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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_663/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 luglio 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2014, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2017 
dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 13 luglio 2017 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro la sua tassazione relativa all'anno 2014. In particolare ha rilevato che, avendo il datore di lavoro segnato il campo "F" nel certificato di salario, il contribuente non aveva diritto a nessuna deduzione per spese di trasporto. 
 
B.   
Con scritto inoltrato alla Camera di diritto tributario e da quest'ultima trasmesso al Tribunale federale per competenza, A.________ ha dichiarato di voler ricorrere contro il giudizio dell'ultima istanza cantonale. Ha infatti spiegato che il capo "F" sul certificato di salario era stato segnato per errore. A conferma di ciò, ha quindi accluso una lettera datata 25 luglio 2017 del suo datore di lavoro, con cui quest'ultimo attestava la svista e gli trasmetteva un certificato di salario corretto. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto.  
 
1.2. A meno che non ne dia motivo la decisione querelata, condizione il cui adempimento dev'essere dimostrato dal ricorrente, il Tribunale federale non considera inoltre fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.  
 
2.1. Nel caso in esame l'insorgente basa la sua richiesta di modificare il giudizio impugnato, accettando le spese di viaggio personali da X.________ a Y.________, su nuovi documenti (lettera del datore di lavoro e certificato corretto ad essa accluso). Egli però non spiega perché, giusta l'art. 99 LTF, ciò dovrebbe essergli permesso, venendo così meno all'onere di motivazione che gli incombeva.  
 
 
2.2. Sia come sia, le condizioni per la produzione di documenti giusta l'art. 99 LTF non sono in casu adempiute. La lettera è infatti chiaramente posteriore alla pronuncia della Corte ticinese. La produzione di entrambi i documenti in discussione non è inoltre stata causata dal giudizio impugnato, come richiesto dall'art. 99 cpv. 1 LTF. In base a quanto risulta dal punto D della sentenza della Corte cantonale, il fatto che il datore di lavoro avesse segnato il campo "F" del certificato di salario era stato infatti già indicato nella decisione su reclamo, motivo per cui un eventuale errore del datore di lavoro rispettivamente del contribuente andava semmai fatto valere quando è stata impugnata detta decisione davanti ai Giudici cantonali.  
 
3.   
Per i motivi esposti, il ricorso risulta manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non vengono prelevate spese. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Losanna, 28 luglio 2017 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli