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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.165/2002 /bom 
 
Sentenza del 27 settembre 2002 
I Corte civile 
 
Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch e Ramelli, supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
A.________ S.p.A, 
attrice, 
patrocinata dall'avv. dott. Fulvio Faraci, via Serafino Balestra 15a, casella postale 2604, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
B.________ AG, 
convenuta, 
patrocinata dall'avv. Franco Brusa, via G.B. Pioda 5, casella postale 2191, 6901 Lugano. 
 
contratto di mandato, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 4 aprile 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Tra il 1991 e il 1992 la società italiana A.________ S.p.A. ha acquistato una macchina per la trafilatura di rame e alluminio dalla ditta irlandese C.________ Ltd. Del trasporto della macchina dalla Germania all'Italia si è occupata la casa di spedizione B.________ AG - con sede a Chiasso. 
 
Il 10 giugno 1992 la A.________ S.p.A. ha anticipato all'impresa di spedizioni la somma di Lit. 150'700'000, corrispondenti all'IVA d'importazione chiesta dalle dogane italiane. Questa ha a sua volta riversato tale somma alla ditta italiana D.________ S.r.l., da lei incaricata del disbrigo delle pratiche doganali in Italia. 
 
Posto che il trasporto della merce ha comportato varie complicazioni - avendo l'intermediaria presentato le casse sbagliate alla dogana - il 25 giugno 1992, prima che il macchinario giungesse a destinazione, la A.________ S.p.A. ha comunicato alla C.________ Ltd. la rescissione del contratto di compravendita per decorrenza dei termini di consegna. 
 
Essa ha quindi preteso la restituzione dell'importo già pagato per l'IVA. Sennonché la Circoscrizione doganale di Varese ha rifiutato di dar seguito a tale richiesta, mancando alla A.________ S.p.A. la legittimazione documentale per il rimborso di una prestazione eseguita dall'assicuratrice garante. È infatti emerso che, contrariamente a quanto pattuito, la D.________ S.r.l. non aveva provveduto a pagare l'IVA alle autorità doganali italiane, le quali si erano quindi rivalse sulla garante E.________ S.p.A. 
2. 
Il 19 giugno 1998 la A.________ S.p.A. ha adito la Pretura di Mendrisio-Sud onde ottenere la condanna della B.________ AG al pagamento di fr. 127'341.50, pari al controvalore in franchi svizzeri della somma anticipata in lire per l'IVA. A mente dell'attrice la convenuta avrebbe violato diverse obbligazioni contrattuali e ciò in relazione sia con il trasporto vero e proprio della macchina sia con la perdita dell'importo destinato al pagamento dell'IVA. La petizione è stata integralmente respinta con sentenza del 16 maggio 2001. 
3. 
Il giudizio di primo grado è stato confermato il 4 aprile 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Premesso che i rapporti fra le parti sono retti dalle norme sul contratto di spedizione (art. 439 CO) e sul mandato (art. 394 segg. CO), la Corte ticinese ha precisato che qualora il mandatario sia autorizzato a farsi sostituire - come nel caso specifico - egli è responsabile solo della diligenza nella scelta e nell'istruzione del terzo; l'onere della prova di un'eventuale violazione di questi obblighi incombe sul mandante (art. 399 cpv. 2 CO e art. 27 delle condizioni generali dell'associazione svizzera degli spedizionieri). In concreto spettava pertanto all'attrice dimostrare che la convenuta sapeva, rispettivamente avrebbe dovuto sapere, dell'insolvenza della ditta incaricata del disbrigo delle pratiche doganali in Italia. A mente dell'autorità cantonale questa prova non è stata fornita; anzi, la convenuta ha reso verosimile il contrario, avendo essa dimostrato l'affidabilità dell'intermediario, che in precedenza aveva eseguito prestazioni analoghe per altri clienti senza che vi fossero problemi di sorta. I giudici ticinesi hanno infine respinto la tesi dell'attrice secondo la quale la convenuta va tenuta responsabile per la rescissione del contratto principale, cagionata dai suoi ritardi nell'esecuzione del trasporto. Anche qualora la convenuta avesse davvero commesso delle negligenze, mancherebbe in ogni caso il nesso causale con il danno patito dall'attrice, che consiste nella perdita dell'importo destinato al pagamento dell'IVA. 
4. 
Contro questa sentenza la A.________ S.p.A è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione di varie norme del diritto federale e in particolare degli art. 398 e 399 CO, concernenti la responsabilità del mandatario. Essa postula la modifica della pronunzia cantonale nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, condannare la convenuta al versamento di fr. 127'341.50. 
 
Con risposta del 9 luglio 2002 la B.________ AG ha proposto la reiezione del gravame. 
5. 
In ingresso al suo allegato la convenuta esprime delle perplessità quanto alla tempestività del ricorso. 
 
Dall'attestazione di ricevuta postale contenuta nell'incarto cantonale così come dalla busta d'invio e dalla dichiarazione 11 aprile 2002 della Posta - prodotte con il ricorso - emerge che il patrocinatore dell'attrice ha ricevuto il giudizio impugnato l'11 aprile 2002. Il termine ricorsuale ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo, 12 aprile 2002, ed è scaduto il trentesimo giorno, sabato 11 maggio 2002. In queste circostanze, l'atto di ricorso, consegnato alla Posta lunedì 13 maggio 2002 risulta tempestivo (art. 54 cpv. 1 in relazione con l'art. 32 cpv. 1 e 2 OG). 
6. 
In virtù del principio iura novit curia, nel quadro della giurisdizione per riforma il Tribunale federale apprezza liberamente il valore giuridico dei fatti, senza essere vincolato dalle norme indicate dalle parti né dagli argomenti addotti dall'autorità cantonale (art. 63 cpv. 1 seconda frase e cpv. 3 OG; Corboz Le recours en réforme au Tribunal fédéral in SJ 2000 II pag. 45 segg. in particolare pag. 58 seg.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, nota 3 ad art. 63 OG, pag. 519 segg.). 
6.1 Orbene, la sentenza impugnata poggia sul presupposto errato - dato per scontato sia dalle parti che dal primo giudice - secondo il quale attrice e convenuta erano legate da un contratto di spedizione (art. 439 CO). Sennonché quest'assunto è contraddetto dagli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza medesima: al considerando 1 i giudici cantonali hanno infatti stabilito che la convenuta "... è stata incaricata dalla ditta irlandese C.________ Ltd di organizzare il trasporto dalla Germania all'Italia ..."; ciò significa che l'attrice era semplicemente la destinataria dell'invio. Il contratto di spedizione è quindi semmai sorto tra la ditta irlandese e la convenuta, non tra quest'ultima e l'attrice. 
Il giudizio impugnato non contiene altri accertamenti di fatto che permettano di stabilire quale fosse effettivamente il rapporto giuridico fra le parti in causa; si sa soltanto che il 10 giugno 1992 la convenuta ha chiesto all'attrice di anticiparle l'IVA destinata alle dogane italiane, richiesta che l'attrice ha esaudito. 
 
La causa deve pertanto essere rinviata all'autorità cantonale (art. 64 cpv. 1 OG). 
6.2 I giudici cantonali dovranno completare gli accertamenti di fatto affinché si possa stabilire la vera natura dell'accordo stipulato da attrice e convenuta, se del caso tacitamente. In seguito dovranno verificare se l'incarico affidato dalla convenuta al terzo intermediario - la D.________ S.r.l. - per il disbrigo delle pratiche doganali italiane ed il contestuale versamento della somma anticipata dall'attrice erano compatibili con le norme che reggono tale rapporto giuridico. Infine, qualora venisse ravvisata una violazione degli obblighi contrattuali da parte della convenuta, i giudici cantonali dovranno determinarne le conseguenze. 
 
Si tratta di aspetti che non possono prescindere da una qualifica precisa del contratto, per cui l'esame da parte del Tribunale federale delle argomentazioni contenute a questo riguardo nella sentenza impugnata e nell'atto di ricorso appare prematuro. 
7. 
Per i motivi che precedono il ricorso va accolto e la causa rinviata al Tribunale d'appello del Cantone Ticino per completare gli atti nel senso appena esposto. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso per riforma è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata viene annullata e la causa è rinviata al Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 settembre 2002 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: La cancelliera: