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[AZA 7] 
I 215/01 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Soldini, 
supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 29 agosto 2001 
 
nella causa 
S.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. 
Luigi Potenza, Via Roma 291, 73054 Presicce, Italia, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- La cittadina italiana S.________, nata nel 1946, ha lavorato in Svizzera dal 1967 al 1971 e negli anni 1973 e 1974 quale operaia, solvendo i contributi di legge. 
Rientrata al proprio Paese, ha continuato a lavorare quale bracciante agricola fino al 28 aprile 1998, versando contributi nelle assicurazioni sociali italiane fino al 30 novembre 1997. Dal 1° dicembre 1997 è titolare di una pensione d'invalidità italiana. 
Il 3 dicembre 1998 S.________ ha presentato una domanda volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, lamentando in particolare una sindrome vertebro-basilare con spondilartrosi dorsale e lombare, come pure uno stato di ipertensione. 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), dopo aver dato all'interessata la facoltà di esprimersi sul progetto di decisione del 17 novembre 1999 e di produrre ulteriore documentazione medica, con provvedimento del 14 gennaio 2000 ha respinto la domanda per carenza d'invalidità rilevante giusta il diritto svizzero. 
 
B.- S.________, patrocinata dal Patronato INAPA, è insorta alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, scostandosi anche dalla valutazione dell'amministrazione, dopo avere attestato un grado di invalidità del 6,5%, con pronunzia del 15 febbraio 2001 ha respinto il gravame. 
 
C.- S.________, ora assistita dall'avv. Luigi Potenza, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, riproponendo la richiesta di versamento di una rendita svizzera di invalidità e producendo ulteriore documentazione medica. Contesta segnatamente la valutazione dell'incapacità lavorativa espressa dal consulente medico dell'UAI, che non terrebbe sufficientemente conto della situazione concreta, in particolare della patologia e dei trascorsi lavorativi della ricorrente, nonché della sua età e formazione professionale. 
Censura infine la determinazione del grado d'invalidità effettuata dai primi giudici, che si fonderebbe su dati non attendibili e risalenti al 1996. 
L'UAI si rimette al giudizio di questa Corte, facendo comunque notare che, a seguito di una nuova valutazione della situazione, il proprio consulente medico ha definitivamente fissato al 70% il grado di inabilità lavorativa nella professione precedente di bracciante e al 30% quello in attività sostitutive leggere, rilevando così un'incapacità di guadagno del 53%. L'amministrazione osserva inoltre che la pronunzia della Commissione non avrebbe tenuto conto nel proprio esame del divario esistente tra i salari nel Meridione e nel resto d'Italia, contestando pertanto la validità del conteggio effettuato dai giudici di primo grado. 
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha invece rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già esposto i presupposti del diritto alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. 
E' comunque opportuno ribadire per chiarezza che secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40% e che, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, un'invalidità pari almeno al 50% (art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6). 
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). 
In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), i dati economici essendo determinanti. 
Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
b) In una recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 segg. , questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, che si riferiscono agli stipendi medi nelle diverse categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215). 
Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Tale deduzione non è automatica, ma dovrà essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. Sarà in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non potrà scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80, consid. 5 b/dd e 6). 
 
 
2.- Controversa è la questione relativa alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità di guadagno di S.________. Non desta invece particolari discussioni la situazione sanitaria. 
Il consulente medico dell'UAI, concordando in sostanza con la diagnosi resa dall'incaricato dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), dopo attento esame della documentazione agli atti, ha espresso in sede federale una valutazione lievemente diversa da quella espressa dinanzi ai primi giudici, riconoscendo, a decorrere dal 29 aprile 1998 - data della cessazione del lavoro - una incapacità del 70% nella professione di bracciante agricola e, non da ultimo in considerazione delle continue terapie di cui necessita a seguito dei disturbi alla colonna vertebrale, una inabilità del 30% in altre attività sostitutive compatibili con lo stato di salute. Dal canto suo, il medico dell'INPS, in precedenza, aveva attestato genericamente un'invalidità del 75%, senza pronunciarsi sulle residue capacità in attività sostitutive. 
L'attenta e differenziata valutazione del servizio medico dell'amministrazione può senz'altro essere condivisa. 
Se la ricorrente quale bracciante agricola è certamente inabile al lavoro in misura superiore ai due terzi, in occupazioni più leggere le affezioni accusate e il grave sovrappeso non le impediscono, per quanto pertinentemente rilevato dai giudici commissionali, di mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in misura del 70% circa. 
Resta pertanto da esaminare in quale misura questa residua abilità lavorativa si ripercuota concretamente sulla capacità di guadagno. 
 
3.- a) Correttamente, il servizio dell'UAI preposto alla valutazione dell'invalidità ha operato un raffronto tra i due redditi ipotetici - quello da valida e quello da invalida -, fondandosi sui dati statistici più aggiornati a disposizione, relativi al 1997. In assenza di rilevamenti più recenti, una diversa ricostruzione sarebbe infatti risultata aleatoria e insicura. Né si imponeva necessariamente un adeguamento degli elementi di confronto all'evoluzione dei salari intervenuta nel 1998, non potendo esso comunque incidere sulla proporzione tra i due dati determinanti. 
 
b) Per il resto, contrariamente a quanto rimprovera l'interessata, l'amministrazione ha già abbondantemente tenuto conto delle particolarità del caso, non solo considerando l'incapacità lavorativa del 30% attestata dal consulente sanitario nell'ambito di attività lavorative leggere, semplici e ripetitive, che non richiedono sforzi e formazione particolari, ma anche applicando un'ulteriore riduzione del 20% sul dato così ottenuto, facendo ampio uso del margine di riduzione consentito dalla giurisprudenza di questa Corte per adeguare al meglio i dati statistici alla realtà concreta (consid. 1b). A ciò si aggiunge infine che il raffronto effettuato dall'UAI prende in considerazione per la determinazione del reddito da invalida l'elemento statistico più favorevole per l'assicurata, ossia quello più basso entrante in linea di conto tra le varie attività ancora esigibili. 
 
c) Per quanto precede, la determinazione dei redditi e la loro comparazione vanno giustamente riviste sulla base della più recente valutazione della capacità lavorativa in attività sostitutiva, che tiene conto di una limitazione del 30% e non più del 20% come invece ritenuto in prima sede. 
Il salario da valida può così essere stabilito in Lit. 
1'988'326.-, mentre quello da invalida fissato in Lit. 
934'674.-, atteso come dall'importo di Lit. 1'669'061.-, corrispondente alla retribuzione media conseguibile in Italia nel 1997 da un'operaia attiva nel settore della costruzione delle macchine, debba essere dedotto un primo 30% in considerazione appunto della capacità residua nell'ambito di attività sostitutive leggere, e quindi un ulteriore 20% a dipendenza della particolare situazione dell'assicurata. 
Dalla contrapposizione di questi dati scaturisce un grado di invalidità di poco superiore al 53%, che giustifica l'assegnazione all'interessata di una mezza rendita a decorrere, in applicazione del principio stabilito all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° aprile 1999. 
 
4.- Il Tribunale federale delle assicurazioni non può invece condividere la correzione praticata dai primi giudici sul calcolo dell'incapacità di guadagno. Come rilevato pure dalla ricorrente e dall'UAI, la Commissione di ricorso ha operato un raffronto dei redditi basato su dati troppo diversi tra loro, scostandosi dalla realtà dei fatti. Ha così preso in considerazione da un lato quale guadagno da valida il dato concreto salariale risultante dall'ultimo rapporto di lavoro, prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa. Dall'altro, ha ritenuto quale reddito da invalida il rilevamento statistico su scala nazionale relativo al settore interessato, misconoscendo in questo modo le profonde diversità retributive esistenti in Italia, in particolare tra il Meridione e il Settentrione. 
Alla luce di quanto esposto, il sistema scelto dal servizio per la valutazione dell'invalidità dell'UAI si appalesa il più equilibrato e sicuro, poiché contrappone - con l'adeguamento del reddito da valida alla media dei salari nazionali nel settore specifico - dati omogenei, che meglio si prestano a un loro raffronto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, 
il giudizio querelato 15 febbraio 2001 e la decisione 
impugnata 14 gennaio 2000 sono annullati, alla 
ricorrente essendo riconosciuto il diritto a una mezza 
rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera a 
decorrere dal 1° aprile 1999. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. L'amministrazione opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
 
 
 
IV.La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, 
 
 
tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. 
 
V.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 29 agosto 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :