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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_183/2013 {T 0/2} 
 
Sentenza del 27 marzo 2013 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
M.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 febbraio 2013. 
 
Visto: 
il ricorso del 2 marzo 2013 (timbro postale) contro il giudizio di inammissibilità del 4 febbraio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
lo scritto del 5 marzo 2013 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
la mancata reazione della ricorrente, 
 
considerando: 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335), 
che nel caso di specie il ricorso - limitandosi a rinnovare la richiesta di divisione degli averi previdenziali del secondo pilastro (asseritamente) accumulati in costanza di matrimonio dall'ex coniuge con l'argomento della salute precaria e della carente autonomia economica - non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice - il quale, in assenza di una regolamentazione nella sentenza italiana di divorzio relativa a questi averi, ha (correttamente) stabilito di non potere entrare nel merito della richiesta, la stessa dovendo essere preceduta da una domanda di completazione della pronuncia di divorzio in punto alla compensazione delle aspettative previdenziali - sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, 
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 27 marzo 2013 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti