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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 129/02 
 
Sentenza del 29 gennaio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
D._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Michele Gilardi, Via Stazione 9, 6600 Muralto, 
 
contro 
 
SWICA Assicurazioni SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, opponente, rappresentata dall'avv. Bruno Notari, Piazza Collegiata 1, 6501 Bellinzona 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 20 marzo 2002) 
 
Fatti: 
A. 
D._________, nato nel 1972, all'epoca dei fatti dipendente del Ristorante "L.________" di V.________ in qualità di cameriere, e come tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la SWICA Assicurazioni SA, in data 26 marzo 1995, mentre si trovava alla guida della propria vettura, è rimasto vittima di un tamponamento, a seguito del quale ha in particolare riportato un "colpo di frusta" alla colonna cervicale. Il caso è stato assunto dalla SWICA, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Dopo essere stata informata dalla Alpina Assicurazioni - assicuratrice RC competente - che l'interessato, in occasione di un controllo, era stato visto svolgere per (almeno) una settimana un'attività di meccanico presso l'officina del fratello, la SWICA ha emanato in data 17 agosto 2000 una decisione con la quale, riferendosi all'episodio in parola e contestando al proprio assicurato un comportamento abusivo e fraudolento, gli negava il diritto a ogni prestazione con effetto retroattivo dal 4 marzo 1998, data di entrata in esercizio della menzionata officina, e gli chiedeva nel contempo la rifusione di fr. 45'464.60 per prestazioni indebitamente riscosse. Il provvedimento è stato confermato in data 23 gennaio 2001 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato. 
B. 
Adito da D._________ con il patrocinio dell'avv. Michele Gilardi, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per pronuncia 20 marzo 2002, ha respinto il gravame negando, alla data indicata dalla SWICA nella propria decisione, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi lamentati dal ricorrente e l'infortunio del 26 marzo 1995 e demandando all'assicuratore infortuni il compito di esaminare se fossero o meno adempiuti i presupposti per chiedere la restituzione delle prestazioni versate a torto. 
C. 
D._________, sempre patrocinato dall'avv. Gilardi, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in annullamento del giudizio cantonale, il riconoscimento del necessario nesso di causalità, l'assegnazione - a decorrere dal 1° novembre 1999 - di indennità giornaliere, nonché la determinazione della relativa rendita d'invalidità. In via subordinata postula il rinvio della causa alla precedente istanza per complemento istruttorio. 
 
La SWICA, patrocinata dall'avv. Bruno Notari, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La lite verte sostanzialmente sulla questione di sapere se anche dopo il 4 marzo 1998 sussista un nesso di causalità adeguata fra i disturbi lamentati dal ricorrente e l'infortunio verificatosi nel marzo 1995. 
1.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia i primi giudici hanno diffusamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare che il tema dell'adeguatezza del rapporto causale tra un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico e i pregiudizi e le limitazioni della capacità lavorativa e di guadagno ad esso ricollegabili (DTF 122 V 415, 117 V 359) deve essere affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133) allorché le menomazioni rientranti nel quadro clinico tipico dei postumi di un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, ancorché in parte accertate, sono comunque completamente relegate in secondo piano rispetto alla marcata problematica psichica (DTF 123 V 99 consid. 2a con riferimenti). 
1.2 A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza però soggiungere che, in seguito a una precisazione della sua prassi, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito che l'esame del nesso di causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito in DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'incidente fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano (sentenza del 18 giugno 2002 in re W., U 164/01, consid. 3a e b e riferimenti ivi citati). 
1.3 Va infine osservato che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 La Corte cantonale ha esaminato l'adeguatezza del rapporto causale alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio e non in applicazione della prassi sviluppata in materia di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (DTF 117 V 359). Nel giudizio querelato la precedente istanza ha ritenuto di procedere in questo modo in quanto, rifacendosi agli accertamenti esperiti dagli specialisti medici intervenuti, avrebbe ravvisato una progressiva sovrapposizione dei disturbi di natura psichica (sindrome da dolore cronica, stato reattivo depressivo con propensione all'isolamento e al ripiego su sé stesso), i quali avrebbero vieppiù, già nove mesi dopo l'infortunio (cfr. rapporto d'uscita 26 gennaio 1996 della Clinica X.________), assunto un ruolo predominante per rapporto alle altre affezioni. Per il resto ha sostanzialmente fondato la propria valutazione sul fatto che i periti interpellati avrebbero attestato una incapacità lavorativa unicamente dal profilo psichico, evidenziando per contro che, da un punto di vista meramente somatico, nulla avrebbe impedito al ricorrente di esercitare l'attività di meccanico o di cameriere. 
2.2 Da un attento esame degli atti e della più recente giurisprudenza di questa Corte, la valutazione operata dai primi giudici non può tuttavia essere condivisa. 
 
A prescindere dal fatto che, come evidenzia la prassi del Tribunale federale delle assicurazioni in materia (DTF 117 V 360 consid. 4b; RAMI 2001 no. U 412 pag. 79), anche uno stato depressivo ricollegabile ad un infortunio del tipo "colpo di frusta" configura un disturbo tipico rientrante nel normale quadro clinico di una simile lesione, nel caso di specie si osserva che questa affezione, il cui fattore scatenante è stato riconosciuto essere l'evento del 26 marzo 1995 (cfr. perizia della Clinica Y.________ del 7 dicembre 1996), è stata diagnosticata per la prima volta a distanza di nove mesi dall'incidente in parola, pertanto non immediatamente dopo l'infortunio (cfr. in quest'ottica anche la sentenza del 20 agosto 2002 in re N., U 89/02, consid. 3.1). Né si può affermare che, nel periodo entrante in linea di considerazione, i disturbi fisici, complessivamente, abbiano giocato un ruolo assai marginale e siano stati completamente relegati in secondo piano. A tal proposito, basti pensare che, a distanza di quasi due anni dall'infortunio, il già citato referto medico e neurologico 7 dicembre 1996 della Clinica Y._________ continua ad attestare una "ipertonia muscolare dolorosa alla pressione e alla percussione lungo i trapezi e la regione della muscolatura cervicale, in particolare nella regione dei punti d'intersezione all'occipite, nonché una lieve limitazione della mobilità della colonna cervicale in inclinazione, flessione ed estensione" proponendo, quale misura terapeutica, fisioterapia e massaggi puntuali, e continua ad accertare, dal profilo neuropsicologico, "deficit dell'attenzione e della memoria". Né può passare inosservato il fatto che ancora nel gennaio 1999, nel corso di una degenza - peraltro riconosciuta dall'assicuratore infortuni - presso la Clinica Z.________, siano stati rilevati, oltre ai già indicati dolori occipitali e cervicali, anche parestesie nella regione del mignolo, disturbi alla vista, saltuarie vertigini, nausee, disturbi del sonno nonché (gravi) disturbi della concentrazione e della memoria - tipici di un "colpo di frusta" - e siano state ulteriormente adottate, a livello terapeutico, misure fisioterapiche, oltre a quelle di ordine psicologico. 
 
In tali condizioni, non potendo, per quanto appena esposto, ritenere che, complessivamente, i disturbi fisici abbiano giocato un ruolo assai marginale e siano stati completamente relegati in secondo piano dalle affezioni di natura psichica, se ne deve dedurre che la valutazione del rapporto di causalità adeguata con l'evento del 26 marzo 1995 doveva essere effettuata sulla base dei principi adottati dal Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 359 e non, come stabilito dai primi giudici, secondo quanto sviluppato in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (cfr. a titolo di paragone la sentenza del 27 agosto 2002 in re H., U 172/00). 
 
Nulla modifica, in un simile contesto, il fatto che gli esperti medici intervenuti, le cui valutazioni sono state riprese nella pronuncia querelata, abbiano ritenuto D._________ (pienamente) abile al lavoro dal profilo puramente somatico ed abbiano per il resto precisato che l'incapacità lavorativa sarebbe unicamente dovuta ai disturbi di natura psichica (cfr. per esempio rapporti 15 febbraio 1996 del dott. Z.________ [pag. 3], 22 aprile 1996 del dott. B._______ [pag. 4], 7 dicembre 1996 della Clinica Y.________ [pag. 6]). Siffatta considerazione non è infatti di alcun rilievo nel presente ambito, questo Tribunale avendo già avuto modo di stabilire che, in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" e conseguente realizzazione del relativo quadro clinico, una differenziazione tra affezioni fisiche e psichiche non è operabile (DTF 117 V 367 consid. 6a; cfr. pure sentenza del 24 dicembre 2002 in re M., U 437/00, consid. 7.2). 
3. 
Stante quanto precede, tenuto conto dell'opportunità di garantire alle parti il doppio grado di giurisdizione (cfr. ZAK 1991 pag. 370 consid. 8; cfr. pure sentenza citata del 24 dicembre 2002 in re M., consid. 7.2 in fine, e sentenza del 27 aprile 2001 in re R., U 328/00, consid. 2c), si giustifica di annullare, in accoglimento del gravame, il giudizio cantonale e di retrocedere gli atti alla istanza precedente affinché si determini nuovamente sull'adeguatezza del rapporto causale e sul diritto di D._________ alle prestazioni assicurative anche successivamente al 4 marzo 1998, esaminando, se necessario, anche i motivi (comportamento asseritamente abusivo e fraudolento dell'assicurato) addotti in sede cantonale dalla SWICA a negazione di ogni ulteriore obbligo prestativo. 
4. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, D._________, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità di parte per la procedura federale, la quale sarà posta a carico dell'assicuratore infortuni soccombente (art. 159 e 135 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio querelato del 20 marzo 2002, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda conformemente ai considerandi e renda una nuova pronunzia. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La SWICA verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 29 gennaio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: