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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_14/2020  
 
 
Sentenza del 28 gennaio 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, 
Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 novembre 2019 (32.2019.188). 
 
 
Visto:  
l'istanza del 23 ottobre 2019 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui A.________ ha, tra l'altro, domandato la revisione del precedente giudizio del 15 novembre 2018 che non era entrato nel merito del suo ricorso contro la decisione del 9 maggio 2018 dell'Ufficio AI a causa della sua tardività, 
il giudizio del 22 novembre 2019 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha pronunciato l'inammissibilità dell'istanza per carenza di capacità processuale, 
il ricorso del 7 gennaio 2020 (timbro postale) inoltrato personalmente da A.________ al Tribunale federale, in cui vengono rivendicate molteplici conclusioni ricorsuali di natura differente, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241), 
che le generiche censure formulate in modo meramente appellatorio (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5), in merito alla ricusazione di cancellieri e giudici del Tribunale federale (cfr. art. 34 segg. LTF), di quelli della Corte cantonale nonché di membri di altre autorità, come pure la richiesta di conoscerne anticipatamente la composizione (sulla questione cfr. DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag.43 con riferimenti), sono inammissibili (cfr. da ultimo sentenza 1B_526/2019 del 28 novembre 2019 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1, 2 e 5 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), come pure essere firmato dalla parte autorizzata in quanto tale, 
 
che dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria cantonale emerge che l'Autorità regionale di protezione 9, sede di Torricella-Taverne, ha istituito a favore del ricorrente una curatela di rappresentanza (cfr. art. 394 segg. CC) nella persona di B.________ (cfr. risoluzione n. xxx/2019), a seguito della quale egli non dispone più, tra l'altro, della facoltà di condurre personalmente un procedimento amministrativo o giudiziario e i suoi ulteriori atti, 
che tale decisione è un provvedimento cautelare nel senso dell'art. 445 CC e pertanto essa è immediatamente esecutiva (cfr. p.a. art. 37 cpv. 3 LPAmm/Ti; RL 165.100), 
che il vicepresidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parimenti accertato che il Presidente della Camera di Protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con decreto 6 novembre 2019, ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo interposto da A.________ avverso tale decisione cautelare (art. 450c CC), 
che dagli atti all'incarto emerge che l'Autorità regionale di protezione 9, sede di Torricella-Taverne, ha in seguito decretato, sempre in via cautelare, la nomina di un "co-curatore", l'avv. C.________, quale sostegno giuridico al curatore B.________ (risoluzione n. yyy/2019), contro cui il ricorrente ha interposto reclamo il 23 dicembre 2019, senza riferimento a un'eventuale richiesta di effetto sospensivo, 
che per condurre il processo dinanzi al Tribunale federale A.________ deve per lo meno essere rappresentato da un curatore, 
che anche se A.________ il 7 gennaio 2020 ha inoltrato personalmente il gravame, si può prescindere dal concedere un congruo termine per sanare tale vizio conformemente all'art. 42 cpv. 5 LTF in quanto il ricorso, come si vedrà in seguito, sfugge in ogni modo a un esame di merito, 
che in sostanza A.________ nel suo memoriale di ricorso esprime per lo più critiche di merito, come pure censure inerenti ad altre procedure, le quali esulano però dall'oggetto del litigio (ovvero l'irricevibilità per carenza di capacità processuale pronunciata nel giudizio del 22 novembre 2019) e sono pertanto inammissibili, 
 
che la motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 236 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF), 
che il ricorrente nulla dice a proposito degli accertamenti compiutamente operati dal giudice cantonale, ovvero che al momento dell'introduzione dell'istanza di revisione il 23 ottobre 2019 egli era sprovvisto di capacità processuale in quanto sotto valida curatela di rappresentanza e che la stessa era dunque irricevibile, 
che il ricorrente si limita difatti per lo più a menzionare il successivo iter procedurale in relazione alla curatela, vale a dire la nomina il 9 dicembre 2019 del "co-curatore" avv. C.________, a suo dire censurabile, come tutta la procedura svolta disattenderebbe la tutela dei suoi interessi, 
che in particolare il ricorrente non può essere seguito allorquando pretende un accertamento inesatto dei fatti indicati dal Tribunale cantonale nel giudizio impugnato, il quale ha accertato l'assenza della facoltà di condurre personalmente un procedimento penale o amministrativo a far tempo dalla decisione cautelare del 30 settembre 2019 poiché "la Camera di protezione ha assegnato la rappresentanza all'avv. D.________ che ha richiesto una proroga di presentazione del reclamo", 
che in effetti l'avv. D.________ ha presentato il 23 dicembre 2019 un reclamo contro il decreto cautelare del 9 dicembre 2019, tra l'altro senza rivendicare alcunché in materia di effetto sospensivo, 
che tale atto non permette di inficiare l'esecutività della decisione del 30 settembre 2019 concernente la curatela di rappresentanza nella persona di B.________, la quale mantiene tutta la sua validità ed esecutività, 
che nel suo gravame il ricorrente si limita pertanto genericamente a censurare la persona del "co-curatore" avv. C.________, senza confrontarsi con la pertinente argomentazione posta a fondamento del giudizio d'irricevibilità oggetto di gravame, ovvero la risoluzione del 30 settembre 2019 immediatamente esecutiva, di istituzione di un curatore nella persona di B.________, con la conseguenza che a giusta ragione l'autorità giudiziaria inferiore ha pronunciato l'irricevibilità dell'istanza interposta personalmente da A.________, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al curatore B.________, al co-curatore avv. C.________ e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 28 gennaio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi