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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_551/2009 {T 0/2} 
 
Sentenza del 28 luglio 2009 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
H.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Società Cooperativa KPT/CPT Cassa malati, Tellstrasse 18, 3000 Berna 22, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (premi; presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2009. 
 
Visto: 
il ricorso 24 giugno 2009 di H.________, con richiesta di assistenza giudiziaria, contro il giudizio 25 maggio 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino; 
 
considerando: 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che maniera un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3; 134 V 138 consid. 1 pag. 140); 
che nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione; 
che di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008, consid. 4); 
che pertanto, nella misura in cui il ricorrente chiede al Tribunale federale di esprimersi anche sull'attribuzione di sussidi cantonali per l'assicurazione malattia obbligatoria per il periodo ottobre-dicembre 2006 e sul supplemento di premio, il ricorso è improponibile (cfr. a tal proposito anche sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, consid. 1 con riferimenti); 
che pure irricevibile in questa sede è il ricorso nella misura in cui contesta la decisione di affiliazione obbligatoria emessa dall'amministrazione del Canton X._________, rimasta incontestata per quanto accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale (giudizio impugnato consid. 2.5, pag. 21); 
che, per il resto, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova; 
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60); 
che il Tribunale federale, pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), esamina in linea di principio solo le censure sollevate; 
che esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche immaginabili, se queste ultime non sono più presentate nella sede federale; 
che per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF); 
che nella misura in cui il ricorrente censura un accertamento fattuale asseritamente manifestamente inesatto non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità precedente; 
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione; 
che infatti il ricorrente - limitandosi in sostanza a esternare confusamente critiche generiche nei confronti della Cassa malati opponente e dei giudici cantonali - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio impugnato; 
che in particolare l'insorgente non spiega, né si riesce a desumere con sufficiente chiarezza, perché e in quale misura l'argomentazione, diffusa e circostanziata, della Corte cantonale violerebbe il diritto o accerterebbe i fatti rilevanti per il giudizio in maniera manifestamente inesatta; 
che pertanto, il ricorso, da un lato manifestamente inammissibile, dall'altro manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2 pag. 128); 
che in tali condizioni, vista anche l'imminente scadenza del termine di ricorso, non occorreva fissare un termine supplementare secondo l'art. 42 cpv. 5 o 6 LTF o secondo i principi generali (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248 e seg.); 
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto; 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 28 luglio 2009 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti