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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_686/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 agosto 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1.  A.________ Inc.,  
2. B.________, 
3.  C.________ Inc.,  
patrocinate dall'avv. dott. Michele Rusca, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.  
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 agosto 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 10 luglio 2008, la Norvegia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di D.________ per il reato di amministrazione infedele. L'interessato è sospettato di aver distratto, nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione, ingenti somme di denaro di una società attiva in campo energetico. Nel quadro della revisione dei conti, sono emerse diverse transazioni sospette. Destinatarie di ingenti fondi oggetto delle citate transazioni sarebbero le società panamensi B.________ e A.________ Inc., che avrebbero in parte riversato il denaro ad altre società, tra le quali C.________ Inc. Le autorità estere hanno chiesto di procedere a perquisizioni domiciliari e all'interrogatorio di un legale di Lugano, amministratore di dette società, e di sequestrare la documentazione riguardante i loro conti bancari. 
 
B.  
Con decisione del 23 febbraio 2012, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è entrato nel merito della rogatoria, disponendo poi la perquisizione e il sequestro di documentazione bancaria inerente alle tre citate società presso lo studio legale del loro amministratore, nonché l'audizione di quest'ultimo. Mediante decisione di chiusura del 27 marzo 2013, non notificata alle tre società, ha ordinato la trasmissione all'autorità estera di svariata documentazione sequestrata presso lo studio legale. Adita dalle menzionate società e dall'amministratore, con giudizio del 2 agosto 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, lasciato aperto il quesito della legittimazione a ricorrere delle società, ha esaminato i ricorsi nel merito, respingendoli in quanto ammissibili. 
 
C.  
Avverso questo giudizio A.________ Inc., B.________ e C.________ Inc. presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di confermare l'effetto sospensivo e di annullare la decisione di chiusura del MPC del 27 marzo 2013 nella misura in cui concerne documentazione che le riguarda, postulando inoltre che il MPC notifichi alle ricorrenti la propria decisione di chiusura. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell'art. 84 LTF. Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta alle ricorrenti spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).  
 
2.  
 
2.1. Le ricorrenti sostengono che il MPC, non intimando loro, neppure in seguito a una esplicita richiesta, la decisione di chiusura, ritenendole non legittimate a ricorrere contro atti di conti bancari di cui esse sono titolari, ma sequestrati presso terzi, segnatamente presso lo studio legale del loro amministratore, lederebbe l'art. 9a lett. a OAIMP (RS 351.11) e il loro diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.). Rilevano che la Corte dei reclami penali, lasciata aperta la questione della loro legittimazione a ricorrere, ha nondimeno esaminato i gravami nel merito, respingendoli. Ciò sarebbe discutibile, poiché l'istanza precedente non avrebbe potuto lasciare aperta tale questione formale e a loro sarebbe stata impedita un'adeguata difesa.  
 
2.2. Con questi accenni le ricorrenti non dimostrano affatto che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, né questa condizione è ravvisabile nella fattispecie. In effetti, il quesito della mancata notifica della decisione di chiusura (sull'applicazione dell'art. 9a OAIMP vedi DTF 137 IV 134 consid. 5.2.2 con numerosi rinvii an-che alla dottrina) non presenta più alcun interesse pratico e attuale, dopo che il gravame delle ricorrenti presentato contro detta decisione è stato esaminato nel merito. Né si è in presenza dell'asserita lesione del diritto di essere sentito: la Corte dei reclami penali ha infatti concesso alle ricorrenti la facoltà di replicare, sanando in tal modo, semmai, l'asserito vizio.  
 
2.3. Il ricorso è comunque inammissibile per un ulteriore motivo. In effetti, esso è diretto in sostanza contro la decisione di chiusura del MPC, unica decisione della quale le ricorrenti postulano l'annullamento. Esse non chiedono di annullare la sentenza della Corte dei reclami penali, con la quale peraltro si confrontano in maniera del tutto generica. Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti, per cui il petito che circoscrive la materia del contendere, di per sé dovrebbe essere formulato in modo tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza ( LAURENT MERZ, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., 2011, n. 15 ad art. 42). La decisione del MPC non costituisce manifestamente una decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF e art. 80e AIMP; RS 351.1) e per l'effetto devolutivo del ricorso, seppure anche considerata materialmente impugnata, è sostituita da quella della Corte dei reclami penali (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.4).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. La domanda ricorsuale di "confermare" l'effetto sospensivo, dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF), è superflua e priva d'oggetto.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 29 agosto 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri