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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_534/2011 
 
Sentenza del 27 ottobre 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Lega dei Ticinesi, casella postale 4562, 6904 Lugano Molino Nuovo Casel, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che in occasione delle elezioni cantonali del 2011, il movimento politico della Lega dei Ticinesi ha prodotto e diffuso, a sostegno di tre candidati al Gran Consiglio domiciliati a X.________, un volantino sul quale, tra l'altro, oltre ai loro ritratti e all'invito a sostenerli, a piè di pagina figurava anche una fotografia del paesaggio del Comune; 
 
che A.________, autore della fotografia che aveva pubblicato su Internet, l'8 giugno 2011 ha sporto denuncia contro la Lega dei Ticinesi per violazione del diritto d'autore, adducendo ch'essa avrebbe utilizzato l'immagine tagliandola senza la sua autorizzazione e senza citarne il nome; 
 
che il 21 luglio 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere, rilevando che la fotografia consiste in una normale riproduzione del nucleo di X.________, priva di qualsiasi carattere di originalità, per cui non adempie ai requisiti di individualità giustificanti la tutela prevista dal diritto d'autore; 
 
che adita dal denunciante, con giudizio dell'8 settembre 2011, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), ne ha respinto il reclamo; 
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni; 
 
che non sono state chieste osservazioni; 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1); 
 
che contro la decisione impugnata è dato il ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF, la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente essendo pacifiche; 
 
che il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la norma riveduta dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF: la condizione secondo cui la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle pretese civili è rimasta invariata, per cui va mantenuta la prassi finora applicabile relativa al diritto di ricorrere della vittima secondo il previgente art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 1B_236/2011 del 15 luglio 2011 consid. 1.3.1 con numerosi rinvii, destinata a pubblicazione; 1B_119/2011 del 20 aprile 2011); 
che, pertanto, l'accusatore privato dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata soltanto se essa può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF); 
 
che il ricorrente non si esprime del tutto al riguardo, per cui il gravame è inammissibile già per questo motivo; 
ch'esso è inoltre inammissibile anche per carenza di motivazione; 
 
che, infatti, il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate: pertanto il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); 
che la CRP, richiamate le disposizioni penali della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 1 lett. c e d, e art. 68 e l'art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 lett. g LDA; RS 231.1), ha rilevato che uno dei criteri principali per ammettere detta protezione è il carattere originale dell'opera, che deve emergere dall'opera stessa, determinante essendo il risultato ottenuto; 
 
che ha poi illustrato perché, nella fattispecie, il risultato non era degno di una siffatta tutela; 
 
che al riguardo il ricorrente si limita in sostanza a richiamare la DTF 130 III 168, senza tuttavia confrontarsi con detta sentenza né con le considerazioni esposte dai giudici cantonali, fondate sulla dottrina e sulla giurisprudenza (al riguardo cfr. anche DTF 134 III 166 consid. 2.3.1, 130 III 714 consid. 2.1-2.3), adducendo semplicemente che la fotografia litigiosa si distinguerebbe per il fatto d'essere stata scattata in una stagione asseritamente inusuale, ovvero in autunno, senza contestare tuttavia la tesi della CRP secondo cui ogni anno in autunno la vegetazione assume le qualità sottolineate dal ricorrente, né egli critica l'interpretazione delle norme della LDA operata dalla Corte cantonale; 
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia; 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 27 ottobre 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri