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[AZA 7] 
H 370/98 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 29 giugno 2000 
 
nella causa 
 
C.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- C.________, consulente fiduciario a M.________, ha svolto sino alla fine dell'anno 1995 attività lucrativa esclusivamente indipendente e a partire dal 1996 pure attività lucrativa dipendente presso la ditta P.________ 
SA. 
Con decisione 10 dicembre 1997, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per l'attività indipendente esercitata durante il biennio 1996/1997 fondandosi su un reddito medio di fr. 77 000. -, cui ha aggiunto la media dei contributi dovuti negli anni di computo, pari a fr. 6445. -, ed ha ritenuto un capitale investito nullo. I contributi sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale IFD 1995/1996. 
 
B.- Contro il provvedimento amministrativo l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che la fissazione dei contributi venisse determinata diversamente. In sostanza faceva valere che la Cassa avrebbe dovuto tener conto del fatto che in qualità di dipendente egli dal 1° gennaio 1996 aveva percepito un salario lordo annuo di fr. 39 000. -, sul quale venivano regolarmente prelevati i contributi paritetici, ma che nel contempo il suo reddito proveniente dall'attività lucrativa indipendente era passato da fr. 88 000. - nel 1995 a fr. 56 500. - nel 1996. In un atto di replica del 6 febbraio 1998 l'insorgente ha poi precisato le proprie conclusioni chiedendo "che il reddito lordo d'attività indipendente determinante ai fini dell'imposizione 1996/1997 sia di fr. 56 500. -, somma dalla quale dovranno essere calcolate le relative deduzioni". 
Con giudizio 19 ottobre 1998 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. I giudici di prime cure, ricordato come la normativa in oggetto distingua tra la procedura ordinaria e quella straordinaria di calcolo dei contributi per gli assicurati indipendenti, hanno considerato che C.________ non adempiva i presupposti necessari per l'applicazione di quest'ultimo metodo di fissazione dei contributi. Nel suo caso, l'attività dipendente aveva infatti sostituito parte dell'attività indipendente precedentemente esercitata e, inoltre, non era subentrata una sensibile modifica delle basi di reddito. 
 
C.- L'interessato interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale. Ritiene che il modo di calcolare i contributi applicato dalle precedenti istanze sfocerebbe in un incremento fittizio del reddito da lui conseguito dell'ordine del 51 %. Chiede pertanto che quanto pagato per il reddito conseguito svolgendo attività dipendente venga conteggiato in detrazione dal reddito totale fissato in fr. 77 000. -. 
La Cassa cantonale di compensazione propone la reiezione dell'impugnativa, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. 
a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, ai quali può essere fatto riferimento, la Corte cantonale ha indicato in modo pertinente e completo quali siano i presupposti legali, di ordinanza e quelli sviluppati dalla giurisprudenza che devono essere adempiuti per poter applicare la procedura straordinaria di calcolo dei contributi per gli indipendenti (art. 9 cpv. 2 LAVS e art. 25 cpv. 1 OAVS; DTF 106 V 76 consid. 3a; SVR 1994 AVS no. 4 pag. 7 consid. 
2.3). In particolare, i mutamenti durevoli in seguito a cambiamento di professione, decisivi giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, norma di eccezione da non interpretare in senso estensivo, devono aver influito sensibilmente sull'importo del reddito dell'assicurato. A questo proposito è opportuno ribadire segnatamente che, secondo la giurisprudenza, la modifica del reddito è sensibile se la variazione del medesimo è di almeno il 25 % (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, 1984 pag. 508 consid. 3b e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 110 V 9 consid. 3b), che il mutamento della qualifica giuridica di una parte del reddito non costituisce un motivo sufficiente per applicare la procedura straordinaria (RCC 1988 pag. 36 consid. 3b, 1980 pag. 210 consid. 2), e che nell'ipotesi in cui l'assicurato debba ridurre l'attività indipendente accessoria a seguito dell'assunzione di un impegno quale salariato permettentegli di svolgere la precedente attività soltanto in misura minore, non può essere ammesso un cambiamento di professione ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS (RCC 1978 pag. 228 consid. 2b). Infine, il reddito di confronto, determinante per sapere se vi sia variazione sensibile del guadagno, è il reddito acquisito nel corso dell'ultimo esercizio commerciale che precede l'anno della modifica (RCC 1982 pag. 392 consid. 1; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, no. 14.60 pag. 285). 
 
3.- a) La precedente istanza ha pure applicato correttamente i menzionati principi alla fattispecie concreta. 
Essa ha innanzitutto rilevato che secondo l'assicurato stesso la propria capacità finanziaria complessiva non era notevolmente mutata, in quanto a suo dire parte del reddito indipendente era stato sostituito dallo stipendio percepito quale persona dipendente. Essa ha inoltre considerato che nel caso di specie un cambiamento di professione ai sensi della giurisprudenza non era intervenuto. Infine, dagli atti fiscali, vincolanti per la Cassa di compensazione (cfr. DTF 121 V 82 consid. 2c e sentenze ivi citate), i primi giudici hanno dedotto che il reddito aziendale percepito nel biennio 1993/1994, tassato nel 1995/1996, ammontava a fr. 77 000. -. Dalla dichiarazione fiscale 1997/1998 emergeva poi un reddito aziendale di fr. 88 000. - conseguito nel 1995 e di fr. 56 500. - nel 1996, con un reddito del lavoro di fr. 39 000. - nel medesimo anno. Ora, fondandosi sulla notifica di tassazione 1997/1998, nella quale era stato ritenuto un reddito del lavoro di fr. 19 500. - ed un reddito aziendale di fr. 54 000. -, per un totale di fr. 73 500. -, risultava che su quest'ultima modifica dei redditi la variazione intervenuta (tra fr. 88 000. - e fr. 73 500. -) era pari al 17 % soltanto, ossia inferiore alla quota stabilita dall'anzidetta giurisprudenza. 
 
b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente nulla eccepisce che possa essere suscettibile di rimettere in forse le convincenti conclusioni del Tribunale cantonale. Egli si limita in effetti a sostenere, implicitamente, che la rinuncia all'applicazione della procedura straordinaria di calcolo dei contributi avrebbe quale effetto un incremento fittizio del reddito dell'ordine di fr. 39 000. -. Tuttavia, il tema non è di rilievo, e nemmeno il ricorrente cerca di confutare le argomentazioni sviluppate dall'autorità cantonale di ricorso nel giudizio impugnato. In particolare, egli non dimostra in alcun modo per quali motivi l'applicazione della procedura ordinaria sarebbe censurabile in concreto. 
 
c) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato. Esso deve quindi essere respinto, mentre merita tutela il giudizio contestato e la decisione da esso protetta. 
 
4.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Visto l'esito della vertenza, in cui l'insorgente soccombe, le spese processuali sono poste a suo carico (art. 135 e 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Le spese di procedura federale, per un importo complessivo di fr. 1500. -, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 29 giugno 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: