Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.136/2006 /biz 
 
Sentenza del 27 novembre 2006 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa, 
 
contro 
 
Banca B.________SA, 
opponente, 
patrocinata dall'avv. Mario Postizzi, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 24 aprile 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________ è uno dei cinque beneficiari economici del conto xxx presso banca B.________SA di Lugano, intestato a X.________Inc., Panama. 
 
Nel febbraio 2002 questo conto presentava un'esposizione debitoria di Euro 426'082.46. 
Ritenendo A.________ condebitore solidale dello scoperto, il 15 febbraio 2002 banca B.________SA ha ceduto il credito nei suoi confronti alla filiale banca B.________Ltd., con sede a Nassau. 
 
A seguito della cessione quest'ultima ha immediatamente bloccato, limitatamente a Euro 426'082.46, il conto yyy aperto presso di lei da C.________Stiftung, Vaduz, di cui A.________ è uno dei beneficiari. 
B. 
Il 4 giugno 2002 A.________ ha convenuto banca B.________SA dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano con un'azione di accertamento intesa a chiarire i seguenti tre punti: ch'egli non era parte nel rapporto contrattuale relativo al conto xxx X.________Inc. (petitum 1.1); l'inesistenza di alcun credito della banca B.________SA di Lugano nei suoi confronti a dipendenza di questo conto bancario (petitum 1.2); e, infine, l'inesistenza di alcun credito della banca B.________Ltd. nei suoi confronti a dipendenza di questo conto bancario (petitum 1.3). 
 
Con sentenza del 9 maggio 2005 il pretore ha accolto le prime due domande, mentre ha dichiarato l'ultima irricevibile, trattandosi di un accertamento inerente una terza persona non parte in causa. In breve, dopo aver stabilito che la banca aveva erroneamente posto al centro delle sue "iniziative di cessione & compensazione" la figura del beneficiario economico e non quella del titolare delle relazioni bancarie, il primo giudice ha precisato di reputare ossequiati i presupposti per l'azione di accertamento. Egli ha ritenuto adempiuto sia il requisito della sussidiarietà - un'azione condannatoria essendo resa impossibile dalla posizione di A.________, che non era titolare né contitolare della relazione bancaria al centro della controversia - sia quello dell'esistenza di un legittimo interesse agli accertamenti richiesti: in primo luogo perché almeno parte dei soldi bloccati alle Bahamas è di pertinenza di A.________, essendo egli uno dei beneficiari della fondazione; secondariamente perché A.________ non ha la possibilità giuridica di agire personalmente alle Bahamas, non essendo titolare della relazione bancaria bloccata. In queste circostanze, il pretore ha ritenuto "evidente l'interesse giuridico dell'attore di sbloccare questa situazione e di chiarire questa "causa" direttamente con l'entità che si pretende creditrice nei suoi confronti, ossia la banca B.________SA di Lugano". 
C. 
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla banca B.________SA di Lugano, la quale, con sentenza del 24 aprile 2006, ha riformato la pronunzia pretorile dichiarando la petizione di A.________ integralmente irricevibile. 
 
La sentenza della massima istanza cantonale contiene due motivazioni. 
 
Nella prima i giudici ticinesi hanno rilevato che i petita 1.1 e 1.2 costituivano solo lo strumento per ottenere l'accertamento postulato con il terzo petitum, ragione per cui, essendo questo stato dichiarato inammissibile, essi non possono che seguire il suo destino. In ogni caso, hanno soggiunto i giudici cantonali, domande di accertamento con carattere preparatorio per altre cause o pretese sono inammissibili. 
 
Ma anche ammettendo che ogni petitum avesse una portata propria - hanno spiegato i giudici ticinesi nella seconda motivazione - essi sarebbero comunque irricevibili, non potendo essere riconosciuto ad A.________ un interesse degno di protezione agli accertamenti ivi richiesti. A seguito della cessione a banca B.________Ltd. delle contestate pretese nei suoi confronti - il cui presunto carattere fittizio o simulato è stato evocato irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC) e non ha quindi potuto essere considerato - la banca B.________SA di Lugano non vanta infatti più alcun credito contro A.________, sicché egli non ha ragionevolmente motivo di convenirla in giudizio con delle richieste di accertamento negativo che, se fossero fondate nel merito, sarebbero in definitiva fini a sé stesse, senza conseguenze pratiche e quindi assolutamente inutili. 
 
Da ultimo, a titolo abbondanziale, i giudici ticinesi hanno osservato come - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - nulla impedisca ad A.________, quanto meno tramite C.________Stiftung, di azionare direttamente banca B.________Ltd. con una domanda condannatoria volta al pagamento della somma bloccata sul conto yyy. Stando a quanto emerge dagli atti (e in particolare dal doc. I) la Stiftung agisce infatti già attualmente sulla base delle sue istruzioni e risulta essere stata autorizzata a procedere in tal senso. 
D. 
Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 23 maggio 2006, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. 
 
Con il primo rimedio, fondato sulla violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost., egli postula l'annullamento della sentenza impugnata. 
 
Nella risposta del 14 agosto 2006 la banca B.________SA di Lugano ha proposto di respingere il gravame nella misura in cui è ammissibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma. Nel caso in esame non v'è motivo di derogare alla regola. 
2. 
Qualora, come nella fattispecie in rassegna, la decisione cantonale si fondi su due motivazioni indipendenti, ambedue sufficienti, ciascuna di esse dev'essere impugnata nella maniera appropriata - se del caso con due rimedi di diritto differenti - pena l'inammissibilità del gravame (DTF 132 I 13 consid. 3). 
2.1 In concreto, il ricorrente ha censurato le due motivazioni - senza invero distinguerle chiaramente l'una dall'altra - in entrambi i rimedi, con argomenti sostanzialmente identici. 
2.2 In simili casi il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che i due rimedi non sono inammissibili per il motivo che il loro contenuto è identico; esso può tuttavia unicamente entrare nel merito dei gravami se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali. In altre parole, il Tribunale federale non esamina le censure che non possono essere chiaramente attribuite, sulla scorta delle esigenze legali riguardanti la loro motivazione, a uno dei due rimedi (DTF 118 IV 293 consid. 2a con rinvii). 
3. 
Ai fini del giudizio sull'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico occorre in primo luogo rilevare che la controversia verte sulla possibilità di riconoscere al ricorrente un interesse all'azione d'accertamento da lui introdotta il 4 giugno 2002. 
3.1 L'esistenza di un interesse ad agire in giustizia è un presupposto generale e indiscusso di ogni procedimento. Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza - che la Corte cantonale ha riepilogato al consid. 5 della sentenza impugnata - nella misura in cui tende a far constatare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o rapporto giuridico disciplinato da leggi federali, l'azione di accertamento è retta dall'ordinamento federale medesimo (DTF 131 III 319 consid. 3.5; cfr. anche Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, § 2 pag. 23 seg.). Contro un giudizio su tale questione è pertanto proponibile il ricorso per riforma al Tribunale federale (DTF citato; cfr. anche sentenza del 26 maggio 2003 nella causa 4C.7/2003 consid. 5, pubblicata in Pra 2003 pag. 1160). 
 
Ciò comporta, data la natura assolutamente sussidiaria del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), l'inammissibilità di tutti gli argomenti addotti nel ricorso di diritto pubblico contro la decisione del Tribunale d'appello di negare l'esistenza di un interesse degno di protezione all'inoltro dell'azione di accertamento, trattandosi di una questione concernente il diritto federale. 
3.2 In ogni caso, il ricorrente, pur prevalendosi dell'arbitraria applicazione della norma processuale cantonale relativa all'azione di accertamento (art. 71 CPC/TI), nel suo allegato non si confronta minimamente con la giurisprudenza menzionata né tantomeno spiega - in contrasto con l'obbligo di motivazione a suo carico (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) - per quale ragione, a suo modo di vedere, l'azione da lui introdotta sarebbe sottoposta al diritto cantonale invece che a quello federale. Va inoltre detto che nel quadro del parallelo ricorso per riforma egli ripropone gli stessi argomenti invocando la violazione del diritto federale. 
4. 
Il gravame può per contro venir esaminato nella misura in cui, dolendosi della violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale (art. 9 Cost.), il ricorrente critica la decisione della Corte ticinese di non tenere in nessuna considerazione la tesi secondo cui la cessione sarebbe fittizia, siccome evocata per la prima volta nell'allegato conclusionale, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 78 CPC/TI. 
4.1 Il ricorrente assevera che questo elemento sarebbe emerso solo in sede d'istruttoria, in occasione dell'audizione di uno dei direttori generali della controparte, il quale ha dichiarato: "Confermo che il conto X.________ continua ancora a presentare un saldo negativo, sul quale sono decorsi gli interessi". 
 
"La questione del carattere fittizio della cessione" - spiega il ricorrente - "inficerebbe le tesi espresse dal Tribunale d'appello a sostegno della sentenza impugnata. In effetti, la banca sarebbe tuttora titolare del presunto credito nei confronti del ricorrente", con la conseguenza che il suo interesse all'accertamento dell'inesistenza del rapporto giuridico e del credito sarebbe innegabile. 
4.2 Giusta l'art. 78 CPC/TI l'attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto; i mezzi di prova devono essere addotti unitamente ai fatti. Sono riservate la replica e la duplica secondo gli art. 175 e 176 CPC/TI. 
 
L'art. 78 CPC/TI stabilisce il cosiddetto principio dell'eventualità, in base al quale alle parti incombe non solo l'onere di addurre tutto il substrato fattuale oltre alle domande e alle prove, ma anche quello di far valere tutti i mezzi di azione e di difesa entro una determinata fase del processo, trascorsa la quale non è di principio più possibile farne valere di nuovi. In altre parole, i litiganti devono far valere in una sola volta le loro ragioni d'ordine e di merito, anche quelle che intendono sostenere solamente nell'eventualità in cui si dimostrasse infondata la ragione fatta valere a titolo principale. 
 
Il principio dell'eventualità rafforza gli effetti del principio attitatorio obbligando le parti non solo ad essere diligenti nell'addurre le loro ragioni, ma anche ad esserlo in una determinata fase processuale. Il limite temporale cui sottostanno le allegazioni delle parti ha lo scopo di attuare il contraddittorio: occorre infatti definire il momento nel quale la materia del contendere deve essere chiara e definitiva per le parti e per il giudice (cfr. Angelo Olgiati, op. cit., § 10 pag. 105-108). 
 
4.3 In concreto, il ricorrente rimprovera alla Corte ticinese di aver applicato arbitrariamente l'art. 78 CPC/TI omettendo di tener conto dell'impossibilità di far valere nella fase iniziale del processo la tesi della cessione fittizia, essendo emerso solo in istruttoria che il conto X.________ continuava ancora a presentare un saldo negativo, sul quale decorrono gli interessi. 
4.4 Si tratta di un'argomentazione speciosa. Il ricorrente dimentica che le risultanze istruttorie servono a dimostrare quanto asseverato negli allegati introduttivi e non a fornire nuovi argomenti. In ogni caso, nella fattispecie nulla impediva al ricorrente di addurre la natura fittizia rispettivamente strumentale della cessione già con gli allegati introduttivi di causa, conformemente a quanto prescritto dall'art. 78 CPC/TI, in modo da inserire questa affermazione fra quelle oggetto dell'istruttoria. Prova ne sia anche il fatto che, contrariamente a quanto lascia intendere nell'impugnativa presentata al Tribunale federale, nelle conclusioni di causa la sussistenza di un saldo negativo sul conto X.________ era solo l'ultimo dei numerosi argomenti che il ricorrente ha enunciato a sostegno del carattere abusivo della cessione. 
 
Ne discende che, omettendo di considerare la tesi della cessione fittizia perché proposta per la prima volta con le conclusioni, la massima istanza ticinese ha applicato in maniera tutt'altro che insostenibile l'art. 78 cpv. 1 CPC/TI. 
4.5 Alla luce di quanto appena esposto risulta evidente anche la pretestuosità del richiamo alla violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto ad esprimersi sulle risultanze probatorie. Il ricorrente cerca infatti di far passare per violazione del diritto di essere sentito la presentazione di un nuovo argomento con le conclusioni di causa, in contrasto con le norme di procedura applicabili. 
5. 
Da ultimo, il ricorrente contesta siccome arbitrario l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata secondo cui egli potrebbe, quanto meno tramite C.________Stiftung, che agisce secondo le sue istruzioni, azionare direttamente banca B.________Ltd. con una domanda condannatoria volta al pagamento della somma bloccata sul conto yyy. 
5.1 Su questo punto il gravame non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, particolarmente rigorose qualora venga censurata la violazione del divieto dell'arbitrio (cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.). Il ricorrente si limita infatti a contrapporre il proprio parere a quello dei giudici cantonali senza nemmeno tentare di dimostrare il carattere arbitrario dell'accertamento, fondato sul doc. I, per cui egli è in grado di determinare l'agire della C.________Stiftung. 
5.2 Sia come sia, tale accertamento non è arbitrario. Dalla lettura combinata del doc. F e del doc. I si evince infatti che è stato lo stesso ricorrente (e non la C.________Stiftung) a chiedere e ottenere, nel febbraio 2002, la chiusura parziale del conto yyy. Preso atto del rifiuto di sbloccare l'importo di Euro 426'082.46, la C.________Stiftung ha poi immediatamente presentato un reclamo ad ambedue le banche chiedendo di liberare la nota somma. 
 
In simili circostanze, la conclusione dei giudici ticinesi circa l'influenza che il ricorrente esercita sulla fondazione è senz'altro sostenibile. 
6. 
Da tutto quanto esposto discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve venire respinto siccome infondato. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 9'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 novembre 2006 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: