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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_27/2009 
 
Sentenza del 27 febbraio 2009 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Leuzinger, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
L.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 novembre 2008. 
 
Considerando: 
che per decisione dell'11 febbraio 2000 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha riconosciuto a L.________, nato nel 1959, una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 1998, 
 
che a seguito di una procedura di revisione avviata a fine luglio 2001, esperiti gli accertamenti del caso, l'UAI ha soppresso la rendita con decisione del 21 maggio 2002, cresciuta in giudicato incontestata, avendo accertato che l'interessato aveva ripreso regolare attività lucrativa al 100 %, 
 
che mediante decisione del 22 ottobre 2007, dopo aver preso atto dell'opposizione contro il progetto di decisione formulata dall'assicurato, tramite la CAP Compagnia d'assicurazione di protezione giuridica SA, l'amministrazione ha respinto una seconda domanda di prestazioni, per difetto d'invalidità di grado pensionabile, 
 
che contro quest'ultima decisione l'interessato, patrocinato dall'avv. Tiziana Zamperini, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
che la Corte cantonale ha respinto il ricorso dell'assicurato con pronuncia del 21 novembre 2008, 
 
che L.________, rappresentato questa volta dall'avv. Yasar Ravi, interpone ricorso al Tribunale federale, al quale chiede, protestate spese e ripetibili, l'annullamento della decisione impugnata con contestuale rinvio degli atti all'istanza inferiore per complemento istruttorio e nuova decisione, 
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
 
che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), 
 
che nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI), il sistema di confronto dei redditi di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico e il valore probatorio attribuito ai referti medici nell'ambito dell'accertamento del grado d'invalidità (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 353 consid. 3b/ee; sul momento determinante ai fini di tale accertamento cfr. inoltre DTF 129 V 222; 128 V 174), nonché le esigenze poste dalla giurisprudenza per riconoscere carattere invalidante ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI alle turbe psichiche e ai disturbi da dolore somatoforme (DTF 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 segg.; 127 V 294 consid. 4c pag. 298), 
 
che a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia osservare che obbiettivo dell'AI è principalmente quello di coprire il rischio di un'incapacità al guadagno permanente, distinguendosi in tal modo dall'assicurazione malattia sociale (DTF 111 V 21 consid. 3a pag. 23), 
 
che l'istanza precedente, preso atto delle conclusioni del 30 aprile 2007 della perizia pluridisciplinare (psichiatrica e reumatologica) affidata al Servizio X.________, ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il ricorrente presentava - quantomeno fino alla data determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - una residua capacità lavorativa dell'85% nella sua attività precedentemente svolta o in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali evidenziati dalla perizia del Servizio X.________, 
 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF
 
che con le sue censure ricorsuali, l'insorgente si limita a riprendere l'obiezione mossa in sede cantonale, secondo la quale l'UAI avrebbe dovuto acquisire agli atti l'incarto della Cassa malati Helsana e procedere ad una valutazione concreta dello stesso, 
 
che, contrariamente a quanto preteso da L.________, l'istanza precedente ha esposto in dettaglio i motivi per i quali ha deciso di fondare la propria valutazione sulle conclusioni, complete, motivate e convincenti, del Servizio X.________, anziché su quelle dei medici curanti e sulla documentazione medica figurante nell'incarto della Helsana, non violando così in alcun modo il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cst., 
 
che tale valutazione non è (manifestamente) censurabile anche perché conforme alla giurisprudenza in materia, 
 
che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF), 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 27 febbraio 2009 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble