Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
B 116/05 
 
Decreto del 29 gennaio 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Lustenberger, Giudice presidente, Borella, Leuzinger, Seiler, Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
Winterthur-Columna Fondazione previdenza professionale, Paulstrasse 9, 8401 Winterthur, ricorrente, 
 
contro 
 
Successione fu X.________, 
opponente, rappresentata dall'avv. Fulvio Pezzati, 
via Soldino 22, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 settembre 2005. 
 
Considerando: 
che la Winterthur-Columna Fondazione previdenza professionale ha presentato ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio 21 settembre 2005 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella causa che la vede opposta a X.________ e che ha per oggetto il diritto dell'assicurato a una rendita d'invalidità della previdenza professionale, 
che X.________, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, 
che X.________ è deceduto il 12 giugno 2007, 
che tutti gli eredi dell'assicurato hanno rinunciato all'eredità (decreto 14 settembre 2007 del Pretore del Distretto di Y.________), 
che a seguito di ciò detto Pretore ha ordinato, in stessa data, la liquidazione della successione in via di fallimento (art. 573 cpv. 1 CC, art. 193 cpv. 1 e 2 LEF), 
che per decreto 17 dicembre 2007 dello stesso Pretore, la procedura è stata sospesa per mancanza di attivi (art. 230 cpv. 1 LEF), 
che nel termine di 10 giorni di cui all'art. 230 cpv. 2 LEF nessun creditore ha chiesto la continuazione della procedura fornendo l'anticipo di fr. 3'000.- a garanzia delle spese, per cui la procedura di fallimento è stata chiusa (v. comunicazione 15 gennaio 2008 dell'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Y.________), 
che nonostante il 1° gennaio 2007 sia entrata in vigore la nuova legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395), 
che per l'art. 6 cpv. 2 PCF, in relazione con gli art. 40 e 135 OG, il processo davanti a questo Tribunale è sospeso per legge in caso di decesso di una parte, 
 
che il giudice può tuttavia disporre che il processo sia ripreso quando la rinuncia all'eredità non è più possibile o è stata ordinata la liquidazione d'ufficio (art. 6 cpv. 3 PCF in relazione con l'art. 40 OG), 
che gli eredi di una parte deceduta riprendono il ruolo di quest'ultima in un processo pendente (art. 6 e 17 PCF in relazione con l'art. 40 OG), 
che nel caso di specie, avendo rinunciato all'eredità, la moglie e la figlia hanno perso la loro qualità di parte, 
che per il resto non risulta vi sia stata alcuna cessione dei diritti litigiosi da parte della massa successoria in fallimento, 
che in tali condizioni, in assenza di un avente diritto che sia succeduto in diritto al defunto, manca un soggetto giuridico in grado di beneficiare, se del caso, della prestazione litigiosa (sentenza inedita del Tribunale federale delle assicurazioni B 77/04 del 18 maggio 2006, consid. 1), 
che di conseguenza la causa dev'essere stralciata in quanto divenuta priva di oggetto (sentenze inedite del Tribunale federale delle assicurazioni B 77/04, citata, consid. 2, e P 2/95 del 27 ottobre 1995), 
che a seguito di ciò, il giudizio impugnato del 21 settembre 2005 non acquisisce autorità di cosa giudicata (sentenze citate B 77/04, consid. 2, e P 2/95), 
che l'eventuale diritto della moglie a una rendita vedovile (art. 19 LPP), invocato dall'avv. Pezzati pendente lite, non è oggetto della presente procedura e resta impregiudicato, 
che per l'art. 134 OG (nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2006) non si prelevano spese giudiziarie (sentenze citate B 77/04, consid. 2, e P 2/95), 
che la procura processuale esplica di principio i propri effetti al di là del decesso del mandante (DTF 110 V 389), motivo per cui il presente decreto sarà notificato all'avv. Fulvio Pezzati, 
 
per questi motivi, il Tribunale federale decreta: 
1. 
La causa B 116/05 è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e all'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Y.________. 
Lucerna, 29 gennaio 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice presidente: Il Cancelliere: 
 
Lustenberger Grisanti