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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_469/2017  
 
 
Sentenza del 27 dicembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv.ti Edy Meli e Marilisa Scilanga, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona, 
 
Ufficio fallimenti di Bellinzona, via Henri Guisan 3, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; realizzazione di beni sequestrati, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 novembre 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2017.229). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di A.________, arrestato il 15 febbraio 2017, il Procuratore pubblico (PP) ha sequestrato, tra l'altro, materiale edile, in particolare ponteggi e relative attrezzature, rispettivamente autoveicoli di proprietà di B.________Sagl. Il 12 settembre 2017 il PP, in applicazione dell'art. 266 cpv. 5 CPP, visti gli importanti costi di manutenzione e stoccaggio, ha incaricato l'Ufficio dei fallimenti di realizzare i beni sequestrati sulla base di motivi di ordine logistico, pratico e di rapido deprezzamento, soprattutto degli autoveicoli. 
 
B.   
Con reclamo del 25 settembre 2017 l'imputato, sostenendo d'essere l'avente diritto economico di B.________Sagl, è insorto presso la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) chiedendo d'annullare la decisione del magistrato inquirente. Mediante giudizio del 27 novembre 2017, negata la legittimazione all'insorgente poiché non direttamente leso dalla contestata misura, la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, in via principale, di accertare la sua legittimazione nell'ambito della citata procedura e di ritornare gli atti alla CRP, affinché si pronunci nel merito, in via abbondanziale, di rinviarle gli atti al fine di decidere nuovamente sulla legittimazione tenendo conto di tutte le circostanze emergenti dall'incarto penale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le rimprovera di avergli negato la legittimazione a insorgere. Egli ha quindi un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Con il diniego della sua legittimazione, al ricorrente è infatti definitivamente negata la possibilità di partecipare in questa componente del procedimento penale. Per lui l'impugnato giudizio costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF o che potrebbe causargli comunque un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF (cfr. sentenza 1B_320/2015 del 3 gennaio 2017 consid. 1 non pubblicato in DTF 143 IV 77; DTF 139 IV 310 consid. 1 pag. 312).  
 
1.2. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5). Può quindi far valere che la CRP si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito (cfr. anche DTF 139 II 233 consid. 2.3 pag. 235).  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 143 II 283 consid. 1.2. pag. 286). Per di più, quando il ricorrente fa valere la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito), esso, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106).  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha rilevato che secondo l'art. 266 cpv. 5 CPP, gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento; i proventi di tali realizzazioni sono quindi sequestrati. Ha osservato che sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 consid. 1 CPP) e che l'interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e attualmente leso dalla decisione che impugna. Richiamando la giurisprudenza e la dottrina, ha poi stabilito che il mero avente diritto economico di oggetti sequestrati non è legittimato a contestare tale misura, poiché non ne è direttamente leso. Accertato che nel reclamo il ricorrente si definisce quale avente diritto economico di B.________Sagl, i giudici cantonali gli hanno negato la legittimazione a contestare il criticato provvedimento, la sua qualità di imputato non essendo decisiva al riguardo.  
 
2.2. Giova in primo luogo rilevare che nelle sue conclusioni il ricorrente, assistito da due patrocinatori, limitandosi a chiedere di accertare la sua legittimazione, neppure postula l'annullamento della sentenza impugnata. Già per questo motivo, ricordato che il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF), il ricorso è inammissibile. Esso lo è comunque anche nel merito.  
 
2.3. Il ricorrente rileva infatti che sono stati perquisiti alcuni locali di società "a lui riconducibili", tra le quali B.________Sagl, e che il materiale sequestrato serviva anche a un'altra società pure a lui riconducibile, ditte delle quali pretende, ma non dimostra d'essere il proprietario.  
 
Ora, secondo la costante prassi, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 141 IV 1 consid. 1.1). Disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), egli nemmeno tenta di dimostrare che l'accertamento dei fatti contenuto nel giudizio impugnato, segnatamente ch'egli è solo l'avente diritto economico della citata società, sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitrario (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72; 140 I 201 consid. 6.1). Al riguardo si limita a richiamare l'attenzione del Tribunale federale sul fatto che nell'ordine di sequestro il PP l'avrebbe indicato non solo come imputato, ma anche quale proprietario della menzionata società, così come in un allegato di parte stilato da una segretaria giudiziaria (il cui valore probatorio al dire del ricorrente sarà oggetto di discussione in sede di merito). Accenna al fatto ch'egli sarebbe il reale "padrone e unico vero amministratore" di quella società, adducendo che il socio gerente iscritto nel registro di commercio avrebbe riconosciuto che fungeva soltanto da prestanome e "uomo di paglia". 
 
2.4. Con questi rilievi egli non dimostra tuttavia che sotto il profilo del diritto civile sarebbe il proprietario della società in discussione, ritenuto che la legittimazione a ricorrere dev'essere negata all'avente diritto economico. Né, al riguardo, egli si confronta con la giurisprudenza e la dottrina richiamate nell'impugnato giudizio, che escludono la legittimazione del mero avente diritto economico (DTF 141 IV 380 consid. 2.3.3 pag. 386; sentenze 1B_319/2017 del 26 luglio 2017 consid. 5 e 1B_118/2017 del 13 giugno 2017 consid. 3.1).  
 
2.5. Mal si comprende del resto, né il ricorrente cerca di spiegarlo, perché ribadendo d'essere "organo di fatto", invece di limitarsi a richiamare generiche indicazioni contenute in scritti del magistrato inquirente, egli, assistito da due legali, non possa dimostrare d'essere il proprietario ai sensi del diritto civile della citata società. In tale contesto aggiunge di voler portare a conoscenza del Tribunale federale il fatto, non comunicato in precedenza alla CRP, ch'egli avrebbe sottoscritto un contratto di "retrocessione" delle quote sociali della società in discussione e che l'assemblea straordinaria l'avrebbe nominato quale gerente. Questo fatto, nuovo, è inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF) e sarebbe comunque ininfluente.  
 
2.6. Giova infine rilevare che la qualità di imputato non consente al ricorrente di fare valere un'asserita lesione di diritti procedurali di terzi, segnatamente della società di cui è soltanto l'avente diritto economico. Egli deve infatti assumere le conseguenze di questa sua scelta aziendale. Neppure il fatto che all'inizio del 2018 dovrebbe essere aggiornato il dibattimento nei suoi confronti, muta tale esito.  
 
3.   
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico, all'Ufficio fallimenti di Bellinzona e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 dicembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri