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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_350/2018  
 
 
Sentenza del 27 agosto 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Alessandro Pescia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; sequestro 
 
ricorso contro la decisione emanata il 20 giugno 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (BB.2018.78+BP.2018.20). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Contro la decisione del 18 aprile 2018 con la quale il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato il sequestro di un conto intestato ad A.________ SA, quest'ultima ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP). 
 
B.   
La Corte adita ha invitato la reclamante a produrre entro il 15 maggio 2018 la documentazione attestante i poteri di rappresentanza delle persone che hanno firmato la procura. Dopo aver concesso una proroga fino al 25 maggio 2018 per adempiere tale incombenza, accertato che lo scritto del 28 maggio 2018 attestante tali poteri era tardivo, ha dichiarato inammissibile il reclamo. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ SA presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare la causa alla CRP, affinché esamini il reclamo nel merito. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto dalla CRP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Presentato contro una decisione emanata dalla CRP concernente un sequestro, ossia in materia di provvedimenti coattivi, il ricorso in materia penale è ammissibile sotto il profilo dell'art. 79 LTF (DTF 143 IV 85 consid. 1.2 pag. 87). La legittimazione della ricorrente, titolare del conto sequestrato, è data e, trattandosi del blocco di un conto, pure un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 a LTF (sentenza 1B_339/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 1).  
 
2.  
 
2.1. La CRP, richiamato l'art. 385 cpv. 1 CPP e la dottrina, ha ritenuto che la regola, secondo cui se neppure dopo la scadenza del termine suppletorio l'atto di ricorso soddisfa i necessari requisiti (punti impugnati, motivazione e produzione dei mezzi di prova) il gravame non è esaminato nel merito (cpv. 2), si applica anche in caso di una procura non valida. Ha osservato che con invito del 3 maggio 2018 la ricorrente era stata sollecitata a produrre entro il 15 maggio seguente la documentazione attestante i poteri di rappresentanza dei firmatari della procura, con l'esplicita avvertenza che in caso contrario il ricorso non sarebbe stato esaminato nel merito. Ha poi accolto la richiesta di proroga fino al 25 maggio 2018 formulata dalla ricorrente. Il 28 maggio la ricorrente ha trasmesso i richiesti giustificativi, ammettendo la tardività della loro presentazione e, rilevato che la mandante li avrebbe ricevuti solo nel tardo pomeriggio del 25 maggio (ora uruguaiana), ha presentato nel contempo un'istanza di restituzione dei termini giusta l'art. 94 CPP.  
 
La CRP, rilevato che quest'ultima domanda può essere accolta soltanto qualora la parte non abbia colpa dell'inosservanza, fattispecie non realizzata in concreto, ha ritenuto che l'agire erroneo del patrocinatore dev'essere imputato alla cliente, visto che non si è in presenza di un caso di difesa obbligatoria (al riguardo vedi DTF 143 I 284 e rinvii; sentenza 6B_1108/2017 del 20 aprile 2018 consid. 1.3). Ha quindi respinto l'istanza di restituzione, poiché il patrocinatore, visto il ritardo dell'autorità estera a trasmettere la documentazione sollecitata, avrebbe potuto semplicemente chiedere un'ulteriore proroga, ciò che ha omesso di fare. 
 
2.2. La ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non si confronta del tutto con quest'ultima motivazione, peraltro decisiva e corretta, né con i motivi posti a fondamento della reiezione della domanda di restituzione del termine. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).  
 
2.3. Del resto, allegando un accertamento arbitrario dei fatti e un eccesso di formalismo, essa si limita ad addurre, peraltro in maniera del tutto generica, che la richiesta della CRP di dimostrare ulteriormente i poteri di rappresentanza sarebbe stata superflua e ridondante, poiché imponeva l'accertamento di un fatto al suo dire già acclarato con la presentazione del reclamo. La stessa, dando seguito all'invito e chiedendo una proroga al riguardo, non l'ha tuttavia contestato, né ha addotto tale argomentazione dinanzi all'istanza precedente (cfr. al riguardo DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406).  
 
A titolo abbondanziale sostiene, sempre in maniera del tutto generica, che la CRP, ritenendo che si sarebbe in presenza di una procura non valida, avrebbe ingiustificatamente esteso la portata dell'art. 385 CPP. Al suo dire, nel caso in esame non vi sarebbero vizi formali: si tratterebbe soltanto di una "integrazione documentale" di quanto già prodotto con il reclamo. Con questo accenno essa non dimostra che la decisione di inammissibilità violerebbe il diritto. Per di più, contrariamente all'assunto ricorsuale, la comminatoria di non entrata nel merito del reclamo in caso di mancato inoltro della documentazione richiesta era chiara, a maggior ragione essendo indirizzata a un legale. Il rilievo circa il fatto che, nonostante la scadenza infruttuosa del termine in questione, la procedura ricorsuale ha seguito il proprio corso non muta tale esito. 
 
3.   
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 27 agosto 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri