Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_278/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 aprile 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Oberholzer, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 febbraio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 31 maggio 2014 B.________ e A.________ hanno presentato una denuncia penale contro il Municipio di Lugano, segnatamente nei confronti di C.________, segretario comunale, e di D.________, comandante della polizia comunale. I denuncianti hanno prospettato i reati di disobbedienza a decisioni dell'autorità, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti, abuso di autorità, infedeltà nella gestione pubblica e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. 
 
B.   
Con decisione dell'8 ottobre 2014, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, siccome ha ritenuto non adempiuti gli elementi costitutivi dei reati. 
 
C.   
Contro il decreto di non luogo a procedere, i denuncianti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con sentenza del 9 febbraio 2015 ha respinto il reclamo. La Corte cantonale ha in sostanza confermato la decisione del magistrato inquirente. 
 
D.   
B.________ e A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 140 IV 57 consid. 2 e rinvii). 
 
1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Spetta di principio al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ciò in particolare laddove, tenendo conto della natura del reato perseguito, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (DTF 138 IV 86 consid. 3 e rinvii).  
Non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico. La persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 2.3.1 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii). Nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche agli agenti comunali (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp/TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI). Di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI); il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI). 
 
1.2. In concreto, eventuali pretese di risarcimento nei confronti dei funzionari comunali, segnatamente nei confronti del segretario comunale e del comandante della polizia comunale, sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, che come visto esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico. Non si tratta pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Ai ricorrenti non può di conseguenza essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.).  
 
2.  
 
2.1. Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, quali parti nella procedura, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali, che il diritto conferisce loro in tale veste (cfr. DTF 138 IV 248 consid. 2; 136 IV 29 consid. 1.9).  
 
2.2. I ricorrenti criticano il fatto che il Procuratore pubblico ha indicato nel decreto di non luogo a procedere quale accusatore privato soltanto B.________, omettendo per contro A.________. Lamentano inoltre la violazione del loro diritto di essere sentiti, invocando una disparità di trattamento rispetto ad un altro procedimento penale, oggetto di una sentenza del Tribunale federale citata in un quotidiano ticinese il 23 dicembre 2014.  
Sollevando queste argomentazioni, i ricorrenti non sostanziano, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, una violazione di specifiche norme giuridiche che conferiscono loro garanzie processuali (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1). In ogni caso, essi non hanno subito pregiudizio processuale alcuno per il fatto che il decreto di non luogo a procedere indicava quale accusatore privato unicamente uno dei due denuncianti, giacché il magistrato inquirente è comunque entrato nel merito della denuncia, esaminandola e dando atto delle sue valutazioni nella decisione di non luogo a procedere. Anche la Corte cantonale è del resto entrata nel merito del reclamo, indicando esplicitamente entrambi i ricorrenti quali parti nella procedura. 
Quanto al procedimento penale da loro richiamato, sfociato nella sentenza 6B_835/2014 dell'8 dicembre 2014 di questa Corte, esso riguardava un decreto di abbandono, pronunciato quindi dal Procuratore pubblico dopo avere eseguito un'istruzione, alla quale le parti avevano di principio il diritto di partecipare (cfr. art. 318 cpv. 1 CPP). La presente causa concerne invece un decreto di non luogo a procedere emanato dal magistrato inquirente già sulla base della denuncia, in considerazione del fatto che manifestamente non erano adempiuti gli elementi costitutivi di reato (cfr. art. 310 cpv. 1 lett. a CPP). 
 
3.   
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 aprile 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni