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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 366/04 
 
Sentenza del 27 aprile 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
S.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 29 aprile 2004) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
in via di procedura revisionale, mediante decisione 17 marzo 2003, sostanzialmente confermata il 9 luglio seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha soppresso con effetto dal 1° maggio di quell'anno la mezza rendita di cui era al beneficio S.________, nata nel 1960, 
adito su gravame dell'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato, per pronuncia del 29 aprile 2004, l'operato dell'amministrazione, 
la pronuncia, intimata il 30 aprile 2004 per plico raccomandato, non è stata ritirata dall'assicurata per cui l'ufficio postale di destinazione, decorso il periodo di giacenza di 7 giorni, l'ha ritornata al mittente, che l'ha quindi rispedita per invio normale in data 26 maggio 2004, 
chiedendo il ripristino del versamento della mezza rendita, come pure l'assistenza di un avvocato d'ufficio, l'interessata ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo inoltrato il 26 giugno 2004, 
nel corso di procedura, la ricorrente ha prodotto a complemento del gravame nuova documentazione medica, 
per lettera 16 luglio 2004 la cancelleria del Tribunale ha informato l'insorgente che il suo gravame sembrava tardivo invitandola a prendere posizione entro un termine di 14 giorni, 
S.________ non si è determinata, 
giusta l'art. 106 cpv. 1 in relazione con l'art. 132 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve essere depositato presso il Tribunale federale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza giurisdizionale di primo grado, 
secondo la giurisprudenza, quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta, 
se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa), 
questa finzione trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti ad un procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa), 
se, tuttavia, come avvenuto nella fattispecie, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (DTF 115 Ia 18 consid. 4), 
per i motivi che seguono, la questione della tempestività del ricorso di diritto amministrativo, evocata dalla cancelleria del Tribunale nella sua lettera del 16 luglio 2004, non deve comunque essere esaminata oltre, il gravame dovendo comunque essere respinto nel merito, 
nel querelato giudizio la Corte cantonale ha già esattamente esposto le disposizioni della LAI, dell'OAI e della LPGA, in vigore dal 2003, applicabili e disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità, precisando in particolare quando una simile prestazione possa essere soppressa, 
a questa esposizione si deve fare riferimento, non senza tuttavia ribadire che, secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modifica notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5), 
ai considerandi della pronuncia cantonale può essere prestata adesione pure nella misura in cui essa, in applicazione dei principi ricordati, ha ritenuto che nel periodo intercorso tra l'epoca della resa della decisione di assegnazione della rendita e quella del provvedimento impugnato, con cui la prestazione è stata soppressa, l'invalidità della ricorrente sia diminuita ad un tasso inferiore al 40%, quindi non più pensionabile, 
ai fini della valutazione del grado d'invalidità il primo giudice ha rettamente ritenuto la situazione salariale effettiva di fr. 29'203.50 quale reddito da invalido, ponendolo a confronto con quello ipotetico che S.________ avrebbe potuto conseguire nell'anno determinante 2003 se non fosse diventata parzialmente invalida e che, secondo gli accertamenti fatti, sarebbe stato di fr. 31'200.-, giungendo in tal modo ad un tasso invalidante del solo 6,4% (cfr. al riguardo l'art. 16 LPGA), 
nulla mutano, a queste conclusioni, le certificazioni mediche prodotte dall'insorgente in sede di procedura a complemento del ricorso di diritto amministrativo, 
a ragione, quindi, e in corretta applicazione dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, il giudice cantonale ha confermato la soppressione della rendita con effetto dal 1° maggio 2003, 
dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela, 
si ricorda tuttavia alla ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità sorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice (DTF 129 V 4 consid. 1.2), 
per quanto concerne la domanda di assegnazione di un patrocinatore d'ufficio, il Tribunale federale delle assicurazioni può fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 135 e 152 cpv. 1 e 2 OG), 
in concreto però, essendo il gravame chiaramente infondato nella misura della sua ammissibilità, ossia fin dall'inizio privo di possibilità di successo, la concessione del gratuito patrocinio deve essere negata. 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
L'istanza di gratuito patrocinio è respinta. 
3. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 27 aprile 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: