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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_74/2007 /biz 
 
Sentenza del 27 luglio 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, giudice presidente, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
Associazione A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
rigetto dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata il 21 maggio 2007 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 18 aprile 2007 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha rigettato l'opposizione interposta dall'associazione A.________ al precetto esecutivo fattole notificare da B.________ per l'incasso di fr. 4'647.10, oltre accessori; 
che un ricorso per cassazione inoltrato dall'escussa è stato dichiarato irricevibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 21 maggio 2007, siccome tardivo; 
che la Corte cantonale ha a titolo abbondanziale ritenuto infondata la pretesa violazione del diritto di essere sentita sollevata dall'escussa, la citazione all'udienza di contraddittorio essendole stata recapitata; 
che con ricorso datato 2 luglio 2007 l'escussa ha comunicato al Tribunale federale di non aver "alcun sospeso" nei confronti del procedente, ma di poter invece chiedere il rimborso degli assegni familiari versatigli; 
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata e che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; 
che il 24 maggio 2007 la ricorrente è stata invano invitata a ritirare l'invio raccomandato contenente la sentenza impugnata e che quindi questa risulta esserle stata notificata il 31 maggio 2007; 
che in queste circostanze il ricorso al Tribunale federale, consegnato alla posta unicamente il 6 luglio 2007 e quindi depositato dopo il termine ricorsuale di 30 giorni, risulta inammissibile; 
che inoltre il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di cui all'art. 74 cpv. 1 LTF né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui avrebbe unicamente potuto essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
 
che l'impugnativa non soddisfa però le esigenze di motivazione previste dagli art. 116 e 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF per un tale rimedio, non contenendo alcuna censura diretta contro i motivi della sentenza impugnata; 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 LTF
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 luglio 2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: