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[AZA 7] 
U 362/98 Ge 
 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 27 giugno 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, opponente, rappresentato dall'avv. Fabio 
Taborelli, Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano 
 
 
 
F a t t i : 
 
A.- B.________, nato nel 1943, lavorava come gessatore 
presso la ditta C.________ SA quando, il 21 ottobre 1994, 
fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò 
una contusione alla spalla destra con rottura della cuffia 
dei rotatori. 
 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni 
di legge. 
Mediante decisione 8 settembre 1997, l'INSAI dispose 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1° 
maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità 
del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, 
il 9 gennaio 1998. 
 
B.- Assistito dall'avv. Fabio Taborelli, B.________ 
insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del 
Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita del 
56%, eventualmente previo allestimento di un rapporto peritale. 
Postulò inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria 
e del gratuito patrocinio. 
Il 16 aprile 1998 l'istanza cantonale concesse l'assistenza 
giudiziaria richiesta. Il successivo 10 giugno essa 
ordinò poi l'erezione di una perizia che venne affidata al 
dott. M.________, specialista di chirurgia ortopedica. 
Prendendo a base il rapporto di questo sanitario, 
l'autorità giudiziaria di primo grado accolse parzialmente 
il gravame per pronunzia 23 novembre 1998, obbligando 
l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su 
un'invalidità del 41%. L'Istituto venne inoltre condannato 
al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 800.-. 
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto 
amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio 
cantonale e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%, 
conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. 
L'assicurato, sempre tramite l'avv. Taborelli, postula 
la reiezione del gravame. Egli domanda altresì di essere 
messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche nella 
presente procedura. 
Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali rinuncia a determinarsi. 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. 
L'istanza cantonale ha in particolare esposto 
come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che 
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità 
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da 
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con 
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato 
invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha poi rilevato, 
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità 
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) 
è necessario disporre di documenti che devono essere 
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, 
precisando, da un lato, come il compito del medico consista 
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare 
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace 
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica 
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare 
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili 
dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere 
fatto riferimento e prestata adesione. 
2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione 
medica, e in particolare dalla perizia giudiziaria del 
dott. M.________ allestita in sede cantonale, risulta che 
l'assicurato non può dal profilo sanitario proseguire la 
sua attività professionale di gessatore. Emerge però anche, 
in modo convincente, che egli, considerando soltanto i postumi 
dell'infortunio occorso nell'ottobre 1994 - l'interessato 
lamenta inoltre disturbi non consecutivi all'evento 
stesso -, è da ritenere, in teoria, totalmente capace di 
eseguire lavori leggeri confacenti che non richiedano l'uso 
ripetitivo dell'arto superiore destro. Queste valutazioni 
non sono in questa sede contestate, né il Tribunale federale 
delle assicurazioni vede valido motivo per scostarsene. 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere, in seguito 
all'infortunio, la precedente attività, le istanze 
inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come 
lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel 
che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, 
l'autorità giudiziaria cantonale, in modifica di 
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato 
e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in 
tema di determinazione del salario di riferimento per il 
calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto 
l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 
1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul 
mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati 
con problemi di salute in attività leggere adeguate. 
Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati 
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese 
si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza 
del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in 
DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni 
economiche effettive, possono, conformemente alla 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione 
deve succintamente motivare, il giudice non può 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello 
degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto 
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro 
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività 
confacenti allo stato di salute è valutato senza 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso 
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente 
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza 
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in 
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non 
può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando, 
dopo aver preso conoscenza dei risultati della perizia 
giudiziaria disposta dall'istanza precedente, come in 
attività leggere, che, teoricamente, anche l'interessato 
sarebbe in grado di esercitare, laddove si considerino i 
soli postumi dell'infortunio, i dipendenti di tali ditte 
percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr. 
44'698.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni 
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido 
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile 
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei 
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo 
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso 
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel 
settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando 
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso 
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del 
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al 
limite massimo del 25%. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 59'747.- annui) non 
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione 
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto 
a una rendita sulla base di un'invalidità del 25% merita 
di essere ristabilita. 
 
4.- a) L'opponente ha domandato di essere messo al beneficio 
dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione 
con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione 
all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione 
d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti 
dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente 
difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale 
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation 
judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito 
patrocinio va quindi concesso. L'assicurato, che già 
aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, con decisione 
esplicante tuttora effetto, viene comunque esplicitamente 
avvertito che qualora sia più tardi in grado di pagare, 
sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale 
ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG
 
b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la 
dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva 
di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione 
o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo 
di regola gratuita (art. 134 OG). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio querelato 23 novembre 1998 essendo annullato. 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è 
accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore 
dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta 
sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio 
per la procedura federale. 
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 27 giugno 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
 
 
Il Cancelliere: