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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_329/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 aprile 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Donzallaz, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2016 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Arrivata in Svizzera nel 2006, A.________, cittadina italiana, vi ha inizialmente beneficiato di permessi di breve durata (L) UE/AELS per poi vedersi rilasciare, il 2 luglio 2007, un permesso di dimora UE/AELS per lavorare come dipendente. Il 22 ottobre 2012 le è stato rifiutato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, numerosi attestati di carenza beni essendo stati emessi nei suoi confronti. 
 
B.   
L'11 maggio 2015, compiuti degli accertamenti sulla situazione di A.________ e dopo averle dato la possibilità di esprimersi, il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, le ha revocato il permesso di dimora UE/AELS. A sostegno della propria decisione l'autorità di prime cure ha osservato che da tempo l'interessata svolgeva solo un'attività lavorativa marginale che non le permetteva finanziariamente di mantenersi al punto che dal 2008 era a carico della pubblica assistenza. 
Tale decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 23 febbraio 2016, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 4 aprile 2016. 
 
C.   
Il 14 aprile 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale afferma di non dipendere più dalla pubblica assistenza dall'11 aprile 2016, di avere trovato un lavoro che, cumulato ad altri impieghi, le permette di provvedere da sola al proprio sostentamento e di essere ora in grado di estinguere poco a poco i propri debiti. Chiede quindi che non le venga ritirato il permesso di dimora. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non le nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).  
 
2.2. Ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
La ricorrente, cittadina italiana, può, di principio, appellarsi all'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF le sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179). Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, di regola, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. 
 
2.3. Nel caso specifico non si potrà invece tenere conto dei documenti acclusi al ricorso, cioè le copie dei contratti di lavoro sottoscritti il 7 aprile 2016 e il 3 novembre 2009 nonché la dichiarazione del 7 aprile 2015. Nella misura in cui sono posteriori alla sentenza impugnata gli stessi sono dei cosiddetti nova in senso proprio e sfuggono pertanto ad un esame di merito (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). In quanto precedenti la sentenza impugnata essi non sono invece accompagnati da una motivazione che ne giustifichi una produzione solo davanti al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Nella sentenza impugnata il Tribunale cantonale ha spiegato perché l'insorgente non poteva più essere considerata una lavoratrice ai sensi degli art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC (da anni non svolgeva più un'attività lavorativa, se non a titolo accessorio e marginale), perché non poteva fruire di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (siccome era priva di mezzi finanziari propri) o dell'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC (poiché non aveva maturato un diritto alla pensione e non era colpita da inabilità permanente al lavoro). Esaminando poi il caso dal profilo del diritto interno, la Corte cantonale ha rilevato che l'interessata adempiva le condizioni di revoca del permesso di cui all'art. 62 lett. e LStr (RS 142.20), dato che da anni dipendeva dall'aiuto sociale: ella beneficiava infatti di prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2008, che avevano raggiunto la somma di fr. 104'500.-- nel febbraio 2016, e le percepiva tuttora. Inoltre malgrado avesse affermato di essere in trattative per ottenere un impiego, non aveva fornito alcun elemento concreto che permetteva di sperare in un cambiamento a breve o medio termine, oltre al fatto che non poteva nemmeno contare su garanti solvibili. Infine i giudici cantonali sono giunti alla conclusione che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità. Sebbene il suo soggiorno in Svizzera era di media durata, l'interessata non poteva definirsi integrata: essa aveva lavorato solo per un breve periodo e dal 2008 era a carico della pubblica assistenza. Un suo rientro nella vicina Penisola, dove aveva vissuto sino all'età di 45 anni prima di venire in Svizzera e dove possedeva i suoi principali legami culturali, sociali e familiari (in particolare vi risiedevano due dei suoi figli), non era pertanto atto a compromettere un suo reinserimento sociale e professionale.  
 
3.2. La ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione, rispettivamente che sono adempiute in concreto le condizioni poste dall'art. 62 lett. d LStr che permettono di revocare un'autorizzazione di soggiorno. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 3 segg. consid. 2 e 3).  
 
3.3. La ricorrente si limita ad affermare di non essere più a carico della pubblica assistenza dall'11 aprile 2016, avendo trovato da tale data un lavoro che le permette, cumulato ad altri impieghi, di provvedere al proprio sostentamento e di essere ora in grado di estinguere i propri debiti. Sennonché, come illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.3), dette affermazioni si fondano su fatti posteriori alla sentenza qui impugnata e non possono di conseguenza essere presi in considerazione.  
 
3.4. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.  
 
4.   
Le spese giudiziarie vengono addossate alla ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 28 aprile 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud