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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_3/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 27 maggio 2013  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Corboz, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Hurni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ SA,  
patrocinata dall'avv. Fabio Soldati, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 novembre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
 
Visto:  
che A.________ è stato impiegato dall'estate 2001 presso la B.________ SA, la quale ha disdetto il rapporto di lavoro con lettera dell'11 aprile 2006; 
che la validità della disdetta e le conseguenti pretese salariali del dipendente sono state oggetto di due procedure giudiziarie separate, una delle quali è terminata davanti al Tribunale federale (inc. 4A_ 739/2012); 
che questa causa attiene al tema dell'equivalenza delle indennità assicurative di malattia percepite dal dipendente durante un lungo periodo d'inabilità lavorativa venuto a sovrapporsi alla disdetta (art. 324a cpv. 4 CO) e trae origine dall'istanza del 6 ottobre 2010 con la quale A.________ ha chiesto al Pretore di Mendrisio-Nord di condannare la B.________ SA a pagargli fr. 24'391.65 e a rigettare in via definitiva per il medesimo importo l'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla convenuta; 
che il Pretore ha respinto l'azione il 6 dicembre 2011 e la seconda Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha respinto nella misura in cui era ricevibile il successivo appello dell'istante; 
che A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 31 dicembre 2012 con il quale chiede, invocando la violazione del diritto federale, l'annullamento della sentenza d'appello, la condanna della B.________ SA al pagamento di fr. 24'391.65 e il rigetto definitivo dall'opposizione al precetto esecutivo; 
che la convenuta propone di respingere il ricorso con risposta del 30 gennaio 2013, mentre l'autorità cantonale non ha preso posizione; 
 
 
 
 
considerando:  
che il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di diritto del lavoro con valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. a LTF); 
che l'autorità cantonale ha dichiarato irricevibile la richiesta dell'istante di acquisire i nuovi documenti da A1 a A10 osservando, con riferimento all'art. 317 cpv. 1 CPC, che l'istante non aveva nemmeno indicato quali circostanze gli avrebbero impedito di offrire le prove per tempo davanti all'istanza inferiore, ovvero di produrre i documenti o di richiamarli dall'incarto di un'altra causa pendente davanti al medesimo Pretore; 
che l'istante afferma che così facendo l'autorità cantonale ha violato l'art. 229 CPC, perché i nuovi documenti sarebbero venuti in suo possesso "in modo del tutto casuale" ispezionando la corrispondenza del proprio avvocato a fine novembre 2011, a istruttoria ormai chiusa, ed egli si sarebbe reso conto dell'importanza dei documenti già acquisti nell'altra causa soltanto in dicembre, dopo l'emanazione del giudizio di primo grado; 
che su questo punto il ricorso è inammissibile, poiché l'istante non contesta il difetto di motivazione rimproveratogli dalla Corte cantonale; 
che infatti il Tribunale federale, pur applicando d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non è tenuto a esaminare questioni giuridiche che il ricorrente non allega né motiva (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 134 III 102 consid. 1.1); 
che nel merito l'istante fa valere due ordini di pretese: d'un canto chiama la convenuta a risarcire il danno consecutivo al cambiamento della compagnia assicuratrice effettuato dal datore di lavoro durante il periodo di malattia, che avrebbe avuto come conseguenza indennità giornaliere inferiori e costi ingiusti, dall'altro pretende gli interessi sulle indennità assicurative percepite a suo dire in ritardo per colpa della convenuta; 
che la Corte cantonale ha ricordato le ragioni per le quali il Pretore ha reputato infondate le predette pretese e, in via principale, ha dichiarato irricevibili in forza dell'art. 311 cpv. 1 CPC tutte le censure d'appello che non si confrontano con tali argomentazioni o che sono immotivate, e ciò per riguardo sia all'insufficienza delle indennità giornaliere, sia ai costi caricati all'istante, sia agli interessi di ritardo; 
che solo in via subordinata essa ha giudicato anche infondati gli argomenti di merito dell'appellante; 
che qualora la decisione impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con l'una e l'altra, sotto pena d'inammissibilità, e il ricorso può essere accolto soltanto se si avverino fondate le critiche volte contro entrambe (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 e rif.); 
che davanti al Tribunale federale l'istante ripropone soltanto argomentazioni di merito, fondate prevalentemente sulla violazione dell'art. 324a CO, omettendo completamente di considerare e soprattutto di contestare i giudizi d'irricevibilità che sono stati determinanti per il Tribunale di appello; 
che, in applicazione della giurisprudenza ricordata sopra, il ricorso si avvera pertanto inammissibile anche sotto questo profilo; 
che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 e art. 65 cpv. 4 lett. c LTF), la quale è tenuta a rifondere ripetibili alla parte vincente (art. 68 cpv. 1 LTF); 
 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà fr. 1'500.-- all'opponente per ripetibili della sede federale. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 maggio 2013 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Hurni