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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_406/2018, 4A_408/2018  
 
 
Sentenza del 29 agosto 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
C.________. 
 
Oggetto 
anticipo spese, 
 
ricorsi contro le sentenze emanate il 4 giugno 2018 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.4 e 13.2018.5). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Nell'ambito della causa 21 dicembre 2016 incoata per ottenere la condanna di C.________ al pagamento di fr. 99'999.-- a titolo di risarcimento danni, A.________ e B.________ hanno chiesto la ricusa del Segretario assessore della sezione 2 della Pretura del distretto di Lugano. Con ordinanza 26 gennaio 2018 il Pretore della predetta sezione ha invitato gli attori a versare un anticipo spese di fr. 500.-- per la procedura di ricusazione.  
 
1.2. A.________ e B.________ hanno pure presentato un'istanza di conciliazione 23 novembre 2017, con cui hanno postulato la condanna di C.________ alla corresponsione di fr. 100'000.--. Il 23 gennaio 2018 il Segretario assessore della sezione 1 della Pretura del distretto di Lugano ha respinto l'istanza 22 gennaio 2018 di proroga del termine per versare l'anticipo spese stabilito con ordinanza 15 gennaio 2018 e ha indicato che il Segretario assessore della sezione 2 (già adito) non aveva dato il consenso alla rimessione della causa. Il 20 febbraio 2018, dopo che l'anticipo spese è stato pagato, si è svolta l'udienza di conciliazione.  
 
2.   
Con sentenze 4 giugno 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile sia il reclamo presentato da A.________ e B.________ contro l'ordinanza pretorile del 26 gennaio 2018 (incarto 13.2018.5) sia quello da loro proposto contro l'ordinanza pretorile del 23 gennaio 2018 (incarto 13.2018.4). In entrambe le sentenze, dopo aver ricordato che i reclamanti avevano asserito di non chiedere ricusa del Presidente della predetta Camera, l'autorità inferiore ha indicato che nemmeno sussiste un motivo di astensione. Ha poi considerato i reclami inammissibili, perché non era possibile individuare chiare domande di giudizio, ribadendo pure di non essere autorità di vigilanza o disciplinare sulle istanze inferiori. Nella sentenza 13.2018.5 ha ritenuto, a titolo abbondanziale, che l'anticipo spese fissato dal Pretore nella procedura di ricusa è fondato su una base legale e rientra nei limiti di questa. Nell'altra pronunzia ha pure reputato il rimedio privo di oggetto poiché, al momento in cui è stato inoltrato, l'anticipo spese era già stato pagato, il tentativo di conciliazione effettuato e rilasciata l'autorizzazione ad agire. A titolo abbondanziale ha poi osservato che, in assenza dell'accordo del Segretario assessore preventivamente adito, la richiesta remissione non era possibile e che l'altro Segretario assessore non aveva esonerato il convenuto dal partecipare all'udienza di conciliazione, ma si era limitato a costatarne l'assenza. 
 
3.   
A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con un unico atto in cui impugnano, oltre alle predette due sentenze, pure una terza decisione in cui la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il relativo reclamo per mancato pagamento dell'anticipo spese (causa 4A_410/2018). Dei motivi del ricorso si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi che seguono. 
 
Con lettera 25 luglio 2018 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale di rinunciare alla riscossione di un anticipo spese. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
Con riferimento alle richieste preliminari dei ricorrenti si osserva che la domanda di congiunzione delle cause innanzi al Tribunale federale può essere accolta per quanto attiene alle due procedure ricorsuali dirette contro le due sentenze riassunte al consid. 2. Essa va invece disattesa per quanto concerne la terza sentenza impugnata, completamente estranea alle cause incoate nei confronti di C.________. 
 
Per contro, diversamente da quanto ritengono i ricorrenti, non sussiste alcun motivo che giustificherebbe un'astensione della Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale e del sottoscritto Cancelliere dall'intervenire nel giudizio sulle presenti procedure ricorsuali, non potendo segnatamente essere dedotta alcuna prevenzione dalla loro partecipazione a sentenze terminate con un esito sfavorevole ai coniugi ricorrenti (art. 34 cpv. 2 LTF; decreto 5A_374/2012 del 16 agosto 2012 consid. 2.1). Giova poi ribadire che per costante prassi il Tribunale federale tratta i ricorsi contro decisioni emanate dall'ultima istanza cantonale e non ha invece la funzione di autorità suprema di vigilanza sulle autorità ticinesi, che interviene al di fuori di procedure giudiziarie presso di esso pendenti. Le molte pagine in cui i ricorrenti si dilungano sull'agire della magistratura e dell'amministrazione ticinese nelle innumerevoli procedure da loro avviate (e in parte già concluse) estranee alle sentenze di cui al consid. 2 si appalesano quindi inconferenti. 
 
5.   
La decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è, come la relativa decisione su reclamo, una decisione incidentale (DTF 142 III 798 consid. 2.1), che può unicamente essere impugnata se può causare un pregiudizio irreparabile, ossia un pregiudizio di natura giuridica. Non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare il richiesto anticipo (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4). Ciò vale pure per una richiesta di proroga del termine per effettuare il versamento. Poiché i ricorrenti hanno corrisposto l'anticipo spese per la procedura di conciliazione e non hanno dimostrato di non essere in grado di versare quello fissato per la procedura di ricusa del Segretario assessore, il predetto requisito per poter validamente impugnare una decisione incidentale in materia di anticipi delle spese processuali non è adempiuto. 
 
Giova infine rilevare che per il resto i gravami si esauriscono, per quanto essi risultino intellegibili ed in qualche modo in relazione con le decisioni impugnate, in una personale interpretazione delle norme del CPC, che non assurge tuttavia a censura conforme ai requisiti legali di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF). 
 
6.   
Da quanto precede discende che i ricorsi si appalesano manifestamente inammissibili e vanno decisi dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF). In queste circostanze la domanda 25 luglio 2018 di esenzione dal versamento di un anticipo spese, interpretata quale domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti - che non hanno peraltro in alcun modo dimostrato una loro eventuale indigenza -, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole dei gravami (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie, fissate tenendo conto della condotta processuale e in particolare della prolissità dell'impugnativa, seguono pertanto la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 65 cpv. 2 e 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Le cause 4A_406/2018 e 4A_408/2018 sono congiunte. 
 
2.   
I ricorsi sono inammissibili. 
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
5.   
Comunicazione ai ricorrenti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e a C.________. 
 
 
Losanna, 29 agosto 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti