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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.273/2002 /bom 
 
Sentenza del 28 agosto 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari, piazza Vicari 14, 6982 Agno, 
 
contro 
 
B.________, 
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. Alessandra Jorio Colombo, viale Officina 6, casella postale 1020, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
nullità di un testamento, 
 
ricorso per riforma del 22 novembre 2002 contro la sentenza emanata il 16 ottobre 2002 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
C.________, nata nel 1902, è deceduta nel dicembre 1993. Con un testamento pubblico del 28 maggio 1974, la de cuius aveva lasciato ai figli B.________ ed A.________ - istituiti eredi universali - i suoi immobili (con dispensa dal conguaglio) e aveva attribuito a ciascuno la metà di un fondo a D.________, su cui sorge una stazione di servizio, con la metà dei canoni provenienti dal diritto di superficie su di esso costituito a favore di una compagnia petrolifera. In un successivo testamento pubblico del 26 luglio 1983 C.________ ha revocato ogni precedente disposizione, ha nuovamente istituito quali eredi universali i figli e ha attribuito loro vari fondi con dispensa dal conguaglio. A differenza di quanto stabilito nel testamento precedente, con la nuova disposizione di ultime volontà ella ha destinato alla figlia l'intero terreno occupato dalla stazione di servizio e tutti i suoi proventi. Il testamento termina specificando che la testatrice ha "tenuto conto delle donazioni fatte in precedenza ai figli, in particolare del maggior valore del terreno Nosetto di D.________ donato ad A.________ rispetto al terreno Castellaccio di Magliaso donato a B.________, nonché della precedente donazione fatta ad A.________ della casa e terreno a D.________". 
B. 
Il 26 gennaio 1995 A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano B.________ con un'azione tendente all'annullamento del secondo testamento. Pendente causa gli eredi hanno sottoscritto il 15 novembre 1996 un contratto di divisione parziale, dal quale hanno però escluso la particella su cui sorge l'area di servizio. Con sentenza 27 settembre 2001 il giudice di primo grado ha integralmente respinto la petizione, ponendo a carico dell'attore le spese processuali e le ripetibili. 
C. 
Adita dal soccombente, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza del 16 ottobre 2002, confermato la pronunzia di primo grado. I giudici cantonali hanno lasciato indeciso - come in precedenza il Pretore - il quesito inerente alla tempestività dell'azione e hanno rilevato che in sede di appello l'attore si prevale unicamente della nullità della disposizione di ultime volontà in seguito ad un errore della testatrice. Essi hanno altresì stabilito che, con il contestato testamento e tenuto conto delle precedenti donazioni, il valore dei beni immobili destinati alla convenuta supera di fr. 636'000.-- quello dei fondi attribuiti al fratello. Tuttavia, secondo la Corte cantonale, la convenuta non ha riconosciuto la volontà della madre di garantire una parità di trattamento assoluta dei figli, né l'attore è riuscito a provare una siffatta volontà. Quest'ultimo non avrebbe nemmeno dimostrato la tesi secondo cui la testatrice ignorava la consistenza dei suoi beni e il divario fra le quote assegnate ai figli. 
D. 
Con ricorso per riforma del 22 novembre 2002 A.________ postula, in via principale, l'annullamento sia delle sentenze di prima e seconda istanza che del testamento del 26 luglio 1983. In via subordinata chiede il rinvio della causa alla Corte d'appello, affinché questa fissi l'importo che egli deve corrispondere alla convenuta in seguito alla nullità del testamento. L'attore sostiene che la de cuius desiderava una parità (relativa) fra i figli e che tentando di rimediare ad una prima distorsione a favore del figlio ne ha creata un'altra, ancora più grande, a favore della figlia. I giudici cantonali avrebbero quindi esaminato a torto se la defunta volesse una parità assoluta fra gli eredi: questa non poteva essere raggiunta nella fattispecie, poiché i figli hanno beneficiato di liberalità elargite nel corso di molti anni. In realtà, secondo l'attore, dall'analisi di cinque fasi mentali della vita della testatrice risulterebbe che ella è incorsa in un errore, avvantaggiando in modo così manifesto la figlia nel testamento impugnato. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Interposto in tempo utile contro una sentenza finale della suprema istanza cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ricevibile dal profilo degli art. 48 cpv. 1 e 54 cpv. 1 OG. Anche il valore di lite di fr. 8000.--, previsto dall'art. 46 OG, è in concreto manifestamente superato. 
2. 
Nella procedura del ricorso per riforma, il Tribunale federale è vincolato agli accertamenti di fatto effettuati dall'ultima istanza cantonale a meno che quest'ultima sia incorsa in una svista manifesta, abbia operato in violazione di disposizioni federali in materia di prove (art. 63 cpv. 2 OG), oppure gli accertamenti di fatto da lei compiuti necessitino di completazione in seguito alla mancata considerazione di fatti pertinenti, regolarmente allegati (art. 64 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Sebbene il quesito di sapere ciò che ha portato il testatore ad agire in un determinato modo sia di per sé una questione di fatto, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 469 CC il Tribunale federale non è vincolato agli accertamenti dell'autorità cantonale sui motivi del disponente, nella misura in cui essi non si riferiscano a prove concrete concernenti la fattispecie posta a fondamento del giudizio, ma a riflessioni generali, basate sulla comune esperienza di vita (DTF 75 II 280 consid. 5 pag. 285; cfr. anche DTF 126 III 10 consid. 2b pag. 12). 
 
In concreto sono accertamenti di fatto che vincolano il Tribunale federale i valori dei fondi ritenuti dalla Corte cantonale sulla scorta della perizia agli atti (DTF 98 II 265 consid. II/2 pag. 267). Il gravame si rivela pertanto di primo acchito irricevibile laddove si scosta da tali importi. Altrettanto inammissibile, atteso che l'attore nemmeno pretende che i giudici cantonali siano incorsi in una svista manifesta, è l'asserzione esplicitamente confutata nella sentenza impugnata, secondo cui la convenuta avrebbe riconosciuto negli allegati di causa la volontà della madre di avere una parità fra i figli. 
3. 
Le disposizioni di ultima volontà redatte sotto l'influsso di un errore possono essere annullate in virtù dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC. Ogni errore sui motivi è rilevante, se ha avuto un'influenza determinante sulla disposizione e a condizione che sia reso verosimile che, se il testatore avesse conosciuto la situazione reale, avrebbe preferito eliminare la disposizione piuttosto che mantenerla invariata (DTF 75 II 280 consid. 3 pag. 284 e consid. 6 pag. 287; 94 II 139 consid. 4; 119 II 208 consid. 3bb). La prova che la disposizione di ultima volontà riposa su un errore può essere apportata in qualsiasi modo, anche con elementi estranei al testamento (DTF 72 II 225 consid. 4 pag. 233). 
3.1 Secondo la Corte cantonale l'attore non ha provato che la testatrice avesse voluto giungere ad una parità assoluta fra i figli. Dal testamento impugnato non risulta infatti la volontà della disponente di attribuire a ciascun figlio esattamente la metà della successione. In particolare, l'esplicita dispensa da un conguaglio può costituire un indizio per la consapevolezza della testatrice sulla differenza esistente fra le due quote ereditarie. Le intenzioni della de cuius non emergono nemmeno dalle donazioni antecedenti la contestata disposizione di ultima volontà. Infatti, il valore dei fondi ricevuti fino a quel momento dall'attore superava di fr. 539'700.-- quello delle particelle donate alla convenuta. Atteso che nel contestato testamento la defunta aveva indicato di aver tenuto conto del maggior valore dei beni donati al figlio non è nemmeno possibile escludere che ella abbia inteso compensare tale disparità. La de cuius curava inoltre direttamente l'amministrazione del proprio patrimonio e non poteva quindi ignorare la consistenza dei suoi beni. Per questi motivi, pur riconoscendo che i fondi destinati ai figli non si equivalgono, i giudici cantonali hanno negato l'esistenza di una causa di nullità del testamento. 
3.2 L'attore ritiene invece che esistano cinque fasi mentali nella vita della de cuius, dalla cui analisi risulterebbe l'errore in cui ella è incorsa nell'impugnato testamento. La prima concernerebbe il periodo antecedente il testamento del 1974, che terminerebbe, per quanto attiene alle donazioni ricevute, con una diseguaglianza di fr. 88'000.-- a favore del figlio A.________. La seconda si riferirebbe al testamento del 1974 e si concluderebbe con un vantaggio in favore della figlia B.________ di fr. 28'800.--, poiché tale testamento le attribuirebbe beni per un maggior valore di fr. 116'000.--. La terza consisterebbe nella perizia fatta eseguire nel 1977, dalla quale risulterebbe una differenza dei lotti destinati ai figli di fr. 20'010.--. La quarta fase riguarderebbe invece le donazioni effettuate dopo la predetta perizia e prima dell'allestimento del secondo testamento e si chiuderebbe avvantaggiando il figlio A.________ di circa fr. 62'000.--. La quinta ed ultima fase - inerente al testamento del 26 luglio 1983 - avrebbe invece per conseguenza una rottura della parità fino ad allora rispettata, a causa dell'attribuzione alla figlia B.________ di beni immobili con maggior valore di fr. 1'175'765.-- rispetto a quelli destinati al figlio A.________. L'attore afferma che tale "enorme distorsione" può unicamente essere frutto di un errore. 
3.3 Nella fattispecie occorre innanzi tutto osservare che - in base ai vincolanti accertamenti di fatto della sentenza impugnata (art. 63 cpv. 2 OG) - il valore al 1983 degli immobili destinati alle parti, sia in seguito alle donazioni effettuate dalla disponente, sia in virtù del secondo testamento, ammonta a fr. 1'964'864.50 per la convenuta e a fr. 1'328'799.50 per l'attore. Ne segue che in base a tali importi la defunta ha effettivamente favorito la figlia per circa fr. 636'000.--. Tuttavia, il quesito di sapere se tale circostanza sia dovuta ad un'errata valutazione del valore dei fondi da parte della testatrice può, in concreto, restare indeciso. Infatti, come già rilevato, chi vuole ottenere l'annullamento del testamento non deve solo dimostrare l'esistenza di un errore da parte del disponente, ma deve pure rendere verosimile che questi, qualora avesse conosciuto la situazione reale, avrebbe preferito eliminare la disposizione piuttosto che mantenerla invariata. 
Ora, nel proprio ricorso l'attore si limita ad insistere sull'esistenza di un vizio di volontà della defunta, senza tuttavia pretendere di aver reso verosimile il verificarsi della seconda condizione necessaria per l'accoglimento dell'azione. 
 
A prescindere da questo fatto giova rilevare che la de cuius terminava la contestata disposizione di ultima volontà indicando di aver tenuto conto sia delle donazioni fatte in precedenza ai figli che del maggior valore dei beni donati all'attore. Ella ha pertanto espresso la volontà di riparare il fatto di aver fino ad allora favorito il figlio rispetto alla figlia. In queste circostanze non vi sono elementi che farebbero apparire verosimile che la testatrice, ammesso che ella abbia effettivamente sottovalutato il valore del fondo sui cui sorge la stazione di servizio, avrebbe preferito dividerlo in parti uguali e continuare ad avvantaggiare l'attore. Attribuendo tale mappale ad entrambi gli eredi, la disponente avrebbe infatti destinato al figlio beni immobili per complessivi fr. 1'761'299.50 (quota risultante dopo il testamento del 1983 di fr. 1'328'799.50 a cui verrebbero aggiunti fr. 432'500.--, corrispondenti alla metà del valore del fondo in discussione) e alla convenuta fondi per un valore di fr. 1'532'364.50 (quota risultante dopo il testamento del 1983 di fr. 1'964'864.50 da cui dovrebbero essere tolti fr. 432'500.-- corrispondenti alla metà del valore del fondo litigioso). Così facendo, ella avrebbe ripristinato una situazione in cui il figlio si sarebbe trovato in una situazione più favorevole della figlia, ciò che sarebbe stato in aperta contraddizione con le finalità perseguite dalla madre nella stesura del secondo testamento, ovvero di correggere il trattamento di favore di cui fino a quel momento aveva beneficiato il figlio. La conclusione secondo cui la testatrice non avrebbe preferito eliminare l'impugnata disposizione appare ancora più verosimile se si considera l'asse temporale: l'attore aveva beneficiato di donazioni più importanti fino all'allestimento del secondo testamento e il fatto di poter disporre dei beni appartenuti alla madre con anni di anticipo rispetto all'altra erede, costituisce pure un indubbio vantaggio, anche dal profilo economico. 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato nella misura in cui risulta ammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla convenuta, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico dell'attore. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 agosto 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: