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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_818/2011 
 
Sentenza del 28 giugno 2012 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Eusebio, Schöbi, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Revisione (infrazione alle norme della circolazione stradale); diritto di essere sentito, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
l'8 novembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.a Con sentenza del 3 marzo 2010, il Giudice della Pretura penale ha dichiarato A.________ autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, nonché di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, per fatti occorsi il 27 luglio 2008, e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'200.--, oltre alla multa di fr. 500.--. 
 
In sintesi, a A.________ è stato rimproverato di non avere adeguato la velocità alle condizioni della strada e della visibilità e costantemente padroneggiato il veicolo, perché, circolando nottetempo, sorpreso dalla comparsa di selvaggina, ha frenato, ne ha perso il controllo, è fuoriuscito dalla carreggiata e ha abbattuto parte della recinzione di proprietà privata. Senza avvertire il danneggiato o la Polizia, ha predisposto con suoi conoscenti lo sgombero del veicolo e dei pezzi di carrozzeria sparsi sul luogo del sinistro, per sottrarsi al prelievo del sangue per la determinazione alcolica che sarebbe stato verosimilmente ordinato. 
A.b Il ricorso interposto dall'accusato è stato integralmente respinto con giudizio del 18 aprile 2011 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
B. 
L'8 novembre 2011, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha poi respinto l'istanza di revisione presentata da A.________ in data 13 luglio 2011. 
 
C. 
A.________ insorge al Tribunale federale mediante ricorso in materia penale, con cui postula l'annullamento della sentenza della CARP, il rinvio della causa per nuova istruzione, con contestuale audizione di due testi, e per nuova decisione. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
La legittimazione ricorsuale dell'insorgente è pacifica: egli ha infatti partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata così come richiesto dall'art. 81 cpv. 1 LTF. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un tribunale superiore statuente quale istanza cantonale unica (art. 80 LTF), il ricorso è di massima ammissibile perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 L'istanza di revisione e la decisione impugnata sono posteriori all'entrata in vigore del CPP. La competenza e la procedura sono quindi rette dai suoi art. 411 segg. Per contro i motivi di revisione sono quelli previsti dal diritto applicabile al momento in cui la decisione di cui è chiesta la revisione è stata resa. Questa riserva non ha tuttavia portata pratica nella fattispecie, perché, trattandosi di revisione a favore del condannato, i motivi previsti dall'art. 410 cpv. 1 CPP corrispondono a quelli dell'art. 385 CP rispettivamente dell'art. 299 lett. c CPP/TI (sentenza 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.1). 
 
2.2 Sia l'art. 299 lett. c CPP/TI sia l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP permettono a chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato di chiederne la revisione, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite del condannato. Entrambe le norme riprendono la doppia esigenza posta dall'art. 385 CP, per cui i fatti o i mezzi di prova invocati devono essere nuovi e rilevanti (sentenza citata 6B_310/2011 consid. 1.2). 
 
2.3 I fatti o i mezzi di prova sono nuovi quando non erano noti al giudice, ovvero quando non erano stati per nulla sottoposti al suo esame. Sono rilevanti se suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza, in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato. Sapere se un fatto o un mezzo di prova era veramente sconosciuto al giudice, oppure se è proprio a modificare lo stato di fatto alla base della decisione pertiene all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove, esaminabili dal Tribunale federale unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Costituisce invece questione di diritto, valutabile con piena cognizione, sapere se l'autorità cantonale si è dipartita da un giusto concetto di fatti o mezzi di prova nuovi o rilevanti, oppure se la modifica dello stato di fatto è giuridicamente pertinente (DTF 130 IV 72 consid. 1). 
 
3. 
A sostegno della sua istanza di revisione il ricorrente ha presentato alla CARP una dichiarazione di due coniugi, secondo la quale la recinzione era già stata abbattuta da terzi prima dell'incidente. I giudizi di condanna si fonderebbero pertanto su un accertamento di fatto erroneo. Non avendo danneggiato nulla, egli non avrebbe avuto alcun obbligo di informare il proprietario del fondo o la Polizia. Verrebbero dunque a cadere sia l'accusa d'inosservanza dei doveri in caso di infortunio sia quella di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida. 
 
3.1 Pur non escludendo il carattere nuovo della prova proposta, la CARP ne ha negato la rilevanza, in quanto inidonea a inficiare gli accertamenti alla base della condanna. Da un lato, i coniugi hanno affermato che la recinzione era già stata abbattuta nel marzo 2008, senza nulla precisare sul suo stato al momento dell'incidente occorso oltre quattro mesi dopo. Dall'altro lato, le prove valutate nel corso del procedimento di merito relative al danneggiamento della recinzione in seguito al sinistro sono univoche e cristalline, avvalorate dalle ammissioni dello stesso imputato sulla dinamica dei fatti e sull'avvenuto risarcimento della parte lesa, dalle fotografie agli atti e dalle dichiarazioni di un teste che aveva preso posto sull'automobile del ricorrente. A titolo abbondanziale, la CARP ha rilevato che un dovere di annuncio alla polizia incombeva all'insorgente anche in ragione delle lesioni causate a un cervo dall'impatto con il veicolo. 
 
3.2 Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 410 CPP. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CARP, la nuova prova sarebbe senz'altro in grado di scalfire l'esito della procedura culminata nella condanna. Sennonché, disattendendo che determinandosi sulla rilevanza della dichiarazione la Corte cantonale si è pronunciata su una questione attinente alla valutazione delle prove (v. supra consid. 2.3), sindacabile in questa sede unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (sulla cui definizione v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2), l'insorgente non lo sostanzia, limitandosi a contrapporre la sua personale analisi a quella contenuta nella sentenza impugnata, senza tuttavia addurne e dimostrarne l'insostenibilità. Su questo punto l'impugnativa risulta quindi inammissibile (v. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5). Non occorre di conseguenza chinarsi sulle censure volte a contestare l'argomentazione abbondanziale con la quale la CARP ha respinto l'istanza di revisione, perché ininfluenti sull'esito del ricorso. 
 
4. 
Poiché l'istanza di revisione andava respinta, la CARP ha rinunciato a procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente all'audizione dei due coniugi e del danneggiato. Al proposito, il ricorrente si prevale della violazione del diritto di essere sentito. Ritiene che i giudici non avrebbero potuto concludere sull'irrilevanza della nuova prova senza avere previamente ascoltato le citate persone. La CARP gli avrebbe così ingiustificatamente impedito di dimostrare che la fattispecie sulla quale si baserebbe la sua condanna non corrisponderebbe alla realtà. 
 
Il diritto di essere sentito non impedisce all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare la sua opinione. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3). Sebbene l'insorgente accenni all'arbitrio, ancora una volta non lo sostanzia: in particolare non spiega quali ulteriori elementi avrebbero potuto addurre i testi oltre a quelli contenuti nella loro dichiarazione scritta. Insufficientemente e impropriamente motivata, la censura risulta inammissibile. 
 
5. 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 28 giugno 2012 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy