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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_425/2021  
 
 
Sentenza del 27 settembre 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Genetelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 giugno 2021 (32.2021.19). 
 
 
Visto:  
la decisione dell'8 gennaio 2021 con cui l'Ufficio assicurazioni invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha attribuito ad A.________ una rendita d'invalidità temporanea di tre quarti dal 1° novembre al 31 dicembre 2019 e mezza rendita dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, 
la sentenza del 14 giugno 2021 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame del 12 febbraio 2021, 
il ricorso inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 16 agosto 2021 (timbro postale) contro tale sentenza, con cui A.________ ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità anche successivamente al 31 maggio 2020, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii), 
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti, 
che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI di assegnazione di una rendita d'invalidità temporanea limitatamente al 31 maggio 2020, dopo ponderazione di tutta la documentazione medica a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - accertandone la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti), 
che in particolare la Corte cantonale, sulla base delle conclusioni tratte dal dott. B.________ del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR) nel suo rapporto finale del 10 settembre 2020- r ibadite più volte anche dopo la valutazione dei molteplici referti dei medici curanti, trasmessi sia nel procedimento dinanzi all'UAI che nel corso della procedura giudiziaria davanti all'istanza precedente - ha accertato una capacità lavorativa totale in attività adatte, ovvero fermo restando le limitazioni individuate dal SMR, dal 30 maggio 2020e dunque che dopo tale data il diritto a una rendita d'invalidità non era più giu stificato, 
che il ricorrente censura il Tribunale cantonale per avere ritenuto, a torto, che le valutazioni sul suo stato di salute effettuate dal curante dott. C.________ e quelle fatte proprie dal medico del SMR si equivarrebbero, 
che a sostengo della propria critica l'insorgente trasmette lo scritto del dott. C.________ dell'11 agosto 2021, d'acchito inammissibile poiché costituisce un novum in senso proprio (sulla nozione e sulla distinzione tra nova e pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 con riferimenti), 
che anche la richiesta di condividere l'inabilità al lavoro del 50% anche dopo il 30 maggio 2020 così come indicato dai medici curanti D.________ e C.________ (sulla cui opinione prudente a causa dei particolari legami che hanno con il paziente, cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc) non merita tutela, in quanto oltre ad essere formulata in modo apodittico, essa non considera che l'autorità giudiziaria precedente si è già espressa in merito all'apparente divergenza, 
che in sintesi l'insorgente contesta l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale con critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale fondarsi su quanto accertato dal medico dell'UAI, sia sullo stato valetudinario che sulle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 27 settembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi