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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.428/2006 /biz 
 
Sentenza del 27 novembre 2006 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Kolly, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Daniele Meier, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Errore di diritto (art. 20 CP), 
 
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il 
17 agosto 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 6 luglio 2006 la Corte delle assise correzionali di Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, in correità con B.________, coltivato "indoor" a Lamone, tra l'ottobre del 2001 e il febbraio del 2003, almeno 5'500 piantine di canapa con una resa di almeno 44 kg di marijuana e per avere venduto il raccolto a terzi, realizzando una cifra d'affari di almeno fr. 190'000.--. In applicazione della pena, la Corte condannava A.________ a 12 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, ordinando la confisca di oggetti e valori attinenti all'attività illecita. 
B. 
Il 17 agosto 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto dal condannato contro la sentenza di primo grado. 
C. 
Postulando l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale, A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per cassazione fondato sulla violazione dell'art. 20 CP
D. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Non sono state chieste altre osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Nel suo gravame il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). La Corte di cassazione è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP). 
2. 
2.1 Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 20 CP, la CCRP avendo confermato l'inapplicabilità alla fattispecie dell'errore di diritto. Egli sostiene di non aver mai avuto dubbi sulla liceità della coltivazione di canapa. Per lui coltivare canapa o pomodori era la stessa cosa. Il suo errore sarebbe stato confortato, se non addirittura ingenerato, dal comportamento delle autorità, le quali mediante sia rassicuranti informazioni sia passività nel reprimere il dilagante fenomeno della canapa in Ticino non si sarebbero mai opposte né gli avrebbero impedito di dedicarsi a questa attività (ricorso pag. 5 e seg.). A comprova di ciò il fatto che la sua società, la C.________SA, era stata regolarmente iscritta al Registro di Commercio con lo scopo di coltivare "canapa industriale e non" e che la Polizia cantonale aveva rinunciato ad agire considerando che non c'era "nulla di penale nella faccenda" (ricorso pag. 7 e seg.). A mente dell'insorgente, e contrariamente a quanto statuito dall'ultima istanza cantonale, la pretesa tolleranza dimostrata dalle autorità penali ed amministrative non dovrebbe essere presa in considerazione solo per commisurare la pena, ma dovrebbe altresì comportare l'ammissione di un errore di diritto (ricorso pag. 4 e 7). 
2.2 La CCRP ha ritenuto che il ricorrente non fondava l'errore di diritto sulla propria ignoranza in materia di stupefacenti, bensì sulla tolleranza dimostrata dalle autorità nei confronti della canapa e sulle rassicuranti informazioni ricevute dalle stesse autorità (sentenza impugnata consid. 3a pag. 3). Essa ha tuttavia rifiutato di ammettere l'esistenza di ragioni sufficienti per confortare la buona fede dell'insorgente nella liceità dell'atto. Infatti, come ritenuto in prima istanza, le richieste di ragguagli erano destinate a costituirsi un alibi e ad alimentare l'equivoco tra la produzione legale e illegale di canapa (sentenza impugnata consid. 3c pag. 4). 
3. 
3.1 In virtù dell'art. 20 CP, se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento o prescindere dalla stessa. Affinché vi sia errore di diritto ai sensi della disposizione testé citata è necessario che l'agente abbia agito mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che l'atto perpetrato fosse illecito o perseguibile (DTF 128 IV 201 consid. 2; sentenza 6S.46/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b/aa, pubblicata in RDAT 2002 II, n. 73, pag. 265 e segg. e rinvii). I presupposti dell'errore di diritto sono adempiuti quando l'agente crede, al momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver fatto alcunché d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; sentenza 6S.390/2000 del 5 settembre 2000, consid. 2). Credere o ignorare qualcosa è una questione che concerne i fatti (DTF 125 IV 49 consid. 2d; 123 IV 202 consid. 1; 122 IV 156 consid. 2b), sottratta al potere d'esame del Tribunale federale nell'ambito di un ricorso per cassazione (art. 277bis cpv. 1 PP). Nella misura in cui il ricorrente sostiene, con richiamo ai verbali d'interrogatorio, di non aver saputo che coltivare la canapa a scopo stupefacente fosse illegale e che nessuna autorità gli aveva comunicato di infrangere la legge con la coltivazione, egli si discosta dagli accertamenti di fatto ritenuti dall'autorità cantonale (ricorso pag. 5 e seg.). Per cui su questo punto il gravame si rivela inammissibile. 
 
L'art. 20 CP non si applica quando l'agente è cosciente dell'illiceità del suo comportamento ma è convinto di sfuggire a una condanna (DTF 128 IV 201 consid. 2). Ignorare il carattere illecito di un dato comportamento è indispensabile ma non sufficiente per poter beneficiare dell'errore di diritto: l'agente deve aver avuto anche delle "ragioni sufficienti" per credere di agire nella legalità (sentenza 6S.46/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b/bb, pubblicata in RDAT 2002 II, n. 73, pag. 265 e segg. e rinvii). In altre parole egli non deve aver mancato all'obbligo imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale, di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Determinante per fondare tale obbligo è il sentimento di contravvenire ai valori di una data società, poiché in tal caso una persona coscienziosa s'informerebbe prima di agire (DTF 104 IV 217 consid. 3b; 99 IV 185; 98 IV 293 consid. 4a). Pertanto non vi può essere errore quando l'agente ha dubitato o avrebbe dovuto dubitare della liceità del suo comportamento e, ciò nonostante, non ha preso le dovute precauzioni (DTF 129 IV 6 consid. 4.1; 120 IV 208 consid. 5b, e rinvii). Quest'ultima è una questione di diritto che può essere esaminata con libero potere di esame dalla Corte di cassazione del Tribunale federale. 
3.2 Quale concretizzazione del diritto costituzionale alla tutela della buona fede, le informazioni ricevute da autorità competenti possono costituire, a determinate condizioni, delle ragioni sufficienti per credere che un determinato atto sia lecito (sentenza 6S.227/2002 del 21 marzo 2003, consid. 4.3). Nel caso concreto, però, la CCRP ha insindacabilmente accertato che il ricorrente non aveva ricevuto garanzia o assicurazione alcuna né da autorità né da terzi. Egli infatti ha certo richiesto delle informazioni sulla possibilità di coltivare canapa, ma solo a fini industriali. Inoltre, se è vero che la Polizia cantonale ha rinunciato ad intervenire è stato solo perché la società dell'insorgente era regolarmente iscritta al Registro di Commercio con lo scopo di produrre canapa industriale (sentenza impugnata consid. 3b pag. 4). In queste circostanze, come correttamente sentenziato dall'ultima istanza cantonale, il comportamento delle autorità non può giustificare un errore giusta l'art. 20 CP. Va inoltre sottolineato che il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di ribadire che le leggi in vigore, al momento dei fatti qui in esame, erano comunque chiare e che sull'illegalità di simili condotte non potevano sorgere dubbi, a prescindere dall'operato concreto delle autorità di polizia (sentenza del Tribunale federale 6S.56/2006 del 15 giugno 2006, consid. 3.6). 
 
Infine, sebbene gli statuti della C.________SA prevedessero la "coltivazione (...) di canapa industriale e non (...)", il ricorrente non poteva credersi in buona fede legittimato a produrre canapa a scopo stupefacente. Infatti, come giustamente affermato dalla CCRP, la dicitura "e non" poteva riferirsi ad altri usi leciti della pianta che non fossero quello industriale (v. sentenza impugnata consid. 3d pag. 5). In aggiunta, sulla scorta degli accertamenti di fatto qui vincolanti, è significativo che la società in questione abbia sempre limitato la descrizione della sua attività alla sola produzione industriale di canapa nei suoi rapporti con terze persone, si pensi ad esempio al contratto di locazione relativo al fabbricato a Lamone (v. sentenza impugnata consid. 3b pag. 4). 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorrente non aveva ragioni sufficienti per credere che la produzione di canapa a scopo stupefacente fosse lecita. Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ammissibilità e la sentenza impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 novembre 2006 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: