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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.148/2006 /biz 
 
Sentenza del 29 agosto 2006 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, presidente, 
Meyer, Marazzi, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________Sagl, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
comminatoria di fallimento, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 
4 agosto 2006 dalla Camera di esecuzione e 
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone 
Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Con sentenza del 4 agosto 2006, intimata il 10 agosto seguente, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso presentato da A.________Sagl contro la comminatoria di fallimento notificatale il 28 giugno 2006 dall'Ufficio esecuzione di Lugano nell'ambito dell'esecuzione promossa da B.________. 
 
I giudici ticinesi hanno infatti rilevato come gli argomenti allegati dall'escussa - riferiti alla presunta estinzione del debito in esecuzione - riguardassero questioni di merito, mentre contro una comminatoria di fallimento può unicamente essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza per motivi formali. Donde la reiezione dell'impugnativa per carenza di competenza materiale dell'autorità cantonale di vigilanza. 
 
2. 
L'11 agosto 2006 A.________Sagl è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso ex art. 19 LEF, postulando in sostanza la modifica della predetta pronunzia nel senso dell'accoglimento del ricorso interposto in sede cantonale e, di conseguenza, dell'annullamento della comminatoria di fallimento. 
 
Con scritto del 22 agosto 2006 ha pure chiesto di concedere effetto sospensivo al gravame. 
 
Non è stata chiesta una risposta. 
 
3. 
Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità - superiore - di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. 
 
Con riferimento alle esigenze di motivazione poste all'impugnativa, l'art. 79 cpv. 1 OG prescrive che l'atto ricorsuale deve esporre in modo conciso le norme di diritto che si reputano violate e in che consiste la violazione. 
In concreto questi requisiti non sono ossequiati. In particolare, la ricorrente non menziona nessuna norma di diritto né, in ogni caso, propone argomenti tali da indurre a ritenere che, negando la propria competenza materiale a decidere le questioni - di merito - sottopostele, l'autorità cantonale avrebbe violato il diritto federale. Anche dinanzi al Tribunale federale la debitrice si limita infatti a ribadire la tesi secondo cui il contratto di locazione all'origine delle pretese di B.________ sarebbe stato annullato dall'Ufficio di esecuzione, tesi già disattesa dalla Segretaria assessora della Pretura di Lugano nella sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 27 aprile 2006, alla quale non è seguita nessuna procedura di disconoscimento di debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF (art. 64 cpv. 2 OG, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 81 OG). 
 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carente motivazione. 
 
Con l'evasione del gravame la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
 
Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Comunicazione alla ricorrente, alla creditrice procedente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 29 agosto 2006 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: La cancelliera: