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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.141/2003 /viz 
 
Sentenza del 29 agosto 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Nyffeler, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni, piazza Indipendenza 6, casella postale 1853, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
patrocinato da Hotel & Gastro Union, Freigutstrasse 10, 8002 Zürich, 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (apprezzamento delle prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 maggio 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Alle dipendenze di A.________ dal 20 giugno 1991, quale cuoco presso il Ristorante X.________, il 16 marzo 2001 B.________ ha disdetto il contratto di lavoro per la fine del mese di maggio. Sebbene esonerato dal prestare la sua attività durante l'ultimo mese, egli ha percepito lo stipendio sino al 31 maggio 2001. 
La liquidazione dei rapporti fra le parti si è rivelata problematica, visto il rifiuto opposto da A.________ alla richiesta formulata da B.________ in merito alla remunerazione per i giorni di vacanza, di festa e di riposo non goduti tra il maggio 1997 e il maggio 2001. Non essendo possibile addivenire ad alcun accordo, il 23 aprile 2002 B.________ ha adito la Pretura del Distretto di Bellinzona onde ottenere la condanna del suo ex datore di lavoro al versamento di fr. 13'646.10 oltre interessi. La sua pretesa è stata accolta limitatamente a fr. 4'521.80, oltre interessi, pari a 24.16 giorni a fr. 187.16 di retribuzione giornaliera. 
B. 
Adita da entrambe le parti, il 14 maggio 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia di primo grado. La Corte cantonale ha innanzitutto accertato il diritto del lavoratore a 126 giorni di vacanza, 24.5 giorni di libero per festività, nonché 398 di riposo settimanale; da questi ha poi dedotto le giornate di cui egli ha ammesso di aver usufruito (99 di vacanza e 391.5 di riposo) così come i 31 giorni durante i quali è stato dispensato dal prestare la sua attività, ottenendo un saldo di 27 giorni. In conclusione, la massima istanza ticinese ha accordato a B.________ fr. 5'053.50 per i giorni liberi non goduti più la tredicesima mensilità, di fr. 421.15, per un totale di fr. 5'474.65 lordi, oltre al 5% dal 1° giugno 2001. 
C. 
Postulando l'annullamento della predetta sentenza, A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale il 16 giugno 2003 con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. 
Nello scritto del 12 agosto 2003 la controparte ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
Diritto: 
 
1. 
Come già esposto, la Corte cantonale ha stabilito che tra il maggio 1997 e il maggio 2001 il dipendente - qui opponente - aveva diritto a 126 giorni di vacanza, 24.5 giorni di libero per festività, nonché 398 di riposo settimanale. Il datore di lavoro - qui ricorrente - non contesta questo calcolo. 
Dinanzi al Tribunale federale egli si limita a ribadire che l'opponente avrebbe regolarmente beneficiato di tutti i giorni di libero e censura siccome arbitraria la diversa conclusione dei giudici ticinesi. In particolare egli rimprovera loro un apprezzamento arbitrario delle prove, per aver attribuito valore probatorio ai conteggi versati agli atti dall'opponente, privi di data, di firma nonché in contraddizione con quanto da lui stesso dichiarato negli allegati di causa. Infine, ripropone la tesi dell' abuso di diritto, avendo l'opponente omesso di far valere tempestivamente le pretese relative al periodo che va dal maggio 1997 al 31 dicembre 1998. 
2. 
Prima di esaminare le censure ricorsuali vale la pena di rammentare che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii). 
Incombe alla parte che ricorre l'onere di dimostrare - con un'argomentazione dettagliata e precisa (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto. 
3. 
Come rettamente osservato nella sentenza impugnata, in una recente vertenza analoga il Tribunale federale ha precisato che al lavoratore incombe l'onere di provare l'esistenza di un diritto contrattuale alla concessione di giorni di vacanza e di riposo nonché il suo personale diritto a beneficiarne, proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro. Dal canto suo, il datore di lavoro che rifiuta di dar seguito alle pretese avanzate dal lavoratore a questo titolo è tenuto a dimostrare che il lavoratore ha già goduto dei giorni di congedo, rispettivamente di quanti (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2a/bb pag. 274 in fondo). 
4. 
In concreto, la Corte cantonale ha stabilito che l'opponente ha ossequiato l'onere probatorio a suo carico adducendo la prova del suo diritto a godere di giorni libero, per vacanza, festività e riposo settimanale; per contro, il ricorrente non ha provato quanti sarebbero i giorni di libero effettuati dall'opponente. Donde la decisione di attenersi a quanto da quest'ultimo ammesso nei conteggi versati agli atti, rispettivamente negli allegati scritti. 
4.1 Nonostante il richiamo all'art. 9 Cost., il ricorrente non contesta la conclusione circa la mancata prova - da parte sua - dei giorni di libero goduti dall'opponente. L'affermazione generica secondo la quale la Corte ticinese avrebbe trascurato "prove documentali e tavole processuali" che permettevano di approdare a risultati diversi da quelli emergenti dai conteggi prodotti dall'opponente non ossequia i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
4.2 Nel suo gravame il ricorrente si limita invero a ribadire l'inattendibilità dei conteggi prodotti dall'opponente, dimenticando - apparentemente - che spettava a lui dimostrare il numero di giorni effettuati e che, non essendovi riuscito, è tenuto a sopportarne le conseguenze. Ad ogni modo, si può osservare che la Corte cantonale ha debitamente tenuto conto delle incongruenze riscontrate fra i conteggi e gli allegati introdotti dall'opponente considerando le cifre a lui più sfavorevoli; inoltre, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente, essa ha compensato i giorni di vacanza con quelli durante i quali l'opponente è stato dispensato dal prestare la sua attività. Nella valutazione della fattispecie operata in sede cantonale non si riscontra pertanto nessun arbitrio. 
4.3 Nulla muta il fatto che il rapporto di lavoro fra le parti sia stato disciplinato mediante due contratti immediatamente successivi, il primo con validità sino al 31 dicembre 1998 e il secondo a partire dal 1° gennaio 1999. 
A mente del ricorrente l'opponente, consapevole della prassi secondo la quale i giorni di vacanza non usufruiti sarebbero stati retribuiti alla fine del contratto, avrebbe dovuto avanzare le sue pretese al termine del primo periodo; omettendo di agire in tal senso egli avrebbe perso ogni relativo diritto. Sia come sia - conclude il ricorrente - l'aver atteso oltre tre anni per reclamare i giorni in questione, farebbe emergere un chiaro atteggiamento di mero opportunismo, non tutelabile. A torto. 
Il ricorrente non contesta l'accertamento della Corte cantonale, secondo cui la stipulazione dei due contratti sarebbe da ricondurre esclusivamente all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di categoria, sicché il rapporto contrattuale tra le parti può essere inteso come un unico periodo di collaborazione, terminato il 31 maggio 2001. In simili circostanze, l'aver atteso sino alla fine del rapporto di lavoro per far valere pretese risalenti al periodo regolato dal precedente contratto e non ancora prescritte, non costituisce, manifestamente, un abuso di diritto. 
5. 
Alla luce di tutto quanto appena esposto la sentenza impugnata resiste alla censura di arbitrio. Il ricorso di diritto pubblico deve pertanto essere respinto siccome manifestamente infondato. 
Trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro, il cui valore di causa non supera fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO; cfr. DTF 115 II 30 consid. 5a a pag. 40). Per quanto concerne le spese ripetibili, l'art. 159 cpv. 1 OG stabilisce che il Tribunale federale decide, statuendo sulla contestazione stessa, se e in quale misura le spese della parte vincente saranno sostenute da quella soccombente. Questa norma accorda dunque al tribunale un ampio margine d'apprezzamento. In concreto l'opponente, che non si è avvalso del patrocinio di un avvocato, non solo non ha minimamente motivato la richiesta di reiezione del gravame ma nemmeno ha fatto valere spese particolari, donde la decisione di prescindere dall'attribuzione di un'indennità per ripetibili. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 29 agosto 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: