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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_438/2018  
 
 
Sentenza del 28 maggio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2010-2013, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 aprile 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2017.293 e 80.2017.294). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La A.________SA è una società anonima di cui B.________ è l'amministratore unico con firma individuale. Il 1° gennaio 2010 quest'ultimo ha apportato alla società 5755 azioni C.________AG, quotate in borsa, da lui detenute nella sua partita fiscale personale, al prezzo di fr. 1'267'300.--. Il valore delle azioni è crollato rapidamente, generando fr. 951'050.-- di perdite nel 2010, fr. 287'475.-- nel 2011, fr. 20'142.-- nel 2012 e fr. 2'877.-- nel 2013. A partire dal 31 dicembre 2011 il credito nato con l'apporto è stato postergato, mentre le perdite sono state indicate come perdite fiscali nelle dichiarazioni d'imposta. 
 
B.   
Il 10 dicembre 2015 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) ha notificato alla A.________SA le tassazioni IC/IFD per gli anni fiscali 2010-2013. L'autorità fiscale non ha riconosciuto le perdite sopramenzionate come perdite fiscali, ma ha invece considerato gli importi in questione come distribuzione dissimulata di utili a vantaggio di B.________. 
Le tassazioni sono state confermate con decisione su reclamo del 9 novembre 2017 e, successivamente, con sentenza del 20 aprile 2018 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. La Corte cantonale ha spiegato, in sintesi, perché riteneva dati i criteri per ammettere una distribuzione dissimulata di utili, perché non pensava che il contratto di apporto fosse stato concluso ed eseguito il 1° gennaio 2010, perché, a suo avviso, l'azionista era consapevole, al momento in cui ha ceduto i titoli in esame, che si trattava di beni oramai praticamente privi di valore, perché era irrilevante che il credito dell'azionista fosse stato postergato e, infine, perché non si poteva considerare che i titoli erano detenuti fiduciariamente dall'insorgente. 
 
C.   
Il 18 maggio 2018 la A.________SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui domanda che le perdite finanziarie subite negli anni 2010 a 2013 siano riconosciute come costi fiscalmente deducibili. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).  
 
1.2. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), e va pertanto trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID [RS 642.14]; sulla portata di questa norma in relazione con la legge sul Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186 consid. 1.3 pag. 188).  
 
2.   
 
2.1. Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.  
 
2.2. Nella fattispecie, la ricorrente si limita a descrivere la sua situazione nonché ad esporre la propria opinione, ossia che sarebbe ingiusto non considerare la perdita finanziaria subita come costo fiscalmente deducibile, dato che "l'apporto (...) è un valore certo essendo il titolo trasferito quotato alla borsa svizzera" e che, a torto, le autorità cantonali non avrebbero dato la giusta importanza al contratto d'apporto. Essa tuttavia non espone in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Camera di diritto tributario a rendere il giudizio querelato. Ora una simile argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.  
 
3.   
 
3.1. Premesse queste considerazioni il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 28 maggio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud