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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_821/2012  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 agosto 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Hohl, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana 
e dall'avv. Laura Loser, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Ignazio Maria Clemente, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 12 maggio 2006 C.________ SA, alla quale è subentrata B.________ SA, quale subappaltante, e D.________ SA, ora A.________ SA, quale subappaltatrice, hanno stipulato un contratto di subappalto concernente prestazioni di ingegneria relative alla progettazione di impianti elettromeccanici previsti per la galleria X.________. Nel contratto le parti hanno sottoscritto la seguente condizione: " Le fatture emesse dalla D.________ SA (A.________ SA) saranno evase se ritenute conformi e a condizione che il Committente abbia a sua volta saldato il relativo pagamento alla C.________ SA (B.________ SA) ".  
Il contratto 12 maggio 2006 precisava che a D.________ SA (A.________ SA) sarebbe spettata una mercede forfettaria pari a fr. 390'821.--, nonché eventuali supplementi d'onorario. La mercede forfettaria è stata interamente pagata mediante tre acconti ed il versamento a saldo di fr. 156'008.40 (IVA esclusa) in data 28 febbraio 2011. Con scritto 10 giugno 2010 B.________ SA ha riconosciuto ad A.________ SA (oltre all'importo di fr. 156'008.40 appena menzionato) un importo di fr. 42'314.-- (IVA esclusa, fattura n. 091/11) quale supplemento d'onorario per l'elaborazione di progetti di dettaglio, nonché un importo di fr. 4'013.80 (IVA esclusa, fattura n. 031/10) per spese di riproduzione cartacea. In seguito a diversi solleciti da parte di A.________ SA, B.________ SA le ha comunicato con scritto 28 giugno 2011 che " al momento il Committente ha bloccato i pagamenti al tetto massimo dell'80 % degli onorari" e che, non appena il committente avesse liquidato a saldo le sue fatture, avrebbe saldato a sua volta gli importi dovuti, "come da condizioni contrattuali". Nello scritto 28 giugno 2011 essa ha inoltre riconosciuto ad A.________ SA un importo di fr. 6'562.10 (IVA esclusa, fattura n. 134/08) per spese di riproduzione cartacea. 
 
A.b. A.________ SA ha escusso B.________ SA per l'incasso di fr. 57'078.75 oltre interessi, indicando quale titolo di credito " Fattura 134/08 del 23.12.08 fr. 7'060.80, Fattura 031/10 del 18.05.10 fr. 4'318.85, Fattura 091/11 del 25.07.11 fr. 45'699.10 ". La creditrice procedente ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escussa. Con decisione 30 luglio 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno Città ha parzialmente accolto tale istanza, rigettando in via provvisoria l'opposizione per fr. 50'017.95 (fr. 42'314.-- più IVA e fr. 4'013.80 più IVA) oltre interessi, mentre l'ha mantenuta per l'importo di fr. 7'060.80 (fr. 6'562.10 più IVA).  
 
B.   
Con sentenza 9 ottobre 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un reclamo di B.________ SA e ha integralmente respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 7 novembre 2012 A.________ SA chiede l'annullamento della sentenza cantonale e la sua riforma nel senso che il reclamo sia respinto e la decisione pretorile sia confermata. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata - emanata in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione - è una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 141 consid. 2 con rinvio) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF), redatto dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è quindi in linea di principio ammissibile.  
Vista la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF). 
 
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono anche in questo contesto le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF
Giova rammentare che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio potere discrezionale - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2). 
 
2.  
La questione rimasta litigiosa in questa sede è quella a sapere se lo scritto 10 giugno 2010 dell'escussa permette alla creditrice procedente di ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione per gli importi di fr. 42'314.-- e fr. 4'013.80 (IVA esclusa). 
 
2.1. L'art. 82 cpv. 1 LEF prevede che il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata deve essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente,  senza condizioni o riserve, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2; 136 III 624 consid. 4.2.2; 132 III 480 consid. 4.1).  
 
2.2. La Corte cantonale ha considerato che, ricevendo lo scritto 10 giugno 2010, la creditrice procedente non poteva in buona fede dedurre che si trattasse di un riconoscimento di debito incondizionato, atteso che il contratto 12 maggio 2006 - nel quale le parti hanno concordato di subordinare il pagamento delle fatture alla condizione che il committente saldi per primo il relativo pagamento nei confronti della subappaltante - non aveva nel frattempo subito alcuna modifica. Secondo i Giudici cantonali (contrariamente a quanto stabilito dal Pretore aggiunto), l'escussa ha dimostrato l'inadempimento di tale condizione sospensiva sulla base di un messaggio di posta elettronica 31 maggio 2012 del capogruppo del Consorzio E.________. La Corte cantonale ha quindi considerato che l'istanza di rigetto provvisorio andava integralmente respinta.  
 
2.3. La ricorrente lamenta un arbitrario accertamento dei fatti e la violazione degli art. 2 e 8 CC, 1 e segg., 363 e 372 segg. CO, 82 LEF, 160 CPC, 9 e 29 cpv. 2 Cost.  
 
2.3.1. A suo dire la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto, poiché lo scritto 10 giugno 2010 non conterrebbe alcuna condizione sospensiva. Ammette che tale condizione è prevista nel contratto 12 maggio 2006, contratto che però "nulla ha a che fare con il puro riconoscimento di debito".  
I Giudici cantonali hanno interpretato lo scritto 10 giugno 2010 secondo il principio dell'affidamento, vale a dire come il destinatario poteva e doveva in buona fede capire la dichiarazione di volontà nella situazione concreta (DTF 136 III 186 consid. 3.2.1 con rinvio). L'interpretazione secondo il principio dell'affidamento è una questione di diritto (e non di fatto) che può essere esaminata con libera cognizione dal Tribunale federale (DTF 136 III 186 consid. 3.2.1). 
La ricorrente pare dimenticare che lo scritto 10 giugno 2010 si colloca, manifestamente, nell'ambito del contratto di subappalto 12 maggio 2006. Mediante tale contratto le parti hanno deciso di subordinare il pagamento delle fatture alla condizione che il committente  saldi per primo il relativo pagamento nei confronti della subappaltante. Ora, né dal tenore dello scritto 10 giugno 2010 né da altre circostanze la creditrice procedente poteva ragionevolmente considerare che l'escussa (subappaltante) avesse rinunciato alla (peraltro chiara) condizione sospensiva stipulata nel contratto di subappalto o che, per altro motivo, tale condizione fosse venuta a cadere. Il fatto che il 28 febbraio 2011 l'escussa abbia pagato nei confronti della creditrice procedente una fattura di fr. 156'008.40, importo anch'esso riconosciuto nello scritto 10 giugno 2010 (e corrispondente all'ultima quota della mercede forfettaria; v. supra consid. in fatto A.a), ancora non significa - come ritiene a torto la ricorrente - che il riconoscimento di debito fosse da ritenere incondizionato, ma può tutt'al più voler dire che per tale fattura la condizione fosse adempiuta. La censura si appalesa perciò infondata.  
 
2.3.2. Occorre dare atto alla ricorrente che il committente di cui alla condizione sospensiva stipulata nel contratto di subappalto 12 maggio 2006 è soltanto il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino e non anche il Consorzio E.________, come indicato nel giudizio querelato. Non si vede tuttavia, né l'insorgente si premura di spiegare, in che modo la correzione di tale accertamento possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 1.2). La censura di arbitrario accertamento dei fatti si rivela perciò infondata nella misura in cui è ammissibile.  
 
2.3.3. La Corte cantonale, dopo aver precisato che l'onere della prova dell'adempimento della condizione sospensiva incombe alla creditrice procedente (v. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2a ed. 2010, n. 36 ad art. 82 LEF; André Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 23 ad art. 82 LEF; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989 pag. 338), ha considerato che nella fattispecie presente l' escussa ne ha dimostrato l'  inadempimento. Quando, come in concreto, in base all'apprezzamento delle prove il giudice ritiene accertato un fatto, la questione dell'onere della prova diventa senza oggetto (DTF 132 III 626 consid. 3.4 con rinvio; 130 III 591 consid. 5.4) - il richiamo della ricorrente all'art. 8 CC si rivela quindi in ogni modo inconferente - ed entra unicamente in linea di conto la possibilità di lamentarsi di un apprezzamento delle prove e di un accertamento dei fatti arbitrari.  
Doglianza invocata in concreto dalla ricorrente. A suo dire, infatti, la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto per aver considerato provata, sulla base di un messaggio di posta elettronica 31 maggio 2012 del capogruppo del Consorzio E.________, la circostanza secondo cui le fatture dell'escussa non sarebbero state saldate dal committente, e quindi per aver considerato dimostrato l'inadempimento della condizione sospensiva. 
Nel citato messaggio di posta elettronica, il capogruppo del Consorzio E.________ (che si occupava della progettazione), rivolgendosi al legale dell'escussa, indica che "Il Committente (...) nel corso dei primi mesi del 2011 (...) ha chiaramente precisato che non essendo i lavori ancora terminati completamente la trattenuta sulle prestazioni inerenti le apparecchiature elettromeccaniche della galleria X.________ doveva essere di almeno il 20 %. Parallelamente e conformemente al contratto tra i nostri Studi, E.________ non è autorizzato a versare acconti superiori a quelli che il Cantone versa al Consorzio". Secondo la Corte cantonale, atteso che oggetto del contratto di subappalto 12 maggio 2006 erano le prestazioni d'ingegneria relative alla progettazione di impianti elettromeccanici, "la citata trattenuta del 20 % concerneva anche l'istante". Il messaggio di posta elettronica 31 maggio 2012, in altre parole, attesta che il committente ha bloccato (parzialmente) i pagamenti - ossia  non ha (più) saldato le fatture - nei confronti dell'escussa riguardanti proprio le prestazioni subappaltate alla creditrice procedente e che perciò la condizione sospensiva stipulata tra le parti nel contratto 12 maggio 2006 non è adempiuta.  
 
Con le sue argomentazioni la ricorrente non riesce a far apparire insostenibile tale apprezzamento delle prove (v. supra consid. 1.2). Anche ammettendo, come essa sostiene, che l'escussa faccia parte del Consorzio E.________, ciò ancora non significa che la prova all'esame valga quale "semplice allegazione di parte", atteso che il messaggio di posta elettronica non emana dalla sola escussa, ma per l'appunto da un consorzio, composto da più società appaltatrici. Inoltre il fatto, addotto dall'insorgente, secondo cui la galleria sarebbe stata terminata ed inaugurata ancora non vuol dire che il committente abbia saldato le fatture nei confronti dell'escussa. La ricorrente si limita poi per il resto a contrapporre una sua lettura della prova a quella del Tribunale d'appello, ad esempio quando afferma che "il testo dell'email non significa certo che il committente non avrebbe pagato la convenuta e il Consorzio in oggetto, né che ai lavori degli Studi d'ingegneria occorreva effettuare una trattenuta del 20 %", oppure quando sostiene che il blocco dei pagamenti da parte del committente in ogni modo "si riferirebbe a lavori della seconda fase del progetto, che non riguardano la ricorrente". 
 
 La censura di arbitrario accertamento dei fatti si appalesa perciò infondata nella misura in cui è ammissibile. 
 
2.3.4. La ricorrente lamenta anche, a più riprese, la violazione degli art. 2 CC, 1 e segg., 363 e 372 segg. CO, 82 LEF, 160 CPC, 9 e 29 cpv. 2 Cost. Nella misura in cui tale doglianze non si confondono con la critica dell'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata, esse si rivelano in ogni modo inammissibili poiché insufficientemente motivate, rispettivamente non entrano in linea di conto poiché fondate su una fattispecie differente da quella risultante dal giudizio impugnato, che l'insorgente non è riuscita ad invalidare.  
 
2.4. Respingendo integralmente l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, l'autorità inferiore non ha pertanto violato il diritto federale.  
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale va dichiarato inammissibile, mentre quello in materia civile va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, atteso che non è stata invitata ad esprimersi sul ricorso. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 agosto 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini