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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.114/2003 /bom 
 
Sentenza del 28 gennaio 2004 
Camera d'accusa 
 
Composizione 
Giudici federali Karlen, presidente, 
Fonjallaz, vicepresidente, Marazzi, 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
Parti 
X.________, 
reclamante, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
reclamo ai sensi degli art. 105bis e 214 PP (omissioni del Procuratore federale) 
 
Fatti: 
A. 
X.________, ispettore della polizia federale, è stato fermato l'11 settembre 2003 sul suo luogo di lavoro a B.________ nell'ambito di un'inchiesta aperta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) alcuni mesi prima contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup) e corruzione. Trasferito a C.________, l'indagato è stato immediatamente interrogato dalla polizia giudiziaria federale e dal Procuratore federale, che, il giorno stesso, ne ha ordinato l'arresto. L'ordine di arresto è stato convalidato il 12 settembre 2003 dal giudice istruttore di C.________, agente in qualità di giudice dell'arresto. 
 
Contestualmente al suo arresto, il MPC ha pure ordinato la perquisizione del domicilio privato di X.________ ad A.________, del suo appartamento privato a B.________, del suo ufficio di B.________ e di un "safe" a lui intestato presso la Banca V.________ di A.________. 
B. 
Il 18 settembre 2003 il Procuratore federale, ritenendo diminuiti i rischi di collusione, ha disposto la liberazione di X.________, divenuta effettiva il giorno seguente. Il reclamo interposto dall'interessato alla Camera d'accusa del Tribunale federale contro l'ordine di arresto è stato di conseguenza dichiarato privo d'oggetto con decisione del 14 novembre 2003 (v. Inc. 8G.111/2003). 
C. 
Il 14 ottobre 2003 X.________ è insorto dinanzi alla Camera d'accusa con un nuovo reclamo. Egli rimprovera al Procuratore federale Y.________ essenzialmente lacune e negligenze nella conduzione dell'istruttoria; lamenta in particolare la mancata restituzione di oggetti personali sequestrati presso la sua abitazione in Ticino, l'appartamento di B.________ e l'ufficio di B.________ che non avrebbero alcuna pertinenza con l'indagine, il mancato accesso agli atti del procedimento a suo carico nonché la mancata assunzione di alcune prove (soprattutto testimoniali) da lui insistentemente richieste fin dalle prime fasi dell'inchiesta. Il reclamante ritiene che tutte queste omissioni abbiamo gravemente leso i suoi diritti di difesa. 
D. 
Con risposta del 4 novembre 2003 (completata il 5 novembre 2003 con un allegato), il MPC ha chiesto di respingere il reclamo. Il MPC osserva innanzitutto che il 29 ottobre 2003 la polizia giudiziaria federale ha restituito al reclamante il materiale informatico e gli effetti personali che gli erano stati sequestrati nel corso delle perquisizioni del suo ufficio e del suo appartamento a B.________ come pure presso il suo domicilio in Ticino. Quanto al diritto di consultare gli atti nella sua interezza, il MPC ritiene che viste le implicazioni internazionali dell'inchiesta, la necessità di eseguire ancora numerosi interrogatori di persone sospettate, il residuo rischio di collusione e, non da ultimo, la particolare voluminosità della documentazione sottoposta all'esame degli inquirenti, tale diritto al momento attuale non possa essere garantito; l'autorità inquirente osserva tuttavia che già durante gli interrogatori che hanno seguito il suo arresto, il reclamante ha potuto avere accesso a determinati e importanti atti dell'inchiesta, e che egli è perfettamente consapevole dei fatti per i quali è sospettato. Infine, per quanto riguarda la richiesta formulata dal reclamante di procedere all'assunzione di alcune prove testimoniali all'estero (soprattutto in Italia), il MPC precisa di avere già intrapreso i passi necessari per assumere tali prove in via rogatoriale, ma che per la complessità della vicenda e le necessità di tradurre la documentazione in italiano, l'espletamento di questi atti richiederà ancora un certo tempo. Non appena l'inchiesta sarà completata e il residuo rischio di collusione definitivamente cessato - promette infine il MPC - al reclamante sarà garantito il più ampio accesso agli atti di causa. 
E. 
Con osservazioni del 20 novembre 2003 X.________ ha riconosciuto di aver riottenuto dal MPC i documenti e gli effetti personali sequestratigli in occasione delle menzionate perquisizioni; per il rimanente, egli si è invece riconfermato nelle allegazioni e nelle censure già esposte nel reclamo. Egli si duole inoltre del fatto che un portavoce del MPC avrebbe partecipato ad un'emissione televisiva a lui pregiudizievole trasmessa sui tre canali nazionali. Da parte sua, il MPC, con contro-osservazioni del 2 dicembre 2003, ha ribadito i motivi soggiacenti la limitazione dell'accesso agli atti e negato di aver divulgato informazioni pregiudizievoli per il reclamante nell'ambito della trasmissione televisiva "Z.________". 
F. 
Con scritto del 4 dicembre 2003 il reclamante ha preso posizione sulle contro-osservazioni del MPC, ribadendo la richiesta di poter accedere urgentemente e senza limitazione agli atti dell'inchiesta, essendo questo l'unico mezzo per potersi difendere efficacemente dalle accuse a lui rivolte. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il presente reclamo si fonda sull'art. 105bis cpv. 2 PP, secondo il quale non solo gli atti ma anche le omissioni del Procuratore generale possono essere impugnati dinanzi alla Camera di accusa del Tribunale federale in virtù degli art. 214 a 219 PP (v. anche FF 1998 II 1117 e 1124). Pertanto, esso è ammissibile solo in questo ambito. 
1.2 La censura relativa alla restituzione degli oggetti sequestrati nel corso delle perquisizioni effettuate al domicilio privato e nell'ufficio del reclamante è divenuta senza oggetto in seguito all'avvenuta restituzione di tali oggetti, intervenuta dopo l'inoltro del reclamo. 
2. 
Il reclamante chiede in sostanza di poter accedere senza limitazioni di sorta agli atti dell'inchiesta e di poter partecipare all'amministrazione delle prove utili ed importanti che lui stesso ha segnalato all'autorità. 
2.1 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all'esercizio di questo diritto, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare ch'esso è in linea di principio soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note e di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata su RDAT 1996 II 56 p. 192). 
Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l'autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Losanna 1994, n. 952/953 a pag. 206 e n. 1941 a pag. 370; v. anche Luca Marazzi, Il GIAR, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito, la giurisprudenza ha già sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell'istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. né dell'art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l'art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell'art. 103 cpv. 2 PP), per il quale "quando lo scopo dell'istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all'imputato; a quest'ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza". 
2.2 Secondo il reclamante, il rifiuto sistematico del MPC di accedere agli atti dell'indagine preliminare costituirebbe un abuso di potere manifesto, non essendo giustificato da alcun plausibile pericolo di inquinamento delle prove o rischio di collusione. Egli sostiene che le restrizioni imposte alla consultazione degli atti gli impediscono di preparare efficacemente la sua difesa. 
 
Da parte sua, il MPC osserva invece che numerosi atti istruttori devono ancora essere esperiti (fra i quali, anche le audizioni dei testimoni richiesti dal reclamante), e che l'indagine, non da ultimo viste le sue ramificazioni a livello internazionale, è lungi dall'essere terminata. Per il MPC, a questo stadio dell'inchiesta, un accesso completo e illimitato agli atti potrebbe compromettere i risultati della stessa e complicare ulteriormente una vicenda di per sé già intricata; non è infatti escluso che altre persone risultino implicate nell'inchiesta, e si giustifica quindi limitare l'accesso agli atti da parte del reclamante per scongiurare un eventuale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove. L'autorità inquirente osserva comunque che il reclamante ha potuto consultare alcuni essenziali atti dell'incarto, dai quali trasparivano concreti indizi di colpevolezza a suo carico, e che egli è quindi perfettamente consapevole dei fatti per i quali è sospettato. 
2.3 Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficentemente motivate, consentono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: per ammissione dello stesso reclamante, alcune determinanti prove (quale l'interrogatorio di alti funzionari di polizia italiani) devono ancora essere eseguite per il tramite delle apposite vie rogatoriali. Né è escluso che in seguito all'assunzione di queste prove (o di altre ancora che si renderanno necessarie nel proseguo), l'inchiesta possa venir estesa ad altre persone. Come rilevato dallo stesso MPC, un accesso più completo agli atti di causa potrà essere garantito solo al termine dell'inchiesta, quando tutte le prove necessarie saranno state acquisite. 
 
Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi principali dell'inchiesta e prendere atto delle accuse a suo carico; come si evince dalla documentazione allegata al reclamo (v. incarto sotto Doc. A), nel quadro della procedura di convalida dell'arresto egli ha potuto visionare gli atti relativi agli interrogatori del principale testimone dell'inchiesta (un presunto trafficante di droga brasiliano informatore della polizia), nonché le deposizioni dei funzionari di polizia che avevano lavorato con lui ai tempi delle cosiddette inchieste mascherate relative a grossi traffici internazionali di stupefacenti. Ulteriori informazioni sui fatti rilevanti dell'inchiesta a suo carico gli sono state fornite anche nel corso dell'interrogatorio esperito il 19 settembre 2003 davanti al Procuratore federale (v. Doc. B allegato al reclamo). 
2.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute come lesive del principio della proporzionalità; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale nell'applicare l'art. 116 PP. Su questo punto il reclamo deve essere quindi respinto. Ciò non significa, tuttavia, che il MPC possa prolungare a suo piacimento i termini dell'inchiesta: il principio della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 5 n. 3 e 6 n. 1 CEDU), applicabile a tutto il procedimento penale, implica tra l'altro che l'accusato possa consultare l'incarto completo entro un termine ragionevole. Quale termine possa ancora essere considerato ragionevole, è questione che va decisa di caso in caso, tenendo conto in particolare di quelle circostanze atte a influire concretamente sul pericolo di inquinamento delle prove. 
3. 
Il reclamante critica poi la mancata assunzione di alcune prove - segnatamente di interrogatori di alcuni alti ufficiali di polizia italiani -, da lui sollecitate a più riprese. A suo dire, queste testimonianze sarebbero decisive per dimostrare la sua totale estraneità ai fatti di cui è accusato. 
3.1 Per costante giurisprudenza il diritto di essere sentito sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche facoltà per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 129 I 337 consid. 2.2 e rinvii). Tale garanzia non impedisce tuttavia all'autorità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). 
3.2 Premesso che non compete alla Camera d'accusa ma all'autorità inquirente valutare l'opportunità di assumere o meno determinate prove, non risulta che il MPC non sia disposto a dare seguito alle richieste del reclamante, ritenuto invece che dagli atti emerge come siano già stati intrapresi i passi necessari per assumere le prove testimoniali indicate per via rogatoriale. Né il Procuratore federale, tenuto conto della complessità della vertenza e della necessità di tradurre la documentazione in altre lingue, ha commesso ritardi inammissibili nella conduzione dell'istruttoria: il 22 ottobre 2003, vale a dire poco più di un mese dopo l'arresto del reclamante, egli comunicava infatti al suo legale l'intenzione di procedere all'assunzione, per via rogatoriale, delle prove richieste, ad esclusione dell'interrogatorio dell'ex Procuratrice generale Carla Del Ponte (v. Allegato 5 alla risposta del MPC). Del resto, il reclamante non spiega, come esige la giurisprudenza del Tribunale federale, per quali ragioni la durata dell'inchiesta sarebbe eccessiva, e segnatamente quali circostanze avrebbero imposto e permesso una trattazione più rapida. In tali circostanze non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste del reclamante. La censura, al pari della precedente, deve quindi essere respinta. 
4. 
Da ultimo, il reclamante si duole del fatto che il MPC abbia autorizzato la trasmissione (e persino partecipato per il tramite di un suo portavoce) sui tre canali nazionali del programma "Z.________", nel corso del quale sarebbero state diffuse false informazioni e false accuse sul suo conto, in totale dispregio delle regole di confidenzialità e segretezza dell'inchiesta. 
 
Ora, se effettivamente la diffusione della contestata trasmissione poteva apparire quantomeno inopportuna visto il suo contenuto (dichiarazioni, ancor tutte da verificare, di un testimone) e lo stadio precoce dell'inchiesta, in concreto non è ben dato di vedere in quale modo il MPC avrebbe potuto impedirla. L'autorità inquirente ha infatti dichiarato di non avere fornito alcuna informazione sull'inchiesta in corso agli autori della trasmissione - i quali avrebbero peraltro ottenuto le loro informazioni da altre fonti - e di essere intervenuta nella stessa limitandosi ad una presa di posizione generica che confermava l'avvio di un'inchiesta, senza fornire alcun nominativo e insistendo anzi sul rigoroso rispetto del principio di innocenza a favore delle persone implicate. Va pure osservato che, al momento della trasmissione, l'arresto di un ispettore della polizia federale era già stato reso pubblico, per cui l'esistenza di un'inchiesta a carico del reclamante non poteva più essere negata o nascosta. Risulta infine che, conformemente alle norme previste nel Codice civile a protezione della personalità (art. 28 CC), il 17 settembre 2003 il legale del reclamante abbia adito le competenti autorità civili con un'azione inibitoria diretta contro l'azienda televisiva S.________ e i suoi responsabili alfine di bloccare la citata trasmissione. Il Pretore di Lugano aveva tuttavia accolto solo parzialmente l'istanza, e autorizzato, seppur a certe condizioni, la diffusione del litigioso servizio (v. Doc. F allegato al reclamo). 
5. 
Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Pur se risulta infondato, non è sostenibile che il reclamo è stato fatto con leggerezza, per cui, in applicazione dell'art. 219 cpv. 3 PP, il reclamante va dispensato dal pagamento delle spese processuali. 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del reclamante e al Ministero pubblico della Confederazione. 
Losanna, 28 gennaio 2004 
In nome della Camera d'accusa 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: