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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 808/06 {T 7} 
 
Sentenza del 28 novembre 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
G._________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), via Magoria 4, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero del 12 luglio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
G._________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1945, ha lavorato in Svizzera dal 1972 al 2000 solvendo regolari contributi all'AVS/AI. A metà febbraio 2000, in seguito a una caduta, l'interessato ha riportato una lussazione della spalla destra e una frattura del tubercolo maggiore. Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale, a dipendenza delle sole conseguenze infortunistiche, ha riconosciuto, con effetto dal 1° dicembre 2003, una rendita d'invalidità per un grado d'incapacità al guadagno del 26%. Ritenendo, quantomeno a partire dal 12 agosto 2003 (data della visita di chiusura da parte del dott. C.________, medico di circondario), l'interessato in grado di svolgere un'attività leggera a tempo pieno, l'istituto assicuratore ha posto a fondamento della sua valutazione un reddito da valido di fr. 55'315.- e un reddito da invalido di fr. 41'237.- (decisione del 24 novembre 2003 e decisione su opposizione del 14 gennaio 2004). 
 
In data 20 aprile 2001 G._________ ha presentato una domanda volta al conseguimento di una rendita AI svizzera. Esperiti i necessari accertamenti, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha erogato una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità per il periodo di tempo dal 1° febbraio 2001 al 30 novembre 2003. Per il periodo successivo, per contro, ha negato ogni prestazione per il motivo che l'assicurato - quantomeno a partire dalla data di visita da parte del dott. C.________ - doveva essere ritenuto pienamente abile al lavoro in attività leggere/sedentarie come quella di venditore in stazione di servizio, ecc. (decisione del 16 dicembre 2004 e decisione su opposizione del 26 settembre 2005). 
B. 
Assistito dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), G._________ ha deferito l'atto amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale), alla quale ha chiesto il riconoscimento di tre quarti di rendita. 
 
Per pronuncia del 12 luglio 2006 l'autorità commissionale ha parzialmente accolto il ricorso e ha assegnato all'assicurato un quarto di rendita a partire dal 1° dicembre 2003. In particolare, i primi giudici hanno stabilito che l'interessato, segnatamente a causa di affezioni extrainfortunistiche, doveva essere considerato inabile al lavoro nella misura del 20% anche in attività leggere sedentarie o semisedentarie, come ad esempio nelle professioni di operaio (in industria) addetto al controllo di macchine di produzione automatica o all'imballaggio semplice, guardiano di cantiere, portinaio, cassiere, ecc. Dopo avere accertato un reddito da valido di fr. 52'243.-, rispettivamente un guadagno da invalido di fr. 31'345.80, i primi giudici hanno così stabilito un tasso d'invalidità del 40%. 
C. 
Sempre assistito dall'OCST, G._________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di essere posto al beneficio di una mezza rendita, per un tasso di invalidità del 55%, a partire dal 1° dicembre 2003. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
La pronuncia impugnata riguarda prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Tribunale federale esamina di conseguenza unicamente se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
3. 
Oggetto del contendere è unicamente l'entità della rendita AI (una mezza prestazione, come richiesto nel ricorso, invece del quarto di rendita riconosciuto dai primi giudici) che dev'essere attribuita al ricorrente a partire dal 1° dicembre 2003. 
4. 
4.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità commissionale ha già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
4.2 Così, dopo avere giustamente esposto i concetti di incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) del potere cognitivo del giudice nel caso di specie, hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione dell'AI] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), illustrando il sistema di confronto dei redditi e il momento determinante (in casu: l'anno 2003) per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). Alle considerazioni della pronuncia impugnata può infine essere prestata adesione anche nella misura in cui ha correttamente enunciato i principi disciplinanti gli effetti temporali della riduzione o soppressione di una rendita in caso, come si avvera in concreto, di prima assegnazione retroattiva di una prestazione decrescente o temporanea (art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. pure DTF 106 V 16; VSI 2001 pag. 274 consid. 1a [I 11/00]). 
4.3 Nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 288 il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di osservare che la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e che in ambedue i campi l'invalidità è caratterizzata dalla limitazione, permanente o di lunga durata, della capacità di guadagno - addebitabile ad un danno alla salute - sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato. In ragione dell'uniformità del concetto di invalidità, questo Tribunale ha pertanto invitato ad evitare che per un medesimo danno alla salute vengano, senza necessità, stabiliti tassi di invalidità divergenti (DTF 126 V 288 consid. 2a pag. 291; cfr. pure DTF 131 V 120 consid. 3.3.3 pag. 123). Nel contempo ha però pure stabilito che assicuratori infortuni e assicurazione per l'invalidità non sono esentati dal loro obbligo di procedere in ogni caso e in maniera indipendente alla valutazione dell'invalidità, gli assicuratori sociali interessati non potendo in alcun caso limitarsi a riprendere, senza ulteriore esame, il grado di invalidità fissato da un altro assicuratore (DTF 126 V 288 consid. 2d pag. 293). Quantomeno una valutazione sfociata in una decisione cresciuta in giudicato non dovrebbe tuttavia essere ignorata, ma dovrebbe, al contrario, essere ritenuta indicativa di un apprezzamento affidabile e, di conseguenza, essere considerata nel processo decisionale del secondo assicuratore (DTF 126 V 288 consid. 2d pag. 294). 
 
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato da successive sentenze con le quali questa Corte ha affermato non vincolare la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007 non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, consid. 6). 
5. 
5.1 Nel caso di specie, l'insorgente censura sostanzialmente il calcolo dell'invalidità effettuato dai primi giudici e fa in particolare valere che questi ultimi, scostandosi, senza validi motivi, dai redditi di riferimento stabiliti nella decisione LAINF, avrebbero reso un giudizio errato e incomprensibile nel suo risultato. Pacifica appare per contro la limitazione del 20% in attività sostitutive leggere riconosciuta dall'istanza precedente. 
5.2 Ora, a prescindere dal fatto che l'autorità commissionale si sia, a torto o meno, distanziata dal reddito senza invalidità accertato dall'assicuratore infortuni, l'esito del giudizio non muta, il ricorso essendo comunque, per i motivi che verranno esposti in seguito, da considerarsi infondato. 
 
Infatti anche se si intendesse partire dal reddito da valido di fr. 55'315.- annui ritenuto dall'assicuratore infortuni e si ammettesse, per ipotesi, che l'istanza precedente, scostandosi dall'accertamento dell'INSAI, avrebbe violato una regola (giurisprudenziale) relativa alla determinazione dei redditi (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399), l'insorgente non raggiungerebbe comunque in nessun caso la soglia necessaria per pretendere il diritto a una mezza rendita. 
5.3 Il ricorrente fa in particolare valere che (anche) per determinare il reddito da invalido ci si debba innanzitutto fondare sul dato acquisito dall'assicuratore infortuni - stabilito dall'INSAI sulla base della documentazione raccolta presso diversi posti di lavoro (DPL) -, e che da esso debba poi essere dedotta una quota del 25% per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso. Sennonché, oltre a ignorare che la documentazione su cui si è fondata l'INSAI non sembra del tutto conforme alle esigenze poste dalla più recente giurisprudenza in materia (DTF 129 V 472; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 6.2, riassunta in RSAS 2007 pag. 64), il ricorrente misconosce che, a differenza di quanto avviene per la determinazione del reddito da invalido sulla base dei valori statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75), non è possibile operare deduzioni dai valori ottenuti sulla base del materiale DPL (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 - 4.2.3 pag. 475 segg.). 
5.4 Ma vi è di più. Pur volendo partire dai redditi di riferimento utilizzati dall'INSAI ed applicare al reddito da invalido una (unica) deduzione del 20% in considerazione delle limitazioni (anche) extrainfortunistiche riconosciute dai primi giudici - e non più contestate dalle parti -, il tasso d'invalidità corrisponderebbe esattamente a quello accertato dall'autorità commissionale, al reddito da valido di fr. 55'315.- contrapponendosi in tale ipotesi il guadagno da invalido di fr. 32'989.60 (ossia: l'80% di fr. 41'237.-). Si osservi infine in via abbondanziale che nulla di diverso scaturirebbe nemmeno se al reddito da valido di fr. 55'315.- si opponesse il reddito da invalido generosamente stabilito dai primi giudici in fr. 31'345.80 (ossia: fr. 52'243.- ./. 25% [DTF 126 V 75] ./. 20% [limitazione della capacità lavorativa in attività sostitutive leggere]), il grado d'invalidità raggiungendo in tal caso il 43%. 
5.5 Visto quanto precede, si deve ritenere che il giudizio commissionale non ha violato il diritto federale né è stato reso sulla base di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto. In tali circostanze, la pronuncia impugnata dev'essere confermata. 
6. 
La procedura è onerosa (art. 134 seconda frase OG, nella versione applicabile in concreto, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono di conseguenza essere poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 28 novembre 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti