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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_363/2009 
 
Sentenza del 29 luglio 2009 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comunione dei comproprietari del Condominio B.________, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola, 
opponente. 
 
Oggetto 
annullamento di deliberazioni assembleari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano di annullare deliberazioni assembleari adottate il 21 maggio 2002 dai comproprietari del Condominio B.________, nonché di accertare che egli non era tenuto a versare contributi condominiali dal 1999 al 2002; 
che con sentenza 7 febbraio 2008 il Pretore ha respinto entrambe le azioni; 
che A.________ ha impugnato innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino tale giudizio, chiedendo altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che in seguito ad una sentenza del Tribunale federale la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha deciso il 14 ottobre 2008 quest'ultima domanda, respingendola; 
che con sentenza 15 dicembre 2008 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro tale giudizio; 
che con sentenza 23 marzo 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli l'appello per mancato pagamento dell'anticipo spese richiesto, atteso che in ogni caso il termine assegnato era scaduto il 13 febbraio 2009; 
che con ricorso 23 maggio 2009 al Tribunale federale A.________ ha impugnato quest'ultima sentenza; 
che con decreto del 12 giugno 2009 la Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto, per carenza di probabilità di successo del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente il 10 giugno 2009; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che inoltre il rimedio si rivela pure abusivo; 
che infatti, contrariamente a quanto affermato nel gravame, la Corte cantonale ha esaminato la domanda di assistenza giudiziaria e che non risulta esservi stata alcuna domanda di restituzione del termine nella procedura cantonale, atteso che quella prodotta con il ricorso in materia civile reca una data (23 aprile 2009) posteriore alla sentenza impugnata ed è indirizzata a questo Tribunale; 
che il ricorso si rivela pertanto inammissibile; 
che con scritto 30 giugno 2009 il ricorrente ha - implicitamente - chiesto una riconsiderazione, senza però prevalersi di motivi che potrebbero giustificarla, del decreto 12 giugno 2009 sulla domanda di assistenza giudiziaria; 
che in queste circostanze la domanda di riconsiderazione dev'essere respinta; 
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a e c LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; 
che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura; 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 29 luglio 2009 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti