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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_485/2012 {T 0/2} 
 
Sentenza del 28 giugno 2012 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Ursprung, Presidente, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
P._________, patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 maggio 2012. 
 
Considerando: 
che per pronuncia del 7 maggio 2012 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato, tramite l'avv. Raffaele Dadò, da P._________ contro la decisione 9 novembre 2011 del Consiglio di Stato che la obbliga a restituzione degli alimenti anticipati per i tre figli minorenni in virtù della legge cantonale sull'assistenza sociale, 
che nel contempo, la Corte cantonale ha negato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, 
che sempre patrocinata dall'avv. Dadò, P._________ si è aggravata al Tribunale federale chiedendo, con protesta di spese e ripetibili, l'annullamento della pronuncia di primo grado e della decisione governativa, 
che domanda infine di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche per la sede federale, 
che non sono state chieste osservazioni al gravame, 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura, 
che in difetto di una siffatta censura debitamente motivata non si può entrare nel merito del ricorso, 
che in questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose, perché l'art. 106 cpv. 2 LTF rimanda, per analogia, alle condizioni che vigevano per il vecchio ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, ovvero al cosiddetto "Rügeprinzip" (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 639), 
che secondo tale prassi l'atto di ricorso deve, pena l'inammissibilità, esporre in maniera concisa i diritti costituzionali o i principi giuridici violati e precisare in che cosa consista la loro violazione, 
che di conseguenza non spetta al Tribunale federale verificare d'ufficio se la decisione impugnata è pienamente conforme al diritto e all'equità, esso potendo esaminare unicamente le censure d'ordine costituzionale invocate e debitamente motivate nell'atto di ricorso, 
che nel caso di specie il gravame manifestamente non risponde ai citati requisiti di motivazione, non bastando, al riguardo, invocare semplicemente la violazione del diritto di essere sentito, 
che alla ricorrente incombeva per contro di spiegare dettagliatamente perché i primi giudici nel confermare la decisione governativa che la obbliga a restituzione avrebbero leso il suo diritto di essere sentita, ciò che non è però avvenuto, 
che parimenti l'interessata ha omesso di esporre in modo sufficiente i motivi per i quali ella ritiene che i primi giudici a torto avrebbero negato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, 
che pertanto, il ricorso si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche per la sede federale, 
che il Tribunale federale dispensa la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e (cumulativamente) le cui conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 64 cpv. 1 LTF), 
che se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 64 cpv. 2 LTF), 
che visto che il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va respinta, senza che occorra esaminare oltre l'indigenza della ricorrente, 
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 
 
3. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
Lucerna, 28 giugno 2012 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Ursprung 
 
Il Cancelliere: Schäuble