica le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale. Infatti, in tale ipotesi il risparmio ottenuto sarebbe di gran lunga inferiore in quanto il salario, dedotte le indennità per sole 5 settimane di vacanza, risulterebbe evidentemente più elevato. 
 
In simili circostanze è per contro verosimile che il Dipartimento dell'istruzione e della cultura abbia voluto risparmiare altrimenti - come ha del resto indicato il capoufficio -, modificando la modalità di fissazione del salario, in modo tale da non dover tener conto di ogni variazione salariale della categoria corrispondente del docente nominato o incaricato. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, il solo fatto che siano stati introdotti degli importi forfettari non permette affatto di dedurre che le indennità di vacanza non siano comprensive anche delle vacanze estive. Ciò deve inoltre valere a maggior ragione per il fatto che il legislatore ha precisato espressamente nella legge che le indennità di vacanze erano comprese nel salario, senza introdurre alcuna limitazione. 
Infine, non è stato addotto alcun motivo valido a giustificazione di un diverso trattamento dei docenti nominati e incaricati rispetto ai supplenti; l'unica differenza sostanziale - a mente di questa Corte per nulla rilevante ai fini di un diverso trattamento - essendo il fatto che i secondi lavorano "pro rata temporis" rispetto alle altre categorie e quindi percepiscono un salario e indennità per vacanze solo in misura parziale. 
6.3 Dato quanto precede, si deve ritenere conforme alla portata e al senso della norma l'intepretazione proposta dal seco e dall'amministrazione, secondo cui le indennità di vacanza dei supplenti previste all'art. 5 cpv. 2 del relativo regolamento comprendono anche le vacanze estive. 
 
In simili condizioni il ricorso di diritto amministrativo dev'essere accolto e il giudizio impugnato annullato. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale impugnato dell'8 maggio 2002 è annullato. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa disoccupazione Comedia/VPOD, Bellinzona, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e alla Sezione cantonale del lavoro. 
Lucerna, 27 gennaio 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: