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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_406/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 maggio 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1. B.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
2. I  Camera civile del Tribunale d'appello del  
Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
3. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
opponenti, 
 
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud,  
avv. Enrico Pusterla, via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio, 
 
Oggetto 
autorità di ricorso in materia di ricusazione (divorzio ecc.), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2014 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 5A_680/2012 del 19 novembre 2012 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso diretto contro una decisione della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino concernente una domanda di ricusa inoltrata da A.________ nell'ambito delle procedure giudiziarie che lo oppongono alla moglie B.________ e lo ha trasmesso all'autorità inferiore; 
che in tale sentenza il Tribunale federale ha indicato di trasmettere il ricorso alla Corte cantonale affinché, eventualmente dopo essersi concertata con le altre autorità suscettibili di entrare in linea di conto, lo faccia pervenire a un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza; 
che il 9 luglio 2013 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di trasmettere l'incarto alla Commissione di ricorso sulla magistratura affinché funga da tribunale superiore ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 LTF
che con sentenza 10 marzo 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso 29 luglio 2013 introdotto da A.________ contro la risoluzione del Consiglio di Stato; 
che secondo i giudici cantonali tale risoluzione governativa non può essere qualificata come decisione nel senso della definizione prevista all'art. 5 PA (RS 172.021) e non è pertanto impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo, bensì costituisce un atto normativo cantonale direttamente impugnabile al Tribunale federale (art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF); 
che per i giudici cantonali la questione della trasmissione del ricorso 29 luglio 2013 al Tribunale federale non si pone, A.________ avendo già provveduto lui stesso ad adire, cautelativamente, tale autorità con separato gravame; 
che a titolo abbondanziale il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che, se anche si volesse qualificare la risoluzione del Consiglio di Stato come decisione ai sensi dell'art. 5 PA, la stessa costituirebbe un semplice atto di esecuzione di quanto disposto dal Tribunale federale con sentenza 5A_680/2012 del 19 novembre 2012, ed eventuali vizi relativi alla sua esecuzione avrebbero dovuto essere censurati mediante ricorso al Consiglio federale (art. 70 cpv. 4 LTF); 
che secondo i giudici cantonali spetterà se del caso al Tribunale federale, già adito da A.________, trasmettere il gravame 29 luglio 2013 al Consiglio federale, qualora ne ritenesse dati i presupposti; 
che con ricorso 12 maggio 2014, tempestivamente completato con allegato 26 maggio 2014, A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza 10 marzo 2014 del Tribunale cantonale amministrativo, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e la concessione dell'assistenza giudiziaria; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto contestato viola il diritto; 
che quando, come nella fattispecie, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4 con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii); 
che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a sostenere che l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto federale (art. 5 Cost.) ed il diritto cantonale ticinese (art. 12 e 73 cpv. 2 Cost./TI [RS 131.229] ed art. 2 e 4 cpv. 1 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 [LPamm; RL/TI 3.3.1.1]) per non aver trasmesso il suo ricorso 29 luglio 2013 al Consiglio federale; 
 
che così facendo il ricorrente censura, peraltro in modo vago, unicamente la motivazione abbondanziale, ma non si confronta minimamente (nemmeno nell'allegato integrativo del 26 maggio 2014) con l'argomentazione principale della sentenza impugnata secondo cui il ricorso 29 luglio 2013 va dichiarato irricevibile poiché non è rivolto contro una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, bensì contro un atto normativo cantonale; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto; 
che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 maggio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini